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Lunedì 11 Luglio 2022 18:05

La Cassazione stabilisce che


Le spese condominiali della casa familiare

non possono essere chieste all’assegnatario


A chi spetta pagare le spese condominiali nella casa familiare/coniugale di proprietà di ambedue i genitori o di uno, solo ma, dopo la fine della convivenza, assegnata a quello con cui stanno i figli? E se l’obbligato non paga, l’amministratore del condominio può richiederle al proprietario della casa che non vi abita?

La Cassazione Civile (VIa,, ord. n.16613/2022) ha chiarito che, nel caso di inadempienza del genitore che vi abita, l’amministratore, per la riscossione dei contributi e delle spese di manutenzione, le c.d. spese condominiali, non può agire in giudizio contro l’assegnatario della casa familiare, ma esclusivamente nei confronti del proprietario, che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell’altro genitore. L'assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori o di maggiorenni non economicamente autosufficienti (per il 94% sempre alla madre), sottolinea la Suprema Corte, è un diritto personale di godimento sui generis e l’amministratore non può agire giudizialmente nei suoi confronti “l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.

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Giovedì 07 Luglio 2022 16:41

Protocollo sulle spese straordinarie:

strumento capestro per i padri separati


Gentile associazione, sono un padre di tre minori che ogni mese sono costretto a sborsare un botto di soldi per le spese straordinarie che mi vengono imposte secondo un protocollo inventato dai giudici e avvocati locali per le quali devo solo pagare senza poter intervenire sia sulla loro opportunità, sulle mie possibilità economiche che sulla scelta dove effettuarle. Mi sono opposto ma il giudice mi ha condannato anche a pagare il legale alla mia ex-compagna!

Certe spese sono coperte dall’assegno di mantenimento e le altre “costano” di più perché la madre sceglie professionisti “amici” e compiacenti e negozi molto cari. E’ giusto tutto questo?

Sono arrabbiato e mi sento “violentato” dal tribunale e dai legali che, per vocazione, troppo spesso tutelano solo le loro parcelle. Cosa possiamo fare noi genitori di sesso maschile, ostaggi delle “lobby” istituzionali e professionali? Ringrazio per la eventuale risposta. (chiamata telefonica al 347.6504095).

***

Abbiamo da sempre combattuto questi protocolli sulle spese straordinarie, che sono una vera e propria espressione di un consolidato potere che non dovrebbe trovare spazio in chi amministra la giustizia. Ma, purtroppo, non è così. Nella maggior parte dei tribunali la madre è intoccabile e i protocolli sulle spese straordinarie ne sono una palese dimostrazione. Non spetta ai giudici formulare e sottoscrivere “protocolli” per la gestione delle spese straordinarie, ai quali si fa riferimento nelle sentenze, poiché a loro, istituzionalmente, compete applicare la legge, così come hanno voluto i legislatori.

I veri tutori dei minori sono i loro genitori, ma non i legali, di cui, della conflittualità per l’affido dei minori e per le separazioni, troppi ne hanno fatto un business economico. Non si comprende, pertanto, come i legali possano sostituire i genitori nella stesura di un protocollo “illegale” (cioè, privo di valenza giuridica) e come il contestato protocollo possa “imporre” al genitore non collocatario/affidatario spese che sono da sempre ritenute ordinarie e coperte dall’assegno di mantenimento.

 

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Venerdì 01 Luglio 2022 08:57

I mali dei Tribunali


Il giudice è obbligato a rispettare la legge


L’avvocato Francesco Miraglia, “l’avvocato dei bambini” per parafrasare il titolo dell’ultimo suo libro (Armando editore) da tantissimi anni porta avanti in tutt’Italia la battaglia per far rispettare nelle aule dei tribunali il diritto minorile e il diritto genitoriale di ambedue i genitori, soprattutto di quello più discriminato. Su Bibbiano sta cerca di far emergere l’amara verità che in troppi vogliono affossare. Sui mali dei tribunali italiani – ed Aosta e Perugia non si fanno mancare nulla – l’abbiamo intervistato e, in autunno anche ad Aosta e Perugia, presenteremo il suo libro “L’avvocato dei bambini”.

Lei opera in tutto il territorio nazionale e constata quotidianamente la mancata applicazione della legge nell’affido dei figli, nelle separazioni e nei divorzi. La situazione nazionale in questo vitale settore è drammatica, come la nostra associazione constata continuamente, Lei cosa ne pensa?

Intanto, penso che le associazioni, come quella da Lei rappresentata, siano sempre un bene e siano necessarie quando la gente ha bisogno di un punto di riferimento. Per quanto riguarda la situazione nazionale penso che più che mancata applicazione della legge si debba parlare dell’applicazione illecita delle norme.

Emblematico al riguardo è l’abuso che si fa del 403 c.c.

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Venerdì 01 Luglio 2022 08:50

Quando si boicottano i rapporti figli-padre


La madre decade dalla responsabilità genitoriale


La Cassazione (ord. n. 19305/2022, pub. il 15.06.2022) ribadisce che decade dalla responsabilità genitoriale la madre che manipola i figli contro il padre. Fa proprie le indicazioni di precedenti ordinanze della Corte stessa, che, senza esprimersi sulla scientificità della sindrome da alienazione genitoriale (pas), affermavano la obbligatorietà per il giudice di aprire immediatamente la procedura per il relativo accertamento, una volta venuto a conoscenza del rifiuto dei figli ad intrattenere rapporti con il padre. Con questa ulteriore ordinanza, ancora una volta, viene smentita la imperante lobby di genere, che definisce la madre sempre un genitore perfetto, vittima delle angherie del padre, e, pertanto, tuona contro tutti se vengono messe in discussione le sue capacità genitoriali, perché, lei non è mai responsabile del mancato rispetto della bigenitorialità e della cogenitorialità.

Non si comprende come sia possibile che troppi tribunali non facciano mai accertamenti sulle responsabilità della madre collocataria nel rifiuto del figlio a vedere e frequentare il padre. Anzi, troppi giudici ritengono – senza minimamente conoscere la psicologia infantile e dell’età evolutiva - il rifiuto del figlio come una sua “libera scelta”, anche quando è piccolissimo e ripete frasi non sue. La madre, per troppi tribunali, è intoccabile.

La Cassazione, con questa ordinanza, facendo riferimento a precedenti suoi provvedimenti, ha ribadito il dovere del giudice ordinario di fare accertamenti sulle responsabilità del genitore presso cui abitualmente vive il minore in presenza di un suo rifiuto di intrattenere rapporti (visita, permanenza e telefonate) con l’altro genitore. Fenomeno, questo, assai diffuso e causa di una conflittualità che può arrivare anche a gesti estremi verso la propria e altrui vita e che la stampa, troppo spesso, sottovaluta. Molti genitori, a causa del rifiuto dei figli a relazionarsi con loro, come la Valle d’Aosta c’insegna, presi dalla disperazione, si tolgono la vita o, come in altre parti d’Italia, ricorrono anche ad altre inaccettabili forme di violenza contro i figli e la loro madre.

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Venerdì 17 Giugno 2022 16:09

I centri estivi non sono una spesa straordinaria


avv. Francesco Valentini*

Ogni anno, in questo periodo, il tema di chi debba pagare i centri estivi, campus e oratori per i figli che restano a casa nel periodo estivo costituisce occasione di discussioni tra i genitori non più conviventi. Il genitore collocatario pretende che la quota di iscrizione sia ripartita al 50% tra i due genitori, ritenendola una spesa straordinaria che rientrerebbe nelle spese ludiche e sportive o, per altri, tra quelle socio-culturali. Anche se i protocolli dei tribunali concordano nel considerarle spese straordinarie, alcuni, però, prevedono l’obbligatorio preventivo consenso dei genitori.

Le varie versioni dei protocolli sulle spese straordinarie, formulati e sottoscritti da magistrati ed avvocati del foro locale, con la incomprensibile esclusione dei genitori, cioè degli unici titolati a decidere sui propri figli, formulano indicazioni divergenti tra loro, talvolta anche in contrasto con il diritto e con la giurisprudenza. Questi protocolli hanno un valore solo indicativo, ma non vincolante, poiché la determinazione delle spese straordinarie, si fa caso per caso e spetta al giudice, che deve tener conto delle disponibilità economiche reali dei genitori, soprattutto di quello che paga anche l’assegno di mantenimento dei figli. I protocolli non sono vincolanti, perché ai giudici compete applicare la legge e non legiferare e gli avvocati sono procuratori che rappresentano i genitori e non possono sostituirli nemmeno nella stesura e firma di questo inopportuno documento.

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Venerdì 17 Giugno 2022 16:06

Bibbiano:


Bimbo di 10 anni ancora presso la famiglia adottiva


Avvocato Miraglia: “Non è vero che tutti i bambini sono tornati nelle loro case d’origine”

Bibbiano è ben lungi dall’essere un capitolo chiuso e non è vero che tutti i bambini forzatamente allontanati dai genitori sono ritornati in seno alle famiglie d’origine. Prova ne è il caso di un bimbo che ora ha 10 anni e che da otto si trova in affidamento presso una famiglia, la quale deve avergli fatto un lavaggio del cervello tale che il piccolo, che finalmente poteva rivedere i genitori su concessione del giudice, adesso improvvisamente si rifiuta di incontrarli.

Guarda caso un rifiuto manifestato all’indomani del provvedimento con il quale il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva stabilito una maggiore frequenza e durata degli incontri con i genitori naturali. «È vergognoso quello che è accaduto e che sta ancora accadendo attorno ai casi dello scandalo “Bibbiano”» dichiara l’avvocato Miraglia, al quale i genitori si sono affidati. «Sono otto anni che questo bambino è vissuto lontano dai genitori soltanto perché avevano una temporanea difficoltà economica: decisione assunta da un’assistente sociale risultata coinvolta nell’indagine “Angeli e demoni”.

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Venerdì 17 Giugno 2022 15:52

Nella gestione dei servizi sociali



Per i solerti politici della Valle d’Aosta

esistono, da sempre, figli e figliastri

 

Ad ogni indifferenza del potere politico sui problemi dei cittadini occorre rispondere puntualmente e con energia, richiamando gli amministratori locali e regionali ai propri doveri istituzionali, assunti con l’accettazione della elezione e delle cariche amministrative. Non è facile farlo, perché le promesse elettorali vengono sempre dimenticate quando i politici devono affrontare l’amministrazione pubblica e quando al dire bisogna far seguire il fare.

Il sociale – per entrare nel tema di questo intervento – deve essere rigorosamente programmato, con scelte chiare e trasparenti, rendendo pubblica la sua gestione e i risultati dei continui monitoraggi, come la legge impone, con la valutazione dell’operato delle istituzioni e dei loro operatori, prevedendo, se quest’ultimi dovessero risultare inadempienti, provvedimenti disciplinari e la cessazione del rapporto di lavoro. Dinnanzi alle continue segnalazioni di inefficienza istituzionale – e, talvolta, anche di abusi da parte degli operatori – da parte dei cittadini, la politica, regionale e comunale, continua a fare orecchi da mercante, a dispensare favori e a praticare uno sfacciato clientelismo su cui la magistratura dovrebbe indagare.

La politica valdostana per i minori e per i loro genitori non più conviventi non può continuare a delegare senza riscontri il settore sociale, complesso e degno di professionale attenzione, ad una struttura pubblica troppo spesso obsoleta, inadeguata, inaffidabile, clientelare, settaria e disinformata, quali sono i servizi sociali, che, nell’affido dei minori, hanno intollerabile responsabilità e creano quasi sempre discriminazioni verso il padre.

 

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Giovedì 09 Giugno 2022 17:44
 
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