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L’autore dell’articolo da anni si batte per una Giustizia minorile in Italia che non umili il minore stesso  - e i genitori - con procedure non definite in un preciso Protocollo di intesa che determini finalità, tempi,modalità e  costi del percorso protetto che si va ad attuare. in ogni tribunale dovrebbero esistere tale protocollo e poiché non esiste, sarà necessaria un’azione per indurre Tribunali, Enti locali e Servizi sociali a darsi regole chiare e certe, garantendo quella trasparenza che oggi non esiste. E’ diritto di ciascun genitore pretendere tale trasparenza da chi predispone e da chi esegue il percorso protetto nelle separazioni e nei casi in cui un genitore manipola i figli per indurli a rifiutare l’altro genitore. Oggi, nei tribunali, l’attivazione dei “percorsi protetti” è una prassi generale che garantisce le istituzione piuttosto che i minori e il genitore.

 

LE LACRIME DI UN BAMBINO NON BASTANO PIU'

Avv. Gerardo Spira


Del cosiddetto percorso protetto la legge non ne parla e nel DPR  n. 616 del 1977 si parla in generale della  materia dell'assistenza  sociale  affidata ai Comuni. La delega ne prevede la competenza disciplinare alle Regioni.

Le leggi regionali, pur intervenendo sul tema dell'assistenza sociale, lo hanno trattato in via generale negli aspetti più marcatamente avvertiti, delegando ai Comuni l'organizzazione strumentale di supporto alle Istituzioni come la Magistratura.

Non troviamo alcuna disciplina riguardante la tutela del minore nei rapporti con la famiglia e con i genitori separati o divorziati. Troviamo invece molto approfondito l'argomento sui minori dalla legislazione internazionale e da quella Europea come:  La Carta delle convenzioni internazionali, le direttive europee, la Carta di Noto, le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Scheda dei diritti umani, leggi e documenti che insistono sull'obbligo di prestare ascolto al minore, di rispettare la sua personalità e i suoi diritti.

L'art 9 ”Convenzione dei diritti dell'infanzia O.N.U 1989 M.Y.” stabilisce che il bambino deve mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando è contrario al maggior interesse del bambino”.

Dunque la convenzione privilegia due condizioni: le relazioni personali con entrambi i genitori  e il superiore interesse del minore.

Gli operatori, giudici e servizi, hanno l'obbligo di indirizzare le norme in tale direzione.

E' violazione di legge  quando si toglie un genitore al minore. E' un abuso quando si impone un percorso protetto al genitore col quale il minore vive ottima relazione. Nell'uno e nell'altro caso giustizia e servizi si muovono contro il superiore interesse del minore.

Che cosa è il percorso protetto!

È un cammino imposto, in spazi neutri, a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti per il mantenimento della relazione con i genitori non collocatari.

La legge non ne parla e neppure esistono normative di settore regionali o locali. Gli studi di settore, attraverso l'evoluzione scientifica della problematica, hanno portato alla nascita di un metodo  capace e idoneo a  mantenere e garantire i rapporti tra genitori e figli, allorquando insorgono cause di frattura dell'equilibrio familiare e del minore. La prassi metodologica è divenuta sistema di regime attraverso il protocollo, richiamato in Regolamenti o Convenzioni approvati dalle Regioni.

Il percorso protetto è tracciato per linee  nella Convenzione che  tiene conto degli interessi del minore e soprattutto degli obiettivi finalizzati a recuperare e mantenere le relazioni tra genitori e figli.

E' errato e pregiudizievole un percorso imposto al genitore che ha una normale relazione col figlio, perché viene alterato il rapporto e il benessere vissuto.

Questa fase deve essere delicatamente e approfonditamente affrontata da tutte le parti in causa. Poiché la vita di relazioni tocca aspetti sentimentali ed affettivi, al giudice del tribunale minorile è riservato un compito di grande equilibrio nel superiore interesse del minore e cioè quello di assicurare la partecipazione e la presenza di entrambi i genitori.

Il tribunale ha l'obbligo quindi di usare e adottare tutti gli strumenti utili per valutare condizioni e circostanze, prima di disporre un percorso limitativo della relazione vissuta tra il genitore ed il figlio.

Quando poi sorge la necessità accertata concretamente che è utile ed importante il cammino, per avvicinare il genitore al figlio, il progetto non deve limitarsi ad una generica ed astratta dichiarazione di intenti, ma deve riportare la linea guida e concreta adatta al caso, con la metodologia da seguire. Poiché il provvedimento deve tendere alla riunione del genitore col figlio, corre anche l'obbligo di vigilanza dell'Autorità giudiziaria su: efficienza, efficacia e tempestività dell'azione dei servizi interessati. La tempestività è non solo un requisito di legittimità del provvedimento, ma una condizione fondamentale di vita e della finalità del provvedimento stesso. Ciò perché l'attività giudiziaria deve tener conto  della rapida fase evolutiva della persona del minore. In questa età il minore accelera le sue esperienze, i contatti ed è stimolato dalle prime sensazioni di vita relazionale. Isolare un minore e allontanarlo dal genitore  e non rimuovere subito gli ostacoli per rimetterlo nella condizione di vita normale comporta un danno grave ed irreparabile al suo equilibrato sviluppo psico-fisico.

Un protocollo molto dettagliato, certamente da maggiori garanzie di risultato rispetto ad un altro vago e generico.

Quest'ultimo è  più facilmente adattabile a criteri personali e discrezionali dell'estensore ma senza alcuna garanzia per il genitore sottoposto al percorso e per l'obiettivo fissato.

I Tribunali, nella quasi generalità, non dispongono una metodologia di protocollo, ma un generico “percorso”, mandando ai servizi sociali di provvedere senza indicare il progetto, il tipo di protocollo, le modalità e le figure professionali idonee.

In tal modo il percorso è affidato alla capacità e preparazione del Servizio che valuta, secondo prassi discrezionali, aspetti psicologici, affetti e  sentimenti.

Il minore, invece deve essere posto al centro di qualsiasi discussione, interpretazione e interesse sociale. Nei conflitti tra separati, le liti si spostano su  interessi o diritti di uno o  dell'altro genitore, dimenticando il bene più importante che è il minore.  Non si tiene conto che non è il minore a voler separarsi dai  genitori, ma uno o entrambi i genitori. Qui è il nodo che la Giustizia minorile non ha saputo affrontare. La Carenza di leggi  in una materia così particolare e speciale apre spazi di azioni e prassi discrezionali, non contestabili in diritto, che portano alla confusione di ruoli, ad eccessi o abusi di poteri in una sfera di attribuzioni in cui la legge non può avere successo. I

nfatti nessun tribunale può decidere nella sfera affettiva del minore. Tribunali e Servizi sociali seguono prassi e riti generici e vaghi  che portano ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Le decisioni sono il frutto di una buona o carente  cultura  familiare, ma che “passano in nome del popolo italiano”.

Giudici ed operatori, quando non sanno trovare la giusta, corretta ed equilibrata decisione, compiono disastri familiari e  giudiziari di cui non rispondono, i cui effetti ricadono su tutta la società.

Il giudice ha  l'obbligo di emettere provvedimenti chiari, con una direttiva precisa per i servizi, indicando percorsi, luoghi e tempi per evitare protocolli fantasiosi, lungaggini e spesa incontrollata, soprat- tutto questa sostenuta per il mantenimento di strutture private. I Tribunali conoscono questa realtà, ma non fanno niente per evitarla.

E' più facile per il giudice imporre ad un genitore di  attenersi ad un percorso protetto, senza un chiaro e preciso protocollo, che imporgli  di stare col figlio e di continuare ad amarlo.

Nel primo caso delega la funzione senza controllare, nel secondo caso ha l'obbligo di vigilare, di partecipare, di impegnarsi a ricongiungere la famiglia o favorire la relazione tra genitore e minore. E' questa la contraddizione della  Giustizia minorile.

Le decisioni dovrebbero essere le conseguenze di fatti accaduti, accertati e non presunti, per  soluzioni consequenziali, mirate e chiare. Invece nella generalità dei casi dei programmi protetti, non si parla dei fatti e  degli obiettivi ma della necessità di fare incontrare padri e figli in un luogo dove finiscono per giocare e non per approfondirsi, discutere, parlarsi, confidarsi nel rispetto del vincolo di sangue e della cultura familiare.

Se un genitore artatamente si lamenta, la Giustizia penalizza l'altro mettendolo a giocare col figlio, per un'ora al giorno, per mesi e per anni.

E gli altri aspetti più importanti del rapporto?

La scienza, al contrario, parla di relazioni per stimolare ed arricchire conoscenze  tra  due culture che devono muoversi per lo sviluppo equilibrato del minore..

La Giustizia, invece di indagare per capire e  assicurare il benessere del minore, sequestra il genitore, generalmente il padre, visto dal figlio come punto di riferimento e lo tiene in attesa di....

La Giustizia è un valore assoluto che incute timore riverenziale tanto più, quanto più chi l'amministra trasfonde e trasmette sentimenti di certa e serena amministrazione.

Quando ciò non accade, vuol dire che la legge ha subito una violenza, il cittadino è impaurito e le istituzioni hanno imboccato una strada accidentata e  molto pericolosa.

L'arroganza della giustizia in tal caso assume una configurazione che perde i connotati di legalità e di equlibrio e viene confusa con quella odiata e occulta del potere criminale.

Il cittadino si perde, si allontana  e si abbrutisce nella scelta culturale..Il minore è il bene più prezioso di una società.

Quando lo Stato  delega la cura dei diritti e degli interessi dei minori a rappresentanti e amministratori che li usano senza alcun rispetto per la loro dignità, rinuncia al suo supremo valore di garante delle istituzioni e della democrazia.

Quando restiamo inermi di fronte ad abusi, persecuzioni, collusioni, concussioni e mercanteggio di innocenti, vuol dire che abbiamo perduto il Valore dello Stato e permettiamo che la GIUSTIZIA venga amministrata in nome del popolo italiano.

“ SI CERCA DISPERATAMENTE UN GIUDICE CHE CREDE NELLA GIUSTIZIA”

 

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