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La verifica sui redditi dei genitori

per un affido equo e meno conflittuale


Le imposizioni economiche del tribunale, quando inique e non rispettose dei redditi effettivamente percepiti siano essi dichiarati e accuratamente nascosti dal singolo genitore, per intero o solo in parte, costituiscono una delle preminenti cause del conflitto tra i genitori quando non convivono più assieme le cui conseguenze ricadono, inevitabilmente, sui minori. Durante la convivenza non ci sono quasi mai segreti tra i due genitori e, quando entrano in conflitto per le modalità di affido dei figli, il genitore che denuncia la non veridicità dei redditi dichiarati da controparte lo fa perché conosce, anche se solo sommariamente, le entrate della ex o dell’ex e il giudice delegato, una volta venuto a conoscenza delle informazioni dell’altro genitore, non può ignorare l’obbligo di disporre i dovuti accertamenti da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate e, in molti casi, anche della Corte dei Conti poiché il denunciante si scontra sempre con la privacy e le sue indagini non possono essere mai approfondite.

Le false dichiarazioni dei redditi danneggiano in modo irrimediabile il genitore obbligato a pagare l’assegno di mantenimento (e il rimborso della propria quota delle spese straordinarie) in base al principio della proporzionalità dei redditi dei genitori, di provvedere, sempre con modalità proporzionata, alle esigenze (necessità) dei figli, di garantire loro il tenore di vita goduto in costanza di convivenza e in base al tempo che gli stessi trascorrono con ciascun genitore e, infine, in base alla valenza economica dei compiti domestici svolti da ciascun genitore quando i figli sono collocati presso di lui. Il genitore collocatario non permette l’affido paritario perché gli viene meno un assegno di mantenimento che, troppo spesso, usa esclusivamente per sé e non i figli, come invece dovrebbe. In base al tempo che i minori trascorrono con il genitore collocatario, di fatto, si paga da baby sitter il collocatario.

Il tenore di vita, però, si dimentica che non può essere tutelato anche dopo la fine della convivenza perché le spese di gestione delle due nuove realtà familiari devono essere duplicate (due persone e due case) e le somme a disposizione vengono drasticamente ridotte tanto che il mantenimento del tenore di vita nel futuro è una pura chimera e motivo solo di attrito tra i due genitori. Le stesse esigenze dei figli, pertanto, devono essere rapportate alle effettive disponibilità economiche di ciascun genitore. L’assegno di mantenimento e la individuazione delle spese straordinarie, per rispettare il principio della proporzionalità, non possono essere imposte secondo tabelle fisse, come fanno i molteplici inammissibili protocolli sottoscritti da magistrati e avvocati ma devono essere determinate dal giudice, caso per caso, e non da altri come ancora avviene in tanti procedimenti di affido.

La casa familiare o coniugale viene ritualmente assegnata al genitore che ha la custodia dei figli anche se la proprietà è dell'altro coniuge e/o il collocatario possiede o ha a disposizione altre abitazioni che, magari, ha dato in locazione spesso senza dichiararlo. Quando la casa è molto grande il giudice può predisporre con solerzia la divisione, rendendo indipendenti gli ingressi, e assegnarla rispettivamente ad ambedue i genitori.

Con l’assegnazione della casa, di fatto, ai figli si vuole assicurare loro il diritto di poter continuare a stare nel medesimo ambiente in cui sono stati cresciuti. L’utilizzo della casa, però, dovrebbe essere vietata ai/alle possibili e frequenti compagni/e occasionali del collocatario perché destabilizzanti i minori.

L’assegnazione della casa al genitore collocatario deve, necessariamente, comportare una riduzione dello stesso assegno di mantenimento o, in sua assenza, la riduzione della percentuale della quota da rimborsare per le spese straordinarie rigorosamente concordate anticipatamente, compreso il negozio a cui si accede e/o il professionista scelto, tenendo presente che il collocatario deve pagare l’uso personale dell’abitazione assegnata ai figli. Lo stesso assegno di mantenimento, qualora permanga, deve esplicitamente prevedere i benefici economici derivanti dall’uso della casa coniugale/familiare dai figli e dal collocatario mentre l’altro genitore deve pagarsi la locazione di un nuovo appartamento per sé e per garantire ai figli quando sono con lui dignità, serenità e benessere. L'obiettivo della proporzionalità del mantenimento è quello di evitare che i figli vivano realtà economiche troppo diverse tra i due genitori. Ma in realtà il non collocatario troppo spesso viene ridotto in miseria e deve ospitare i figli in appartamenti di fortuna.

L'importo mensile dell'assegno può e deve essere modificato se cambiano le condizioni economiche dei genitori o le esigenze dei figli ma ad Aosta sbrigativamente si dichiarano inammissibile le richieste di modifica.

La parte economica, nell’affido dei figli, ha una importanza rilevante ed è quasi sempre fonte di discussioni tra il genitore collocatario e quello soccombente creando una tensione che inevitabilmente condiziona i rapporti figli-genitore non collocatario, facendo venir meno la indispensabile figura dell’altro genitore ad esclusivo scapito dell’equilibrio psico-fisico e della serenità dei minori.

In Valle d’Aosta c’è una elevata percentuale di evasione nel lavoro femminile, come tutti sanno, ma nessuna istituzione indaga su questo assurdo fenomeno e sulle conseguenze che ha sia nella concessione del patrocinio a spese dello Stato, cioè di noi contribuenti, usufruito quasi esclusivamente dalla madre, sulla mancata proporzionalità nell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie con la inevitabile emarginazione del non collocatario ridotto, troppo spesso, in miseria nell’indifferenza delle istituzione, della politica e della società valdostana poiché questi problemi condizionano la formazione e crescita dei futuri protagonisti della società locale.

Il giudice nel disporre sull’affido deve garantire, in primo luogo, la veridicità delle dichiarazioni di ambedue i genitori, coinvolgendo seriamente e con ordinaria frequenza le istituzioni proposte a controllare la gestione dei soldi pubblici, ma anche la forte evasione fiscale e la conseguenziale ingiusta determinazione del mantenimento dei figli. Il genitore non collocatario, quasi sempre il padre, deve essere tutelato e deve essere messo nella condizione di vivere per sé e per quando è con i figli che, crescendo, sempre più rifiuteranno il padre costretto a convivere con i propri genitori, fratelli e sorelle, o presso gli amici che gli mettono a disposizione temporanea un posto letto o, addirittura, come le cronache di Aosta hanno più volte riportato, ospitarli nella macchina in cui lui è costretto a vivere.

Prima di ogni decisione economica sull’affido dei figli diventa indispensabile un coordinamento tra tribunale, guardia di finanza e le istituzioni preposte alla verifica dei redditi dei cittadini e deve divenire naturale il chiedere il riscontro, quello vero sul campo, alle istituzioni preposte a combattere il lavoro a nero, l’evasione fiscale e l’ingiusto sfruttamento delle risorse economiche predisposte per i cittadini in difficoltà. Solo dopo si potrà decidere con più serenità e giustizia sul quantum che il genitore non collocatario dovrebbe pagare. Con l’affido paritario tali problemi non ci sarebbero o, comunque, sarebbero fortemente contenuti. Lo stesso dicasi del patrocinio a spese dello Stato che dovrebbe essere sempre testato perché, come tutti sanno, compresi i giudici, le dichiarazioni del richiedente spesso non sono veritiere a causa degli importi non dichiarati dal richiedente.

Una giustizia più giusta è possibile purché, tutti i cittadini lo pretendano senza tentennamenti e compromessi e purchè la politica non metta la testa sotto la sabbia continuando ad ignorare deliberatamente problemi, pericoli o situazioni spiacevoli, fingendo che non esistano.

 

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