Attualità
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LA CONVIVENZA ANCORA CONDIZIONA

IL DIVORZIO!!


Avv. Gerardo Spira*

Quando, finalmente, la coppia è riuscita a raggiungere la meta del divorzio, dopo anni di difficili conflitti personali, distruzione di risorse patrimoniali e familiari e dopo un grande respiro di liberazione, emergono dalle ceneri del camino della convivenza, tizzoni ancora ardenti sui quali la donna divorziata soffia per trarne giovamento fino all’ultima cenere.

L’associazione ha sempre sostenuto e tutt’ora che le maggiori responsabilità nelle questioni dei divorzi e separazioni derivano dalle lungaggini dei tempi dei procedimenti e dalle decisioni contrastanti che riempiono i libri della giurisprudenza, da nord a sud del Paese. Diversità di pensiero e di comportamenti che non trasportano il cittadino verso la fiducia nella Giustizia, e neppure verso le istituzioni di supporto coinvolte nei processi e procedimenti che riguardano la famiglia. Diritti e doveri sono diversamente applicati e interpretati, in una visione che mortifica i principi costituzionali e il mondo del diritto. Eppure i giurisperiti, studiosi selezionati per cercare la VERITA’° nelle questioni, non riescono a stare al passo con l’evoluzione della società che si muove sempre più verso il maggiore riconoscimento del valore dell’uomo, la parificazione delle condizioni di vita e di opportunità dell’uno e dell’altro genere. Principio questo che, anche per insistenza della donna, è divenuto un corollario costante, sempre presente nelle questioni sociali, coniugali e familiari.

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nuove precisazioni della Cassazione


Patrocinio a spese dello Stato


Avv. Francesco Valentini*

Il patrocinio a spese dello Stato (art. 76 e ss. del Dpr n. 115/2002) è concesso ai cittadini che si trovano in difficoltà economica e che non sarebbero in grado di sostenere le spese processuali (la parcella dell’avvocato, il contributo unificato, la Ctu e fino alle spese di notifica) per procedimenti civili (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.), amministrativi, penali, tributari, procedure di volontaria giurisdizione, contabili, per la mediazione civile obbligatoria. Il reddito annuo lordo dell’intero nucleo familiare non deve superare €. 11.746,68 per i processi civili, mentre per quelli penali l’importo viene elevato di €. 1.032,91 euro per ogni familiare a carico e convivente (D.M. 30 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 24 del 30.1.2021).

Vanno presi in cinsiderazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) effettivamente percepiti o posseduti dal richiedente e dai membri del suo nucleo familiare, anche se non sottoposti a tassazione, compresi, dunque, i redditi esenti dall’Irpef, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, come i redditi da lavoro dipendente, l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, le pensioni estere, le rendite Inail, l’indennità di accompagnamento, il reddito di cittadinanza, e tutte le risorse economiche percepite dal nucleo familiare, che, però, non costituiscono reddito e, di conseguenza, non vengono riportate nelle dichiarazioni annuali o i contributi pubblici il cui bando prevede che facciano reddito (Cass., ordinanza del 30 settembre 2019 n. 24378).

Quando il procedimento giudiziario riguarda i diritti della persona e gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto esclusivamente del suo reddito.

Hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato tutti i soggetti residenti in Italia e non residenti il cui reddito è prodotto nel nostro Stato, le persone fisiche con partita Iva (liberi professionisti e imprenditori), i soci di società di persone o capitali, i cittadini comunitari e gli  extracomunitari con permesso di soggiorno.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, se il loro reddito eccede la soglia stabilita, le vittime di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Sono esclusi dal cd. gratuito patrocinio i reati di evasione fiscale, di associazione mafiosa, di contrabbando di stuppefacenti. Non sono ammessi due difensori, eccetto che per le multe stradali. Sono esclusi dal patrocinio statale i procedimenti inerenti crediti e diritti di altri soggetti e le persone già condannate con sentenza passata in giudicato.

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