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Pare che l’affaire delle separazioni non si debba toccare
La Regione Valle d’Aosta
prende in giro i separati e i loro figli
Quando la nostra battaglia, raccolta dal consigliere regionale Roberto Cognetta, sembrava giunta in dirittura d’arrivo, un vento contrario si è messo a spingere la barca verso gli scogli. Ricordiamo che siamo l’unica Associazione che ha aperto il varco della legge 241/90 trascurata, con le omissioni pubbliche allargate e delle responsabilità istituzionali.
Risposte mancate o evasive hanno rafforzato la diffusa prassi dei responsabili dei servizi pubblici territoriali, togliendo al cittadino un diritto scritto nella legge, favorendo una rendita di posizione, e danneggiando interessi pubblici.
Abbiamo rilevato e denunciato che i servizi sociali degli enti territoriali non applicano la legge 241/90 nella fase amministrativa. Non aprono il procedimento con le parti in questione e trattano i casi, denunciati e delegati, secondo le esigenze pilotate del momento. Ciò favorisce soltanto il genitore collocatario in danno dell’altro e dello stesso minore. Il tribunale, quando interessato, risponde come Ponzio Pilato. Intanto il genitore penalizzato corre, come una palla da ping pong, tra Servizi e Tribunale per rivendicare un diritto scritto ma da loro negato.
La legge 241/90 dal 1990 ha stabilito che qualsiasi attività svolta dai Comuni deve essere disciplinata e regolamentata per il buon andamento degli uffici e per l’imparzialità. La legge parla anche di programmi e protocolli a cui devono partecipare tutte le parti in causa. I servizi dei comuni devono soltanto garantire che ciò avvenga in modo trasparente ed equilibrato, al fine di impedire disparità di trattamento.
Riteniamo che il problema delle separazioni possa trovare la giusta soluzione in questa fase se i Comuni decidono di disciplinarlo, dando esecuzione alla legge che ha imposto l’adozione obbligatoria del Regolamento.
Quasi tutti i Comuni d’Italia hanno adottato il Regolamento di accesso agli atti e del procedimento amministrativo per le loro attività.
Mentre però la Regolamentazione è intervenuta nelle materie in cui più si corre il rischio di finire nelle maglie del codice penale, nella materia dell’assistenza invece si è preferito lasciare le cose nelle mani dei responsabili dei servizi i quali, sentendosi coperti, operano a stretto contatto con l’assessore e il Tribunale.
L’assessore di turno ha in tal modo campo libero per confezionare e allargare la base clientelare, penetrando in un mondo in cui bisogni ed interessi si mescolano e producono risultati politici. E la legge? Questa resta una chimera fino a quando non scoppia lo scandalo.
Finalmente la Cassazione, sugli effetti della legge 241/90, ha acceso il faro su di un caso, condannando un dirigente per il silenzio rifiuto. La sentenza chiarisce molto bene la portata dell’art. 328 c.2 c.p. Speriamo che questa strada serva a far prendere coscienza a tutti.
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