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Un Fondo statale di solidarietà in


Tutela del genitore in stato di bisogno


avv. Francesco Valentini

Nella legge di stabilità del 2016 è prevista l’istituzione in via sperimentale di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno per gli anni 2016 e 2017 con la relativa dotazione di euro 250.000 e di 500.000 euro per l'anno in corso.

Il coniuge in stato di bisogno è quello “che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.

Il Fondo verrà gestito dal Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il genitore che si trova in questo stato sociale deve fare “istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”.

In data 15.12.2016 è stato emesso il decreto d’istituzione da parte del Ministro della giustizia che diverrà operativo dal 13 febbraio 2017 e da quella data potranno essere inoltrate le istanze alle cancellerie dei tribunali designati.

I Tribunali legittimati a ricevere l'istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello e precisamente i tribunali di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

L’istanza, da consegnare alla cancelleria del tribunale dove si ha la residenza, deve contenere: “le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore del lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza, la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni”.

All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità: “copia del documento di identità del richiedente, copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente, visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili, l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unificato”.

 

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I centri antiviolenza

 

Un fenomeno dai contorni sommersi!


Avv. Gerardo Spira

 

La Corte dei conti con la relazione del 2016 ha acceso il faro sul fiume di danaro speso per i centri antiviolenza.

Con la delibera n. 9 del 2016 la Corte dei Conti ha approvato la relazione concernente “La gestione delle risorse finanziarie per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013)”

La suprema Corte ha incentrato l'indagine sulla gestione delle risorse assegnate con il predetto decreto.

Il Giudice contabile in sintesi evidenzia che dopo tre anni di impegno legislativo ancora vi sono carenze e ritardi nell'applicazione della legge.

Risulta insoddisfacente la gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014 e sono risultate carenti le comunicazioni conoscitive circa l'effettivo impiego delle risorse finanziarie.

Sulla linea del finanziamento, scrive la Corte, “l’amministrazione statale è sollecitata a recuperare il ruolo di amministrazione vigilante sull’impiego delle risorse statali assegnate alle regioni. Nel contempo, raccomanda alla Segreteria della Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di adottare le misure necessarie per impegnare le regioni a una maggiore attenzione verso il rispetto (sostanziale, e non solo formale) delle modalità di leale collaborazione individuate dal d.p.c.m. 24 luglio 2014, con particolare riguardo alla comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità del concreto impiego delle risorse e delle valutazioni quali-quantitative effettuate sui risultati conseguiti, di modo che lo stesso possa, a sua volta, rassegnare al Parlamento le informazioni a questo dovute sulla concreta attuazione della legge”.

La relazione sviluppa in oltre 90 pagine l'indagine sistematica in tutte le regioni, riportando carenze e inadempienze rilevate fino al 2016.

La notizia, montata a grossi titoli locali e nazionali, ci fa apprendere che il 24 gennaio di quest'anno l'associazione “Libera...Mente Donna” della regione Umbria ha superato il concorso nazionale con il progetto “Non solo rifugio”.

Il progetto avallato dai Comuni di Perugia, Terni, e Narni, con una vasta rete di altre associazioni, prevede il potenziamento dei centri antiviolenza dell'Umbria e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e il rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Il progetto impegna finanziamenti pubblici per un importo di oltre 250.000 euro per 24 mesi.

Alla conferenza pubblica del 24 gennaio non sono stati forniti, benché richiesti, i dati esplicativi per la redazione del progetto, usati per superare le valutazioni ministeriali, né sono stati resi pubblici i rendiconti dei finanziamenti assegnati ai precedenti progetti.

La trasparenza di cui tanto si parla risulta ancora un miraggio nelle associazioni antiviolenza. Eppure anche per queste valgono le regole di pubblicare dati, contabilità, convenzioni e protocolli, per consentire a qualsiasi cittadino di conoscere e avere notizie delle attività, degli obiettivi e dei risultati.

Durante il convegno alla domanda specifica sull’argomento, l’interlocutore è stato rimandato agli atti di progetti che ancora non sono stati rendicontati.

Eppure la legge precisa che eventuali altri progetti presentati non possono essere ammessi a finanziamento se non sono stati conclusi, rendicontati ed approvati quelli precedenti.

Sono proprio questi dati dichiarati e non accertati, peraltro non ancora rendicontati, come scrive la Corte dei Conti nella relazione per le singole regioni, che ci hanno portato a rivolgere lo sguardo su di una questione che è divenuto evento impegnato con danaro pubblico.

In un momento in cui si raccolgono fondi attraverso il 45500 per le disgrazie del terremoto nella martoriata Italia centrale, le istituzioni e le associazioni s’impegnano a sottrarre risorse pubbliche per progetti diversi. Sarebbe stato più qualificante se Governo, Regione, Comuni ed associazioni avessero rinunciato in favore di così immenso disastro. Non potevano essere realizzati progetti con risorse del solo volontariato privato?

Ma tant’è!

Molti governi, tra cui il nostro, ha raccolto il messaggio di Istanbul per aprire uno spazio in cui muovere pedine e praticare i soliti giochi di cordata.

 

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