Attualità
PDF Stampa E-mail

Art. 709 ter c.p.c.


Incomprensibile titubanza dei Tribunali

quando è la madre ad essere condannata


di Ubaldo Valentini*

 

L’affido condiviso avrebbe dovuto contenere la conflittualità tra i genitori sulla gestione dei figli e garantire la bigenitorialità. Ma non è così poiché la violazione del diritto di visita e di permanenza dei figli con il genitore non affidatario e collocatario è in continua crescita. L’impunità del genitore che non rispetta i provvedimenti del tribunale “autorizza” il trasgressore a continuare nel suo scellerato intento di estromettere l’altro genitore dalla vita dei propri figli.

Come porre rimedio a questo abuso?

L’art.709 ter cpc prevede che il giudice possa modificare i provvedimenti in vigore ed applicare, anche contemporaneamente, ben quattro sanzioni. Il genitore danneggiato deve presentare specifico ricorso per l’applicazione dell’art. 709 ter. La richiesta viene fatta saltuariamente - anche su consiglio del difensore - per paura di  inasprire i già difficili rapporti con l’altro genitore che, di fatto, detiene il potere di farti vedere i figli a sua discrezione, contravvenendo ai provvedimenti dei tribunali e che potrebbe vendicarsi, peggiorando la situazione. Il giudice sovente sorvola sulla gravità delle responsabilità del genitore inadempiente, fa resistenza ad emettere i previsti provvedimenti, togliendo, se ricorrono le condizioni,  lo stesso affido o collocazione dei minori.

Le tante violazioni, quando prese in considerazione con insistenza anche del difensore, non vengono valutate equamente, cioè si mostra una diversa attenzione se il genitore inadempiente è di sesso maschile o femminile. La violazione, invece, non ha distinzioni. Se il genitore non collocatario,  però, non può pagare l’assegno di mantenimento per intero per sopraggiunte difficoltà lavorative ed economiche la spada della giustizia è drastica: condanna; se lo stesso genitore chiede le modifiche dell’assegno di mantenimento, il ricorso viene rigettato perché, a dire del giudice e di controparte, le modifiche economiche non sono degne di considerazione!

Nei tribunali, però, con troppa facilità si sorvola sulle responsabilità del genitore  che mette i propri figli contro l’altro, procurando loro prevedibili danni esistenziali perché la crescita equilibrata e serena non può avvenire senza il pieno rispetto della bigenitorialità. Si arriva a tutelare l’invadenza e l’arroganza del genitore che si crede autorizzato di poter disporre della prole a proprio piacimento e di utilizzarla per assurde guerre economiche o, ancora più assurdo, per vendicarsi del partner.

Tutto ciò, al contrario, finisce per inasprire ulteriormente i rapporti tra i genitori perché in assenza di giustizia si finisce per favorire e legalizzare gli abusi in atto. Il giudice applica il diritto e non si può fare paladino di teorie di fantapsicologia, prive di fondamento scientifico, estranee al codice civile e penale.

Tali teorie, pertanto, non possono essere avvalorate in nome di un buonismo che non riguarda i magistrati che, al contrario, sono chiamati a decidere  in prima persona in base ai codici italiani e, indebitamente, senza delegare i sevizi sociali a prendere iniziative che, di fatto, arrecano pregiudizi ai minori ed ostacolano l’affidamento dei figli.

L’art. 709 ter del c.p.c. è molto chiaro e facilmente comprensibile da tutti.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail

Sperpero di danaro pubblico

e ... il silenzio delle istituzioni

 

La volpe cambia il pelo ma non perde il vizio recita un detto popolare che, nel corso dei secoli, non ha minimamente perso la sua veridicità. La conclamata lotta allo sperpero del danaro pubblico non sembra riguardare strutture di genere sostenute con finanziamenti pubblici (europei, nazionali, regionali, comunali ...) che dovrebbero essere monitorate con puntualità e severità perché quei soldi provengono dalle tasse di tutti i cittadini, compresi quelli che sono vittime del loro indebito operato.

I fatti a cui ci riferiamo sono già noti, ma li riportiamo per meglio far comprendere gli inspiegabili atteggiamenti delle istituzioni.

Un padre di un bambino di appena due anni viene accusato dalla compagna di maltrattamenti verso di lei e verso il figlio. Con congruo anticipo concorda con alcune strutture di genere – e forse con gli stessi servizi sociali - l’abbandono della casa familiare assieme al figlio per essere ospitata in una struttura gestita dal CAV (centro antiviolenza) di Terni. Tutto organizzato nei minimi particolari: telefonata ai carabinieri per maltrattamenti da parte del compagno e per comunicare che avrebbe immediatamente abbandonato la casa e chiedendone la presenza di una pattuglia perché temeva una possibile reazione del compagno convivente, padre del minore.

Il padre viene tenuto all’oscuro dove si trovasse il figlio per mesi e per tanti mesi non lo vede. Solo dopo viene disposto, in attesa delle indagini, che il padre lo possa vedere in modalità protetta e, durante l’incontro settimanale, gli viene vietato perfino di dargli una caramella perché l’educatrice del Cav – che si fa chiamare dottoressa – reputa tale gesto come un atto di “corruzione” del minore!

Si comprende in quali mano vengono affidati questi bambini?

Nessuno, compresi i servizi sociali che hanno accesso ai fascicoli, ha preso in seria considerazione che, come da documenti giudiziari in atti, alla signora – ritenuta dal Cav di Terni e dai servizi sociali di Orvieto una ottima madre – la Questura di Frosinone non gli aveva rinnovato il permesso di soggiorno – pochi mesi prima che fosse rimasta incinta – a causa della sua pericolosità sociale, perché “era stata deferita all’A.G per molestia o disturbo alle persone (luglio 2011); per stupefacenti (settembre 2010); veniva denunciata per lesioni personali e violazione del domicilio (novembre 2009); nel novembre dello stesso anno viene convocata al Commissariato di Fiuggi come persona indagata del reato di furto in abitazione”.

Alla pattuglia intervenuta dichiara di  non aver subito violenza ma che, comunque, non voleva stare più in quella casa. Il padre del bambino incredulo, dinnanzi alla pattuglia, la invita a non andarsene da casa per non disorientare il figlio e la riassicura che se ne sarebbe andato subito via lui fino a quando le cose non fossero state chiarite. La signora, però, si allontana da casa con una amica. Nei giorni successivi poi si trasferirà a Terni nella casa protetta come donna e madre che assieme al figlio venivano maltrattati in famiglia e che erano a forte rischio esistenziale.

I giorni successivi poi, denuncia il compagno per violenza e maltrattamenti in famiglia contro di lei e contro il figlio e cita alcune persone a lei vicine come testimoni. Contemporaneamente si rivolge al Tribunale per i minorenni di Perugia per chiedere la decadenza della responsabilità genitoriale del padre chiedendogli, però, molte centinaia di euro come mantenimento per un figlio di due anni.

I testi indicati, interrogati dai carabinieri, sconfessano le accuse della signora, confermano le capacità genitoriali del padre che provvedeva al figlio con molta cura e competenza e, alcuni, addirittura asseriscono che la vittima non era la signora ma il suo compagno che veniva da lei continuamente offeso e violentemente maltrattato anche in pubblico.

Il Gip archivia le denuncia per l'assenza di elementi comprovanti gli asseriti maltrattamenti avendo, due persone informa te sui fatti escusse, escluso che .........  abbia mai aggredito la donna ma anzi, di aver sentito più volte quest'ultima aggredire verbalmente l'uomo, nonché l'educatrice parlava del

minore come di un bambino sereno...”.

 

Leggi tutto...
 
<< Inizio < Prec. 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Succ. > Fine >>

Pagina 236 di 259

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information