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La convivenza e soldi a fondo perduto!
Avv. Francesco Valentini*
I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro costituiscono l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione (Cassazione civile, sez. 3a, ord. n. 11337/2025 del 30.04.2025).
Tante persone, durante la convivenza, hanno provveduto, oltre al mantenimento della convivente e dei figli, spesso disoccupata, a pagare l’intera rata mensile del rateo del mutuo per la casa di proprietà della stessa, provvedendo alla ristrutturazione e all’arredamento dell’appartamento, pagando totalmente le utenze, sostenendo, spesso, spese sanitarie della compagna e dei suoi figli, acquistando l’autovettura intestata alla compagna. Talvolta il convivente ha pagato perfino costosi viaggi di svago.
Terminata la magica atmosfera della convivenza, che può durare anche molti anni, arriva la fine dell’amore e si fa un doveroso bilancio economico della convivenza, soprattutto quando controparte non contribuiva alla gestione della famiglia. Ci si accorge, quando si conservano ancora i documenti fiscali, che, nel corso della convivenza, le somme messe a disposizione della nuova famiglia sono consistenti. Frequentemente, gli investimenti vengono fatti su beni mobili e immobili intestati alla controparte e, essendo non andata a buon fine la convivenza, dovendo affrontare la costituzione di una possibile nuova famiglia, viene spontaneo pensare ad una restituzione delle somme elargite unilateralmente durante la convivenza. Qualcuno ha riottenuto tutto quello che aveva pagato, non strettamente necessario per la convivenza, mentre alcuni tribunali hanno imposto la restituzione di somme irrisorie rispetto a quelle elargite alla nuova compagna. Altri, invece, non hanno concesso nessuna restituzione delle somme versate dal convivente su strutture di proprietà della compagna.
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