Attualità
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Cassazione civile, ordinanza n. 14358/2025


Nuova convivenza ed assegno alla moglie


Non c’è pace e unanimità tra le varie sezioni della Cassazione sul mantenimento dell’ex-moglie ed ora si torna a specificare (1a sez.) che nemmeno la nuova convivenza stabile da parte dell’ex-coniuge fa cessare completamente il diritto all’assegno di mantenimento, ma occorre, caso per caso, una valutazione complessiva del giudice sulla situazione economica delle parti e sul ruolo avuto da ciascun coniuge durante il matrimonio (Cassazione, ordinanza n. 14358 del 31.05.2025), potendo essere giustificata l’erogazione dell’assegno divorzile anche dopo la nuova unione di fatto. La Suprema Corte ha ribadito che la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta, in modo automatico, la revoca dell'assegno divorzile e che il coniuge felicemente convivente può avanzare pretese economiche all’ex coniuge anche quando la relazione affettiva è consolidata e, di fatto, autonoma.

Ma non è così. Il primo amore ti condiziona anche la vita futura. L’importante è pagare, sempre, anche quando i redditi dichiarati potrebbero essere falsi, perché parte del lavoro viene fatto a nero e perché la convivenza, di fatto stabile, chiude definitivamente il rapporto antecedente il divorzio, purchè non sia palese l’apporto economico alla famiglia da parte del richiedente o beneficiario dell’assegno di separazione e/o divorzile.

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La convivenza e soldi a fondo perduto!


Avv. Francesco Valentini*

I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro costituiscono l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione (Cassazione civile, sez. 3a, ord. n. 11337/2025 del 30.04.2025).

Tante persone, durante la convivenza, hanno provveduto, oltre al mantenimento della convivente e dei figli, spesso disoccupata, a pagare l’intera rata mensile del rateo del mutuo per la casa di proprietà della stessa, provvedendo alla ristrutturazione e all’arredamento dell’appartamento, pagando totalmente le utenze, sostenendo, spesso, spese sanitarie della compagna e dei suoi figli, acquistando l’autovettura intestata alla compagna. Talvolta il convivente ha pagato perfino costosi viaggi di svago.

Terminata la magica atmosfera della convivenza, che può durare anche molti anni, arriva la fine dell’amore e si fa un doveroso bilancio economico della convivenza, soprattutto quando controparte non contribuiva alla gestione della famiglia. Ci si accorge, quando si conservano ancora i documenti fiscali, che, nel corso della convivenza, le somme messe a disposizione della nuova famiglia sono consistenti. Frequentemente, gli investimenti vengono fatti su beni mobili e immobili intestati alla controparte e, essendo non andata a buon fine la convivenza, dovendo affrontare la costituzione di una possibile nuova famiglia, viene spontaneo pensare ad una restituzione delle somme elargite unilateralmente durante la convivenza. Qualcuno ha riottenuto tutto quello che aveva pagato, non strettamente necessario per la convivenza, mentre alcuni tribunali hanno imposto la restituzione di somme irrisorie rispetto a quelle elargite alla nuova compagna. Altri, invece, non hanno concesso nessuna restituzione delle somme versate dal convivente su strutture di proprietà della compagna.

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