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Non esistono restrizioni di movimento anche fuori del comune di residenza


Il diritto del separato a frequentare i figli

ha un carattere di necessità ed urgenza


 

Il diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario con i figli, così come stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio e affido non subiscono restrizioni nemmeno dinnanzi ai provvedimenti del governo.

Il decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni emanate il giorno precedente che imponevano di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori … nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza(D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, c. 1, lett. “a”).

Mancando riferimenti agli spostamenti del genitore non collocatario per prendere e riconsegnare i figli secondo le modalità previste dal Tribunale nella separazione o divorzio o loro affido per le coppie di fatto, è sorta subito la controversia sulla necessità ed urgenza di questi spostamenti.

Il Governo, il giorno successivo, ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. Il diritto di visita è consentito perché ha il carattere di urgenza e necessità. (Presidente del Consiglio dei Ministri, FAQ – domande poste frequentemente - Governo.it del 10 Marzo 2020).

La nona sez. del Tribunale ordinario di Milano, con provvedimento (Decreto del 10.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini) emesso l’11 marzo 2020, ha stabilito che “l’art.1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, disponendo che le parti si attenessero alle disposizioni stabilite dal tribunale, perché tali disposizioni hanno le caratteristiche di necessità ed urgenza, così come previsto nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se mancano il buon senso e il rispetto della bigenitorialità e co-genitorialità del collocatario, come da disposizioni del tribunale, il comportamento del genitore collocatario, che limita l’altro genitore nel suo diritto di visita e frequentazione dei figli, è penalmente rilevante per la violazione dell'articolo 388, c. 2, c.p. cioè per la “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”.


Esistono reali difficoltà a gestire una situazione di per sé complessa e che ora rischia di esplodere, a causa della mancanza di dialogo tra genitori, di un falso buonismo giudiziario e delle forze dell’ordine verso chi non comprende la gravità del momento e continua a gestire i figli come “proprietà privata”, pur sapendo di procurare loro problematiche psicologiche. Riceviamo continue richieste di aiuto e consigli per far rispettare le disposizioni del tribunale e a tutti rispondiamo che i diritti dei figli e del genitore non collocatario vengono prima delle pretestuose preoccupazioni (rischio di contagio) escogitate del collocatario per non permette ai minori di frequentare l’altro genitore Al genitore compete far rispettare le disposizioni di affido dei figli, rivolgendosi ad altri legali se il proprio non lo ascolta.

Molti genitori, in onore del vero, stanno collaborando tra loro per il bene dei figli, mettendo da parte conflittualità e “ritorsioni”, ma troppi, invece, ne approfittano per inasprire comportamenti inammissibili in un genitore collocatario. E qui è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria con provvedimenti drastici, chiari e risolutivi, perché alimentare la conflittualità con l’assenteismo istituzionale non vuol dire tutelare il superiore interesse dei minori. (uv)

 

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