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Aosta Covid-19: Costituzione e politiche locali

 

Contributi economici pubblici ai figli

ricordandosi che i genitori sono due!


La recente legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 dispone i finanziamenti pubblici per la famiglia e i figli, ma i consiglieri regionali si sono dimenticati che i figli sono mantenuti da due genitori e, nelle separazioni, prevalentemente se non esclusivamente, da uno solo, soprattutto in Valle d’Aosta, dove il 65% delle famiglie non è convivente. Gli innumerevoli “soccorsi economici” statali attraverso gli enti locali, come i buoni spesa per il nucleo familiare, quindi anche per i figli, e regionali (buoni vari, contributi specifici, compreso quello sugli affitti, baby-sitter e sostegni dell’ultima ora a discrezione dei servizi sociali, precedenza nelle graduatorie edilizia popolare, ecc.), oltre a quelli dei privati, vengono elargiti al nucleo familiare in cui vivono prevalentemente i figli, cioè presso la madre perché il padre sarebbe, a dire dei politici regionali, uno estraneo!

La Costituzione e il diritto civile sono chiari sui doveri verso i figli da parte di ambedue i genitori (art. 30), ma questi principi non sempre sono vincolanti per chi determina, a sua discrezione, l’affido dei minori – condiviso quasi sempre, ma paritario mai - e stabilisce il quantum che il non collocatario deve versare all’altro genitore, che, in Vda, è quasi sempre la madre. Si sfiora il 100% dei casi, nell’indifferenza di chi è preposto alla tutela dei minori. Il non collocatario, pena la condanna per alimentare la conflittualità, deve subire la “condanna” a pagare, trovandosi non tutelato a norma di legge, nonostante le doverose contestazioni nelle sedi di pertinenza. Da qui le forti disuguaglianze tra i due genitori, con la totale soccombenza di quello non collocatario, cioè il padre.

La recente legge regionale non prende minimamente in considerazione che le somme a loro destinate ai figli (in denaro, ma anche in servizi e bonus) e versate alla madre collocataria devono, per il 50%, essere vincolate come anticipo delle somme (mantenimento e spese straordinarie) che il padre mensilmente è obbligato a versare alla stessa madre. Questo non vuol dire modificare politicamente competenze del tribunale, ma solo destinare contributi pubblici a copertura di quanto dovuto dal padre.

Ciò, ora, è più che mai indispensabile perché:

  1. a. il non collocatario è quasi sempre colui che ufficialmente lavora mentre la collocataria e il suo nucleo familiare risultano privi di reddito o dichiarano entrate irrisorie, nonostante abbiano un tenore di vita spesso elevato e comunque non coerente con quanto dichiarano.
  2. b. i doveri finanziari in merito al mantenimento dei figli non vanno mai in prescrizione e, in qualsiasi momento, l’obbligato potrebbe essere denunciato o sottoposto a pignoramento dal collocatario e la legge non prevede il “buon senso” invocato a sproposito.
  3. c. i costi attuali dei figli sono ben diversi da quelli esistenti al momento della determinazione del loro mantenimento, sia per le restrizioni delle attività scolastiche ed extrascolastiche che per i tanti benefici economici attualmente percepiti dalla madre collocataria e/o per quant’altro gratuitamente elargito del pubblico e dal privato.
  4. d. il padre, durante questa non breve emergenza non lavora, non percepisce lo stipendio e l’annunciata disoccupazione tarda ad arrivare e nemmeno può contare - per sé e per i propri figli, che, di fatto, sono a suo totale carico anche dopo la separazione - sui benefici previsti per l’altro genitore e rischia persino di perdere il lavoro o di vederselo ridotto in modo drastico.
  5. e. alcuni genitori vivono in miseria e, spesso, non possono prendere i figli perché non hanno i soldi per farli mangiare e devono ricorrere, per sé, alle mense pubbliche anche per un pasto al giorno!
  6. f. tutto ciò crea disperazione, alimenta la conflittualità e in alcuni si fanno strada soluzioni             che ben conosciamo in Vda e che i politici non possono continuare ad ignorare nè             sottovalutare questo fenomeno sociale.

La quasi totalità dei genitori separati non può chiedere nemmeno la revisione momentanea dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, perché privi di risorse finanziarie per pagarsi il legale e le spese di giustizia. Questi genitori, inoltre, non possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, perché non possono detrarre i soldi che versano per il mantenimento dei figli. Somme di cui non ne hanno la disponibilità, mentre la madre non è tenuta a dichiararle come entrate.

 

La politica, al contrario, per i risvolti sociali che questa situazione ha, deve e può prevedere un patrocinio a proprie spese perché questi genitori rischiano tantissimo, anche penalmente, se non viene rideterminato l’assegno di mantenimento dei figli e la ripartizione delle spese straordinarie (sempre definite dettagliatamente e concordate preventivamente per iscritto) in base ai cambiati costi dei figli e alle diverse condizioni economiche del padre.

I politici, inoltre, poiché i soldi sono di tutti i cittadini, possono e devono richiedere chiaramente un severo controllo sui redditi del genitore collocatario (in V.d.A. sempre la madre) tramite, la Corte dei Conti, l’Agenzia delle Entrate (patrocini a spese dello Stato), la Guardia di Finanza e l’Ispettorato del Lavoro (per le occupazioni non dichiarate al fisco. (u.v.)

* Per ogni informazione dettagliata contattare l’associazione al 347.6504095 o con email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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