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Per la determinazione dell’assegno ai figli


 

E’ possibile disporre un accertamento fiscale

sulla veridicità dei redditi dichiarati dai genitori

 

avv. Francesco Valentini*

E’ notorio che nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli (e, indirettamente, anche per quello dell’ex-coniuge e dell’assegno divorzile) spesso le dichiarazioni dei redditi presentate dai genitori, soprattutto da parte della madre, non sono veritiere perché mancano le assai diffuse prestazioni a nero. Il giudice, se si attiene al dichiarato, non ha i giusti parametri per determinare il quantum dell’assegno di mantenimento e finisce, proprio per il principio della proporzionalità, con l’appesantire la situazione economica del genitore obbligato, il cui lavoro quasi sempre è fiscalmente documentato.

La mancata equità dei redditi dichiarati discrimina anche i figli, riducendo le disponibilità economiche del padre, che, quando ha con sé i figli, non può permettersi nessuna iniziativa, essendo senza risorse economiche, e non può ospitarli in una casa accogliente.

La giurisprudenza non è del tutto concorde sulla opportunità che il giudice disponga approfonditi accertamenti sui redditi non dichiarati da uno o da ambedue i genitori. La discrezionalità del giudice delle separazioni, divorzi e affidi sugli accertamenti tributari – prevista dall’art. 337ter, c. 6°, c.c., il quale afferma che se “le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”, e dalla legge sul condiviso – è stata più volte discussa dalla Cassazione, arrivando, però, a conclusioni contrastanti tra loro.

Nella recente ordinanza la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, n. 25314 del 20.09.2021) è ritornata su questo intricato ma fondamentale principio della equità dell’assegno di mantenimento ed ha riconfermato che gli accertamenti tributari sui redditi dei genitori per determinare l’assegno di mantenimento dei figli è una facoltà del giudice, esercitabile, però, solo quando sono insufficienti i dati probatori contenuti negli atti di causa. Ogni qualvolta – afferma l’ordinanza - un coniuge contesti i redditi dichiarati dall’altro, ovvero le sostanze di cui lo stesso è titolare, adducendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente e, dunque, sia in discussione la prova degli elementi che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, vi è l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di disporre indagini di ufficio sui redditi”.

 

Dinnanzi alla possibilità che le dichiarazioni dei redditi prodotte dai genitori non rispecchino i dati reali, è “doveroso”, a nostro avviso, che venga disposto dal Giudice un approfondito accertamento tributario (non formale, dinnanzi al computer, che, di fatto, finisce per non dire nulla di nuovo) per non danneggiare il genitore obbligato, per la equità degli assegni di mantenimento e per ridurre drasticamente le ragioni della conflittualità genitoriale per assegni di mantenimento esagerati, di fatto punitivi e non rispondenti ai principi previsti dal codice civile (art. 337 ter c.c.).

 

Sappiamo che la mancata veridicità nelle dichiarazioni dei redditi è un dato certo, come i fatti purtroppo ci insegnano, e l’accertamento non può essere che certo per colpire le furbette che speculano sul genitore non collocatario. Una risposta, comunque, a questo andazzo può venire con l’affido condiviso paritario, dove con il mantenimento diretto dei figli, l’assegno del non collocatario non ha più alcuna ragione di esistere.

C’è solo da auspicarsi che l’affido condiviso paritario, quando ne esistono i presupposti giuridici, non sia facoltativo, ma obbligatorio, per una reale applicazione della bigenitorialità e della co-genitorialità, così come sancito dalla l. 54/2006, che, da quindici anni, attende la sua integrale applicazione.

* avv. Francesco Valentini, tel. +39.347.1155230 – mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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Per la determinazione dell’assegno ai figli

E’ possibile disporre un accertamento fiscale

sulla veridicità dei redditi dichiarati dai genitori

avv. Francesco Valentini*

E’ notorio che nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli (e, indirettamente, anche per quello dell’ex-coniuge e dell’assegno divorzile) spesso le dichiarazioni dei redditi presentate dai genitori, soprattutto da parte della madre, non sono veritiere perché mancano le assai diffuse prestazioni a nero. Il giudice, se si attiene al dichiarato, non ha i giusti parametri per determinare il quantum dell’assegno di mantenimento e finisce, proprio per il principio della proporzionalità, con l’appesantire la situazione economica del genitore obbligato, il cui lavoro quasi sempre è fiscalmente documentato.

La mancata equità dei redditi dichiarati discrimina anche i figli, riducendo le disponibilità economiche del padre, che, quando ha con sé i figli, non può permettersi nessuna iniziativa, essendo senza risorse economiche, e non può ospitarli in una casa accogliente.

La giurisprudenza non è del tutto concorde sulla opportunità che il giudice disponga approfonditi accertamenti sui redditi non dichiarati da uno o da ambedue i genitori. La discrezionalità del giudice delle separazioni, divorzi e affidi sugli accertamenti tributari – prevista dall’art. 337ter, c. 6°, c.c., il quale afferma che se “le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”, e dalla legge sul condiviso – è stata più volte discussa dalla Cassazione, arrivando, però, a conclusioni contrastanti tra loro.

Nella recente ordinanza la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, n. 25314 del 20.09.2021) è ritornata su questo intricato ma fondamentale principio della equità dell’assegno di mantenimento ed ha riconfermato che gli accertamenti tributari sui redditi dei genitori per determinare l’assegno di mantenimento dei figli è una facoltà del giudice, esercitabile, però, solo quando sono insufficienti i dati probatori contenuti negli atti di causa. Ogni qualvolta – afferma l’ordinanza - un coniuge contesti i redditi dichiarati dall’altro, ovvero le sostanze di cui lo stesso è titolare, adducendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente e, dunque, sia in discussione la prova degli elementi che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, vi è l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di disporre indagini di ufficio sui redditi”.

Dinnanzi alla possibilità che le dichiarazioni dei redditi prodotte dai genitori non rispecchino i dati reali, è “doveroso”, a nostro avviso, che venga disposto dal Giudice un approfondito accertamento tributario (non formale, dinnanzi al computer, che, di fatto, finisce per non dire nulla di nuovo) per non danneggiare il genitore obbligato, per la equità degli assegni di mantenimento e per ridurre drasticamente le ragioni della conflittualità genitoriale per assegni di mantenimento esagerati, di fatto punitivi e non rispondenti ai principi previsti dal codice civile (art. 337 ter c.c.).

Sappiamo che la mancata veridicità nelle dichiarazioni dei redditi è un dato certo, come i fatti purtroppo ci insegnano, e l’accertamento non può essere che certo per colpire le furbette che speculano sul genitore non collocatario. Una risposta, comunque, a questo andazzo può venire con l’affido condiviso paritario, dove con il mantenimento diretto dei figli, l’assegno del non collocatario non ha più alcuna ragione di esistere.

C’è solo da auspicarsi che l’affido condiviso paritario, quando ne esistono i presupposti giuridici, non sia facoltativo, ma obbligatorio, per una reale applicazione della bigenitorialità e della co-genitorialità, così come sancito dalla l. 54/2006, che, da quindici anni, attende la sua integrale applicazione.

* avv. Francesco Valentini, tel. +39.347.1155230 – mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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