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Bordighera in quel della Regione Liguria!

Trasparenza, accesso, partecipazione

amministrativa, controllo della vita pubblica!

Come vengono applicati questi principi dai servizi sociali
nel mondo della giustizia minorile

di Avv. Gerardo Spira

Accade spesso di leggere sulla stampa risposte negative di accesso agli atti nel settore della P.A. profondamente incisivi nella vita sociale del cittadino.

Quando il diniego riguarda più propriamente interessi legittimi di natura patrimoniale, il cittadino valuta con particolare attenzione sulla necessità di impugnare gli atti per la difesa più idonea.

Quando invece il rifiuto all’accesso tocca diritti più propriamente umani (relazioni, dignità della persona, sentimenti, affetti etc) si irrigidiscono le condotte e le posizioni ed i contrasti rimbalzano sulla P.A, in generale, che manca di far rispettare le leggi e prima ancora la Costituzione.

La P.A si nasconde dietro alla intervenuta separazione dei poteri e delle competenze, mentre il burocrate, responsabile del Servizio o dirigente di area, si richiama genericamente alla legge, districandosi di fatto attraverso interpretazioni di comodo, non conformi ai principi del diritto ed estranee alla volontà della legge.

I controlli segnati nei Regolamenti sono a misura dei luoghi e dell’ambiente tracciati con sottigliezza para-giuridica secondo gli usi e le consuetudini del potere politico locale.

Ciò che sta emergendo nella P.A è solo la punta dell’iceberg, la cui grancassa è ancora più drammaticamente nascosta nei piani alti dei Palazzi dove le coperture giuridiche sono state assicurate dal solito sistema della garanzia del nome, più che dalla capacità professionale estratta attraverso una severa selezione pubblica.

Chi ha ottenuto senza merito eloquente ha il dovere di seguire e di stare al giogo. Questo il detto che corre tra il popolo.

Questo sistema ha “sistemato” per lungo tempo il cittadino e la legge.

Il cittadino deluso dalla risposta rinuncia a ricorrere alla giustizia amministrativa e ancora meno a quella di supporto colorata a seconda del colore di turno.

Prendiamo il caso molto eclatante accaduto nella Regione Liguria.

Una cittadina francese, di cui omettiamo le generalità per ragioni di tutela, per le solite decisioni di malagiustizia all’italiana, non riesce ad avere rapporti equilibrati con la figlia dal 2006 (ora sono quasi dieci anni) perché secondo il pensiero dei servizi sociali e del giudice di genere, deve stare in castigo per avere accusato ingiustamente il padre della bambina. Il Tribunale ha deciso di tenerla alla gogna di un fantasioso percorso protetto fino a quando non si sarà redenta.

Il tenore ed il contenuto degli scritti evidenziano il livore istituzionale col quale è stato affrontato il caso e meno male, ripete qualcuno, che non sia finito nella sfera di un’altra “AUTORITA’”.

La coraggiosa madre francese dal 2006 affronta le difficoltà di tempo, di distanza e di diritto senza cedere né ad avvisi e né ad intimidazioni.

La donna proveniente dal vento della cultura della rivoluzione francese denuncia i fatti al CSM (Consiglio superiore della magistratura) e presenta, attraverso il suo giovane e irremovibile legale, istanze al Comune di Bordighera per leggere la occulta corrispondenza dei servizi sociali, certa che le conclamate leggi italiane sulla trasparenza e legalità amministrativa le consentissero di partecipare al rito per le ragioni del diritto, garantito nella sua Francia già da decenni.

Ha compreso poi che l’Italia è il paese delle meraviglie mediatiche, delle enunciazioni, dei compromessi e dei patti, delle collusioni e della corruzione, dei ricatti e degli accordi condizionati di caste, istituzionalizzate sulla pelle della povera gente e degli sfortunati in cerca di un amico potente.

Ha compreso ancora che il circuito istituzionale di personaggi e figure pubbliche trova il modo e la maniera di aggirare e stravolgere la volontà legislativa con interpretazioni applicative escluse dal regime della punibilità (e qui invece che il penale deve accendere i fari)

Il legale della Signora, in corso di giudizio, per avere subito la documentazione depositata presso il Comune, rivolge istanza al responsabile del Servizio del Comune di Bordighera, ove si svolgono gli accadimenti, intesa ad esercitare il diritto di accesso per prendere visione e quindi estrarre copia della documentazione utile alla migliore difesa della sua assistita. (Dunque istanza per motivi di giustizia).

 

 

L’istanza è indirizzata anche al responsabile della trasparenza, nonché a quello dell’ anticorruzione, figure previste dalla normativa, per le azioni in crisi.

Dopo un preambolo di costruzione artificiosa della normativa di cui alla legge 241/90 il dirigente, adottando i soliti termini: ritenuto, considerato etc, nega l’accesso, ritenendo la richiesta troppo generica e non sufficientemente motivata, dimenticando che si tratta di un affare del suo ufficio e che l’istanza proveniva dal legale della interessata di cui conosceva bene la questione: (La norma di salvaguardia di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/90 secondo la quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” è stata riconosciuta di generale applicazione dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione) Dec. Comm. Minist..

Il legale della signora, puntiglioso, ripropone l’istanza alla Commissione, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Intanto i termini volano, il giudizio è prossimo e la cittadina è costretta a presentarsi davanti al collegio giudicante del tribunale dei minorenni, privata del diritto di conoscere la documentazione del Comune

La commissione ministeriale rimette la nota per competenza al Difensore civico della Regione Liguria e i termini continuano inesorabilmente a correre.

Il Difensore civico regionale, ricalcando premessa e considerazioni del dirigente del Comune di Bordighera ha confermato il diniego.

In Questo GRANDE PAESE nessuno segue più l’evoluzione della cultura legislativa e la volontà del legislatore, che pure formano gli atti parlamentari, il significato di un termine e la sua portata in regime giuridico.

Altri miraggi hanno distratto la responsabilità dell’impegno culturale in una società in cui sono messi al bando principi e valori, imparzialità, trasparenza e buon andamento amministrativo, indipendenza e responsabile autonomia decisionale.

Sia il responsabile del Comune di Bordighera che il Difensore civico Regionale hanno prestato poca attenzione all’evoluzione della materia che ormai è entrata a pieno titolo nel mondo del diritto del cittadino.

Il legislatore dal 1990, nel 2005, dopo accanite discussioni in materia, ha riportato l’istituto dell’interesse legittimo nel regime di diritto di accesso.

Ciò vuol dire che al diritto corrisponde un obbligo da parte di chi lo deve garantire.

“” (rif. Altalex) La legge 11.2.2005 n. 15, innovando profondamente la legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), ha dettato una disciplina più organica e completa in materia di accesso ai documenti, disciplinato dal capo V agli artt. 22 e seg.

L’art. 22 come novellato dalla legge n. 15/2005 alla lett. A) del comma 1 si preoccupa, a differenza della normativa precedente, di definire il diritto di accesso, inteso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

Il diritto di accesso in questione è il c.d. accesso conoscitivo (o informativo) e va distinto dal c.d. accesso partecipativo disciplinato dal precedente art. 10 della legge 241/90.i

Il fondamento giuridico del diritto di accesso (conoscitivo) va individuato nel principio di trasparenza dell’attività amministrativai e più a monte negli artt. 97 e 98 Cost. ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (parte della dottrina ha invece collegato il diritto di accesso al diritto di informazione, garantito dall’art. 21 Cost.).

La stessa legge n. 15/2005 contiene in proposito un’importante enunciazione di principio, laddove innovando l’art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l’accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell’art. 117 co. 2 lett. M) della Costituzione, espressamente richiamato dal nuovo art. 22 “”.

Tutto l’impianto normativo infatti si fonda su tre istituti: trasparenza, diritto di accesso e procedimento amministrativo. I regolamenti imposti dalla legge sono gli strumenti attraverso cui gli Enti territoriali devono garantire l’esercizio del diritto.

Trasparenza per una certa burocrazia vuol dire far sapere che sono stati compiuti certi atti. Invece il termine, dal latino trans- parere, significa lasciar vedere, far conoscere.

Con questo istituto giuridico i cittadini devono vedere e conoscere gli elementi in base ai quali sono state adottate certe scelte.

Il principio, introdotto con la legge 15/2005 impone l’obbligo di rendere visibile e controllare l’operato della P.A.

Il procedimento amministrativo è il corretto percorso attraverso cui la P.A svolge l’azione, consentendo al cittadino di parteciparvi e controllare.

Trasparenza e responsabilità tendono a garantire il principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.”” I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione””.

Nel Comune di Bordighera, non è stato individuato il responsabile del procedimento sul caso in questione, non è stato avviato il procedimento specifico e non è stato consentito alla interessata di parteciparvi, come detta la legge.

Appare chiara la violazione del principio del buon andamento amministrativo e della imparzialità, con l’eccessivo uso dei poteri personali che cadono nell’abuso del diritto.

Le altre figure poste a sentinella dell’anticorruzione e della trasparenza? Come vengono valutati i piani e i programmi e la spesa pubblica?

Il Difensore civico regionale ha esteso l’istruttoria a tutta la problematica pur esistente che ha influenzato la risposta del dirigente?

Il diritto prima di scriverlo ed interpretarlo bisogna sentirlo e profondamente, soprattutto quando riguarda i figli minori, quelli di tutti, non soltanto quelli propri.

Nessun tribunale può decidere nella sfera affettiva dei minori e nessuna pubblica istituzione può emettere PQM contro il padre o la madre per vietare di conoscere documenti ed atti che riguardano la loro vita. Questo dice la legge!

Siamo nel 2016 e non nel medioevo!

***

Con l’interessante intervento sulla P.A. dell’avvocato, si apre un dibattito su questo importante argomento, riservando spazio ai legali, alle istituzioni e a tutti coloro che possono dare un contributo per meglio comprendere come questo diritto del cittadino venga assiduamente disatteso con cavilli discutibili e talvolta inopportuni. Gli interventi dovranno essere inviati a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

 

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