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Importante documento del Tribunale di Brindisi


L’affido condiviso alternato dei figli


Una scelta obbligata per i tribunali

 

avv. Francesco Valentini *


Le linee guida per la sezione famiglia elaborate dal Tribunale di Brindisi è una risposta concreta alle problematiche derivanti dalla scarsa applicazione della legge 54/2006 nei tribunali italiani.

Il legislatore, con la riforma dell’art. 155 del codice civile, aveva introdotto il principio delle pari opportunità genitoriali anche quando i genitori decidono di non convivere più. In questi dieci anni il divario tra legge, cioè la teoria, e la prassi giudiziale sull’affido condiviso provoca un pericoloso malessere nei confronti dei provvedimenti della giustizia italiana che disattende, nella maggior parte dei casi, le aspettative dei minori e dei loro genitori.

Le condanne europee all’Italia per le inadempienze su queste tematiche confermano, ancora una volta, l’arretratezza del nostro sistema giudiziario che parla di affido condiviso - non potendo fare diversamente - ma che di fatto ignora “il danno psicologico che i conflitti familiari inducono nella prole, del deterioramento economico che provocano allo stato e del danno sociale che consegue all’abnorme dilatarsi del contenzioso”.

Il tribunale di Brindisi, proprio per tutelare le aspettative disattese dai provvedimenti di numerosi magistrati e tribunali e per superare la lentezza dei processi si sente obbligato a fare la scelta della “fedele adesione ai principi della riforma del 2006 … non potendosi privare i cittadini della certezza dei diritti in merito ad aspetti così delicati come quelli che appartengono alle relazioni familiari” nel rispetto delle sollecitazioni che ci pervengono da organismi sovranazionali.

Le aspettative create dalla riforma del 2006 sono state largamente disattese dai provvedimenti dei magistrati e dei tribunali a cui la legge lascia una pericolosa discrezionalità.

I provvedimenti che, dopo la fine della convivenza da parte dei genitori, non contemplano una loro paritetica compresenza nella vita dei figli alimentano solo la conflittualità. Il genitore che si sente penalizzato o emarginato è portato a non rispettare il provvedimento e a ricorrere nuovamente al giudice se sostenuto dalle proprie risorse economiche. E non è detto, poi, che le sue giuste rivendicazioni vengano puntualmente accolte. L’altro genitore, non vedendo rispettati i provvedimenti del tribunale, ricorre anche lui nuovamente al giudice, provocando, così, un intasamento della giustizia.

L’incremento della conflittualità tra i genitori non permette loro di utilizzare “le forme alternative di risoluzione delle controversie, a dispetto del loro moltiplicarsi”, quali la mediazione familiare e tutte quelle procedure finalizzate al contenimento del conflitto familiare e/o ad una sua soluzione extragiudiziale.

La giurisprudenza, i numerosi studi scientifici internazionali, il Consiglio d’Europa con la risoluzione 2079/2015 – è scritto nel documento del tribunale di Brindisi - ribadiscono la necessità – potremmo dire anche l’urgenza – di “assicurare l’effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli” poiché si riconosce “la bontà e superiorità del modello realmente (e non solo nominalmente) bigenitoriale ai fini della tutela del superiore interesse del minore”.

Con queste linee guida, se accolte come base operativa da tutti, verrebbero superate le vigenti “prassi distorte” che creano disparità tra i genitori, cioè tra quello più forte che è sempre il collocatario/affidatario e l’altro a cui viene riservata una genitorialità secondaria e prevalentemente di natura economica.

 

Termina, così, la collocazione “prevalente” del minore che sarà domiciliato presso ambedue i genitori e la residenza anagrafica sarà solo funzionale per individuare il tribunale competente in caso di allontanamento del figlio dall’abituale dimora di uno di loro o di controversie che dovessero insorgere sulla gestione dello stesso.

 

Ai figli – precisa il documento – dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di frequentare l’uno o l’altro genitore, in funzione delle loro esigenze, all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico”, che vuol dire non computo aritmetico dei tempi di permanenza secondo una imposizione a priori ma rispetto delle loro casuali esigenze in un clima collaborativo e finalizzato realmente al superiore interesse dei minori.

La casa familiare non resta più un privilegio per il genitore collocatario (figura questa non prevista dalla legge ma “creata” ad arte per fini ben presumibili) ma resterà al suo legittimo proprietario. Nel caso di comproprietà tra i due genitori, quello che la utilizzerà rimborserà all’altro il 50% dell’ipotetico canone di locazione. Finiscono, così, le controversie sul suo utilizzo e sulla illegittima appropriazione da parte del genitore collocatario.

Il mantenimento diretto dei figli è la logica conseguenza di un loro affido paritetico perché la forma indiretta, quella che prevede l’assegno di mantenimento da parte del non collocatario, identifica il suo ruolo con quello di genitore che “fornisce” denaro all’altro. L’assegno di mantenimento resterà solo nei casi in cui tra i due genitori esista una forte disparità economica ed avrà solo una funzione perequativa.

Verranno ritenute spese straordinarie solo quelle non prevedibili all’atto della separazione dei genitori, mentre le prevedibili saranno assegnate per intero all’atto dell’affido dei figli ai singoli genitori in base ai rispettivi redditi. L’individuazione delle spese straordinarie dovrà essere fatta a livello nazionale togliendo ai singoli tribunali quella discrezionalità che li porta a riconoscerle tali anche le spese che rientrano nel contesto della quotidianità e che, pertanto, sono prevedibilissime.

La nota conclusiva del tribunale brindisino è quanto mai realistica: “le presenti linee guida si collocano certamente in un contesto sociale che conserva vecchi retaggi e tradizionali attribuzioni di ruoli. Pertanto si è ben consapevoli che gli obiettivi che si prefiggono non saranno raggiunti immediatamente, ma richiederanno un certo tempo. D’altra parte, iniziare appare indispensabile, se si pensa che dall’introduzione dell’affidamento congiunto sono trascorsi 30 anni e la giurisprudenza è variata solo nominalmente”.

Non mancano reazioni – del tutto inaccettabili – da parte di certi esponenti della magistratura e di certe associazioni che si richiamano alla famiglia, il cui intento è, palesemente, quello di mantenere la conflittualità tra i genitori non più conviventi.

Il Tribunale di Brindisi, con le sue linee guida, ha gettato un sasso nello stagno e le positive conseguenze non tarderanno ad arrivare.

 

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