Cassazione Civ. I, ordinanza n. 11553 del 13.4/11.5 2018 Stampa
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Venerdì 18 Maggio 2018 16:51

Cassazione Civ. I, ordinanza n. 11553 del 13.4/11.5 2018


Riconosciuta la nullità del matrimonio

decade il diritto della moglie al mantenimento



avv. Francesco Valentini*

Se il Tribunale ecclesiastico decreta la nullità del matrimonio concordatario ed il tribunale civile competente, attraverso la delibazione riconosce la validità della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi originari che annullano l’unione tra i due coniugi, il dovere dell’assegno di mantenimento verso il coniuge più debole viene meno dopo la separazione. Al contrario, se il riconoscimento di nullità del matrimonio avviene dopo il divorzio passato in giudicato, le statuizioni di quest’ultimo – scrivono gli ermellini - rimangono in piedi e l’assegno divorzile va versato perché nella separazione “il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza, la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione (cfr. Cass. n. 12196 del 2017)”.

Nel divorzio passato in giudicato – continua la Cassazione - la delibazione della nullità del matrimonio non ne inficia le statuizioni economiche sentenziate dal Tribunale civile perché “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, (…) il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge che sia stato ritenuto, tramite accertamento giudiziale, sprovvisto di «mezzi adeguati» o effettivamente impossibilitato a «procurarseli», così scattando quella solidarietà post coniugale (cfr. Cass. n. 11504 del 2017)”. Infatti – è scritto nell’ordinanza – il giudizio di divorzio e il giudizio di nullità presentano differenti petitum e causa petendi, e che, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ostacola la delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo”, la Corte “ha ritenuto, tuttavia, che, relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 del codice civile, questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio «al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.».

Le statuizioni economiche prese durante la separazione decadono con la delibazione della nullità del matrimonio, mentre permane l’assegno divorzile se il pronunciamento del tribunale ecclesiastico interviene dopo la cessazione degli effetti civile del matrimonio (passato in giudicato).

Nulla da eccepire in punto di diritto. Resta indubbio il fatto che la delibazione della sentenza ecclesiastica prima del divorzio produce effetti negativi sul coniuge più debole che potrebbe trovarsi senza più l’assegno di mantenimento, anche se estraneo ai vizi originari che hanno portato alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Non sono pochi i casi in cui il coniuge economicamente più forte segue la via ecclesiastica per liberarsi dal vincolo dell’assegno di mantenimento per la controparte imposto nella separazione. Un marito, imprenditore, ha ottenuto la delibazione della sentenza ecclesiastica e così non ha versato più alcun assegno alla ex-moglie gravemente ammalata e che aveva con sé i due figli, liceali, avuti nel matrimonio. Dopo alcuni anni la moglie, aiutata a sopravvivere con il contributo economico dei parenti e degli amici, è morta.

Non è fuori luogo precisare che il tribunale le aveva concesso un irrisorio assegno di mantenimento per i due figli che appena copriva il canone di affitto della casa familiare in cui era vincolata a stare, pena l’abbassamento dell’assegno di mantenimento per i figli che rifiutavano la giovane compagna (segretaria) del padre.

Questi casi non sono sporadici e meraviglia alquanto la facilità con cui il tribunale ecclesiastico (art. 8,2 del rivisto Concordato Lateranense del 18/02/1984, ratificato dalla L.121/1985) emette dichiarazioni di nullità di matrimonio concordatario (diritto canonico atr.1095,1/3, artt. 1096/1098 e 1101/1103), senza ponderarne le conseguenze sul piano civile ed umano, nonostante le temporanee tutele di legge (art.129,129 bis cc). La nullità di matrimonio, d’altronde, era – e resta ancora oggi - una procedura diffusissima tra chi aveva consistenti disponibilità economiche quando in Italia ancora non esisteva il divorzio. Era una forma di divorzio camuffata da motivazioni religiose.

Si rende necessaria, comunque, sia la revisione del concordato, ormai anacronistico, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, che una modifica della legge sul divorzio, separando nettamente la sfera religiosa - che tale deve restare - dalla sfera civile, per evitare queste ingiuste conseguenze.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Maggio 2018 17:17
 

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