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Per il Consiglio comunale di Perugia


I figli delle coppie separate

restano un affare del Palazzo


Ieri 8 ottobre, dopo lungo e contrastato percorso è stata discussa nel Consiglio comunale di Perugia su iniziativa del Consigliere Sergio De Vincenzi, gruppo misto “Umbria Next”, la “Proposta di Regolamento del procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti nella materia dei minori”.

In sostanza, la proposta è nata dalle sofferenze che tanti minori e tanti genitori vivono a seguito  delle separazioni e dei divorzi sempre più diffuse anche in Umbria. Il prof. De Vincenzi, ha raccolto le istanze che l’Associazione Genitori Separati da oltre 20 anni si batte per la Tutela dei Minori e dalle segnalazioni di molti genitori, sottoponendo al Consiglio comunale di Perugia le gravi lacune nella regolamentazione dell’attività dei servizi sociali per la tutela dei minori nelle separazioni dei genitori. Chi è caduto nella rete di questi servizi porta i segni negativi della P.A. Chi ne parla bene ha trovato altre strade. Le strade non sono uguali per tutti. Infatti i genitori vittime parlano di forzature e di imposizioni. Si negano il protocollo per regolarne l’attività e l’accesso agli atti sia agli interessati che ai loro legali.

Partendo dalla obbligata applicazione della legge sulla trasparenza/partecipazione, che ormai ha aperto a tutti i forzieri nascosti della P.A., il consigliere De Vincenzi ha preso le mosse per presentare un Regolamento che tutela tutti i soggetti coinvolti nel problema: servizi sociali ed istituzioni.

De Vincenzi si è appellato alla legge che fa obbligo ai Comuni di regolamentare ogni attività o iniziativa seguendo un corretto procedimento, a cui deve partecipare anche e soprattutto il cittadino interessato. Il consigliere De Vincenzi ha fatto espresso richiamo alle leggi ed ha depositato a sostegno della proposta documenti e pareri.

La proposta messa ai voti è stata respinta col seguente risultato: 5 voti favorevoli del gruppo Misto Umbria Next, Forza Italia (2), Fratelli d’Italia (1), Perugia Rinasce; 9 contrari del gruppo Progetto Perugia e PD; 9 astenuti del gruppo Forza Italia (3), Fratelli d’Italia (2), Lista Crea, Movimento 5 stelle. Il risultato prova che sull’affare separazioni e divorzi vi sono gli occhi puntati di una politica che, per non dispiacere alle lobby che gravitano attorno ai servizi sociali, sacrifica i diritti dei minori e dei loro genitori, votando contro o astenendosi su una problematica di estrema attualità e criticità.  Per loro, minori e genitori, non ci sono regole a garanzia dei loro inalienabili diritti.

Sarebbe interessante far sapere ai cittadini la ragione di tanta resistenza del consiglio comunale perugino, compresi gruppi di maggioranza, su un atto dovuto, cioè quanto costano i servizi, le convenzioni, gli incarichi, gettoni e indennità varie. Insomma sarebbe opportuno far sapere alla gente quale mondo ruota intorno al problema e perché la “cosa” deve restare com’è.

Secondo l’Associazione Genitori Separati per la Tutela Minori la politica deve arrestarsi di fronte alle disgrazie della gente. Col voto di oggi hanno perduto tutti. Soprattutto coloro che pensano di aver vinto. Perché, da questo risultato, sarà molto più evidente la responsabilità dei protettori. Ci auguriamo che la delibera venga impugnata al Tribunale amministrativo. (U.V.)

Consigliere Sergio De Vincenzi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONESU: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA MATERIA DEI MINORI.

Intanto alcune precisazioni preliminari sull’andamento dei lavori in I Commissione, salvo imprecisioni:

La trattazione della proposta di deliberazione è stata oggetto di una forte, quanto immotivata, ostruzione politica più che a ostacoli di natura tecnica. Di questo sono rimasto assai dispiaciuto perché ha significato che la politica non vuole dare una risposta a tanti problemi reali dei minorenni e delle loro famiglie, cercando di mantenere la situazione esistente, consolidata nel tempo. Si è comunque lavorato per portare avanti la proposta, perché riteniamo che sia non solo giusta, ma soprattutto legittima, per riaffermare il diritto al principio della famiglia, anche se separata o divorziata. I figli, quando una coppia si separa, mantengono e ne hanno diritto, tutti i diritti affermati e riconosciuti dalla legge. La legge, il diritto e i diritti delle persone non hanno colore politico, ma il colore al rispetto da parte di tutti e alla loro tutela.

Tanto è vero quel che si afferma che:

  1. L’atto è stato depositato in data 21 giugno 2017.
  2. Il 12 luglio 2017 si è tenuta la prima seduta di commissione.
  3. Il 26 luglio 2017, un mese dopo la presentazione, è arrivata richiesta di proroga a firma della Dirigente Dott.ssa Carla Trampini della presentazione del parere, che a norma di regolamento sarebbe dovuto essere emesso entro dieci giorni.
  4. Il parere della Dott.ssa Carla Trampini, nei fatti, è arrivato solo in data 17 novembre 2017, quindi, cinque mesi dopo la presentazione della proposta di deliberazione.
  5. Sono state tenute in tutto 8 sedute di commissione, trovando sempre pretesti per non trattare l’atto o impedirne la lettura e la conseguente discussione dell’articolato, non entrando perciò nel merito delle questioni.
  6. Anche la proposta avanzata dall’Amministrazione (Assessore e Dirigente) in occasione della prima seduta di trattazione dell'atto, condivisa dal sottoscritto, ma anche di massima dagli altri Consiglieri, di elaborare delle linee guida in sostituzione della proposta di Regolamento, è stata totalmente disattesa e lasciata cadere senza formali dinieghi, nonostante ripetute sollecitazioni.
  7. Le audizioni con rappresentanti di Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario, Corte D'Appello, Procura della Repubblica, Ordine degli Psicologi, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria Regione Umbria, Asl Umbria 1, Garante Infanzia e Adolescenza, Coordinatore Corso di Laurea in Servizio Sociale sono andate deserte, senza per altro ricevere da dette Istituzione i pareri richiesti.
  8. Alla fine, senza lettura in commissione, a richiesta del sottoscritto, l’atto è stato sottoposto a votazione senza la presenza del competente Assessore e Dirigente, riportando votazione negativa.
  9. Un comportamento che definire irrispettoso di regole, dialettica politica e soprattutto assenza della benché minima predisposizione a prendere in attenta considerazione temi che attengono alla tutela dei più deboli, cioè dei minorenni, ancorché considerarlo scandaloso va bollato senza mezzi termini come immorale.
  10. Parafrasando una famosa massima attribuita a Giolitti, potremmo dire che se il bene supremo dei minori fosse stato veramente a cuore di questa amministrazione, allora la norma sarebbe stata interpretata. Invece è stata volutamente ignorata una legge per lasciare tutto come è: alla discrezionalità dei servizi.
  11. A tanto si è assistito!

 

Ma tralasciando la cronaca ed entrando nel merito delle argomentazioni, corre l’obbligo ricordare che:

1)   Il Comune di Perugia ha disciplinato con proprio regolamento, approvato con delibera del CC n. 111 del 21/06/2010, tutta una serie di procedimenti amministrativi per rendere operativo il disposto della L 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” volto a garantire trasparenza nelle attività dell’ente attraverso, da un lato, un’articolata e disciplinata attività procedurale dei propri Servizi, e, dall’altro, l’accesso agli atti prodotti dai Servizi stessi nel corso delle proprie attività istituzionali.

2)   Tuttavia, il procedimento che attiene agli interventi dei servizi sociali nella materia dei minori e al relativo diritto di accesso agli atti non è stato regolamentato dal nostro Comune. Questo fatto costituisce una grave lacuna nell’ambito delle attività di tutela dei minori, da un lato, e dall’altro, espone lo stesso personale comunale a gravi responsabilità, indipendentemente dall’origine dell’attivazione dei Servizi Sociali del Comune. L’assenza infatti di una codificazione precisa e coerente della prassi operativa rende da un lato inapplicabile il diritto all’accesso agli atti, in quanto inesistenti nella fattispecie, e dall’altro, nonostante il rispetto del codice deontologico da parte degli assistenti sociali, rende meno efficiente, lineare ed efficace il servizio.

3)   È bene poi rammentare che la normativa cd FOIA (Fredom of Information Act), introdotta con D.Lgs. n.97 del 2016, parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione definito dalla L 124 del 7 agosto 2015, aggiunge poco al diritto di accesso già previsto a riguardo dalla L 241/90, non influendo sul vulnus centrale che il regolamento sulla tutela dei minori vuole proprio andare a sanare e cioè la mancanza di una procedura e la definizione di atti che poi rendano reale il diritto di accesso dalle parti coinvolte nel procedimento.

Così, nei fatti: NIENTE ATTI, NIENTE ACCESSO, NIENTE TRASPARENZA!

In questo modo verrebbe anche ad essere negato il diritto dei genitori dei bambini a tutelare il bene del figlio attraverso il contraddittorio con l’amministrazione che attua il procedimento.

4)   Dalle audizioni effettuate e dai pareri acquisiti, in particolare, è emerso che nel caso di attivazione dei Tribunali, il procedimento in questione non si tratterebbe che di un endoprocedimento incardinato nell’alveo giudiziario e come tale non regolamentabile da parte del Comune. Pur tuttavia si ricorda che nel momento in cui i Tribunali attivano i Servizi Sociali di un Comune, tutte le attività svolte dagli assistenti sociali dipendenti da quell’ente ricadono proprio sull’amministrazione stessa, tanto è vero che tutti gli atti sono infine controfirmati dal Dirigente del Servizio. Questo fatto, evidentemente, fa cadere la tesi di un operato avulso dalla responsabilità dell’ente comunale e, come tale, pertanto, non riconducibile solo alla responsabilità del singolo professionista incaricato dell’attività come si vorrebbe far intendere nel parere espresso dai Servizi.

5) Infatti, il parere del Dirigente Dott.ssa Carla Trampini è stato negativo.

Tuttavia tutto il parere manifesta passaggi contraddittori e ambiguità che non fanno che aumentare la responsabilità dell’Amministrazione Comunale nel momento in cui si rifiuti di regolamentare la materia.

Infatti, dopo un’ampia disamina della normativa vigente, la Dirigente afferma: “Si evidenzia che la normativa vigente non prevede una disciplina specifica in merito alla regolamentazione del rapporto tra Autorità Giudiziaria ed Enti locali e all’interazione tra “il giudice ed i servizi sociali e socio-sanitari territoriali” nelle diverse fasi del procedimento giudiziario.

Considerata la rilevanza e complessità della materia anche per le attività professionali degli Assistenti Sociali l’Ordine Nazionale ha definito due specifici documenti, “Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore” e “Linee Guida per i processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle famiglie” risultato di percorsi di lavoro integrato con i diversi soggetti coinvolti e autorità istituzionali competenti.” … omissis … si ritiene che l’attività del servizio sociale professionale dell’ente locale effettuata su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nelle diverse fasi dei procedimenti giudiziari, debba riferirsi alla collaborazione da garantire (attività di ausilio agli organi giudiziari) ai Giudici competenti ad adottare decisioni in merito alla potestà genitoriale e alla relazione genitori/figli e non collegabile all’adozione di provvedimenti amministrativi a carico dell’ente locale.”.

Peccato che queste conclusioni siano in rotta di collisione con il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, richiamato proprio dalla stessa Dott.ssa Trampini nel suo parere, che al Capo II “Regole generali di comportamento dell’Assistente Sociale”, al punto 20, recita “L’Assistente Sociale investito di funzioni di tutela e di controllo dalla Magistratura o in adempimento di norme in vigore deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.”.

E allora come informare i soggetti interessati se manca un preciso regolamento operativo comunale?

E ancora: con quale uniformità d’intervento i professionisti del servizio sociale dell’Ente locale possono operare, in osservanza dei principi, delle conoscenze, dei metodi e delle tecniche appartenenti al proprio sapere professionale, utilizzandolo in modo da garantire informazione, trasparenza e assenza di giudizio? Come questi professionisti possono rendere possibile, anche in contesti di controllo vincolati da dispositivi dell’autorità Giudiziaria, l’instaurarsi di una relazione d’aiuto che permetta di valorizzare e mobilitare le risorse e le capacità delle persone e famiglie al fine di ricercare soluzioni soddisfacenti per gli adulti ed adeguate a garantire i diritti dei minori, a promuoverne il loro benessere e protegge la loro crescita, se non esiste una prassi operativa codificata dell’Ente?

Insomma come fare in assenza di un regolamento?

Resta evidentemente il fai da te, con il rischio che casistiche simili siano trattate con procedure diverse perché diversi saranno gli operatori che sono incaricati ad affrontarli.

D’altra parte il regolamento in esame non pone in dubbio in nessun passaggio i fondamenti dell’attività degli Assistente Sociale, così come rammentati dalla L 84/1993 che ne ha ordinato la professione:

-         “L’Assistente Sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone e famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e disagio e può svolgere attività didattico formative”.

-         “Nella collaborazione con l’Autorità Giudiziaria l’attività dell’Assistente Sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale”.

6) D’altra parte, funzioni e competenze dei servizi sociali degli enti territoriali non dipendono soltanto dal mandato del giudice. A scriverlo è il magistrato ordinario Giuseppe Buffone.

Il mandato del giudice, infatti, è l’atto che giustifica la spesa, che giustifica l’azione amministrativa: le sue modalità, se non diversamente regolate dal magistrato, devono però esplicarsi attraverso la legge n. 241 del 1990, con ogni garanzia ivi prevista.

L’attività del servizio, infatti, si esplica in ambito amministrativo e con una cornice tipica di legalità che non può essere né ignorata, né disattesa. Certo: cautele e garanzie del caso sono imprescindibili perché al centro del procedimento ci sono i “bambini”.

Si giustificano, quindi, i famosi “accomodamenti procedurali”, ossia deroghe e limiti aggiuntivi. Ma questi devono essere giustificati e motivati e non possono nascere senza una base che li preveda e motivi.

E ancora: nel procedimento amministrativo è fondamentale che sia garantito il rispetto dei genitori di contraddire: ahimè però è garanzia da far rispettare con gli strumenti di cui alla legge 241/1990 e non anche a cura del giudice (che però può certamente monitorare e intervenire, con il riferimento normativo di cui all’art. 92 disp. att. cpc). (Giuseppe Buffone, magistrato ordinario).

7)   Proseguendo, le audizioni e i pareri richiesti da parte dei Tribunali non sono arrivati, ma perché non avrebbero potuto sostenere posizioni diverse da quelle del regolamento. È curioso invece che gli unici pareri pervenuti, tutti negativi, evidentemente, ma non vincolanti, sono stati quelli dell’Ordine degli Assistenti Sociali, di Perugia e Nazionale, e dell’Ordine degli Avvocati, quest’ultimo poi nemmeno legittimato a rilasciare pareri né a norma della L 247/2012 né per il Regolamento proprio dell’Ordine di Perugia. In ogni caso le motivazioni addotte sono state del tutto risibili e pretestuose.

8)   In particolare colpisce l’inconsistenza dell’argomentazione riportata più volte della necessità di uniformare sul territorio regionale le prassi procedurali attraverso linee guida che come tali sappiamo essere assolutamente non vincolanti e nello stesso tempo normativamente irrilevanti. Se poi ciò fosse elemento rilevante, ne conseguirebbe che ogni regolamento comunale non avrebbe ragion d’essere e validità e questo per qualsivoglia contesto e contenuto.

9)   In conclusione è possibile affermare che non approvare questo regolamento espone l’Amministrazione Comunale di Perugia a gravi responsabilità, cominciando proprio dai Consiglieri che, pur avendone avuta la possibilità, e non avendola voluta esercitare, hanno votato contro l’atto o si sono astenuti nel tentativo di glissare la responsabilità stessa.

Per questi motivi si chiede di allegare al verbale di seduta la presente nota e i documenti appresso specificati: Parere della Dirigente dei Servizi Sociali Dott.ssa Carla Trampini, Parere dell’Avv. Gerardo Spira, Contributo dell’Avv. Gerardo Spira in risposta al parere della Dott.ssa Carla Trampini, Parere dell’Avv. Francesco Criscuolo per conto dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, Parere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Contributo dell’Avv. Gerardo Spira in risposta al parere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

 

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