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­­­I nodi vengono al pettine

Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento e il rimborso del 50% delle spese straordinarie deve rivolgersi al tribunale con ricorso per modificare le condizioni di affido dei minori in base alle attuali condizioni economiche sia dei minori che del genitore obbligato, completamente diverse da quando sono stati emessi i provvedimenti dal tribunale. Se ambedue i genitori sono a casa e le scuole restano chiuse si può chiedere l’affido paritario con la conseguente esclusione dell’assegno di mantenimento, provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento dei figli. La richiesta deve prevedere la trattazione d’urgenza delle richieste modifiche.


Revisione dell’assegno di mantenimento

sono cambiati costi ed entrate delle famiglie


avv. Francesco Valentini*

La pandemia ha radicalmente cambiato l’economia delle famiglie italiane e, in particolare, di quelle separate, per il venir meno di entrate certe del genitore obbligato (quasi sempre il padre) e per gli ulteriori benefici economici di cui usufruisce il genitore collocatario, perché, oltre a beneficiare di “aiuti economici pubblici e privati” in quanto genitore separato presso cui sono collocati i figli, ora, con il Covid 19, si aggiungono ulteriori contributi economici pubblici e privati, bonus per l’affitto, case popolari, sussidi vari, buoni spesa, agevolazioni per utenze, tasse ed imposte.

L’entità di queste “entrate” resta rigorosamente “riservata” e il genitore non collocatario dei figli non può conoscere per una falsa interpretazione della normativa sulla “privacy”, che non esiste per il padre sui dati riguardanti i figli. Nemmeno i giudici acquisiscono, quando il procedimento lo consente, le informazioni presso enti pubblici e privati per una oggettiva ripartizione tra i genitori del mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, predisposte su “protocolli” sottoscritti tra giudici ed ordine forense del luogo, che non hanno potere impositivo, non essendo una fonte normativa.

Si sottraggono alla valutazione, inoltre, anche i “consistenti” redditi da lavoro non dichiarati dal datore di lavoro e che il genitore collocatario non riporta nella dichiarazione dei redditi, penalizzando gravemente l’altro genitore, mancando i dovuti controlli della polizia tributaria e dell’ispettorato del lavoro.

Con il Covid 19 sono chiuse le scuole, non si può uscire da casa, la vita sociale dei figli non esiste e, quindi, i costi della loro gestione economica si riduce in modo rilevante, mentre, in contemporanea, aumentano sensibilmente le somme di cui può disporre la madre collocataria.

L’altro genitore (già penalizzato da provvedimenti economici predisposti per i figli dai tribunali sbilanciati ad evidente vantaggio del collocatario ed a svantaggio dell’obbligato) che lavora in regola e che, a causa dei vari recenti provvedimenti governativi, è in cassa integrazione, con la prospettiva del licenziamento se il datore di lavoro non riaprirà o se dovrà ridurre, almeno per un lungo periodo, l’orario di lavoro del dipendente. La cassa integrazione ritarda ad arrivare e, lui, non può accedere agli stessi incentivi pubblici e privati della collocatrice. Spesso non può permettersi nemmeno di fare due pasti al giorno e pagare il canone di locazione della casa.

Stando alle recenti ordinanze della Cassazione sul pagamento parziale dell’assegno di mantenimento per i figli a seguito di reali difficoltà economiche dell’obbligato, che si impegna a restituire l’importo mancante appena cambieranno le sue condizioni reddituali, il non collocatario rischia il carcere e/o pesanti condanne pecuniarie, perché i giudici della Corte suprema non comprendono che la determinazione di detto assegno non è mai pienamente equa e rispettosa del codice civile e che il genitore può perdere il lavoro. La maggior parte dei genitori collocatari non sembrano comprendere la criticità della situazione e delle difficoltà dell’altro genitore e non vuole rinunciare a somme che, per molte collocatarie, erano una risorsa da aggiungere ai numerosi contributi pubblici e privati e ai redditi non dichiarati e così presentano la querela per la mancata somministrazione degli alimenti o per versamento parziale. Come si comporteranno le procure che dovranno deliberare in merito? Non è dato saperlo e, visto il comportamento tenuto in precedenza, non c’è da sperare in una loro giusta valutazione delle difficoltà provocate dalla pandemia, archiviando le “ingiustificate” denunce. Le deroghe al diritto non possono riguardare solo quando sono le madri a richiederlo e, spesso, con dubbie argomentazioni etiche.

 

Resta indispensabile presentare una richiesta di revisione, con trattazione d’urgenza, delle disposizioni economiche di separazione, divorzio e affido dei figli, chiedendo una drastica revisione degli assegni di mantenimento e della ripartizione delle spese straordinarie, essendo venuti meno i presupposti che ne giustificavano l’entità.

Avendo ambedue i genitori possibilità di seguire i figli a casa, si può chiedere la modifica dell’affido condiviso con collocazione prevalente (termine che non ha alcun valore giuridico) presso uno di loro in affido congiunto paritario, con la relativa abolizione dell’assegno di mantenimento e dell’assegnazione della casa familiare.

Le difficoltà non possono essere subite solo da un genitore, mentre l’altro pretende, per intero, somme che oggi si rivelano solo previlegi e che non tengono conto dell’art. 30 della Costituzione.

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