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Per i genitori non più conviventi


Assegno unico, come ottenerlo

da parte di ambedue i genitori


avv. Francesco Valentini*

L'assegno unico e universale per i figli (Auuf) è entrato in vigore 31.12.2021 (d.l. n. 230 del 21.12.2021), in attuazione della l. n. 46 del 2021.

L’assegno unico e universale per i figli è stato istituito per venire incontro alle famiglie con figli a carico e per riordinare i vari bonus pubblici in una unica voce. Verrà concesso in base all’Isee e al numero dei figli, fino a 21 anni, esclusi i disabili. Nella fascia 18-21 anni l’entità dell’assegno unico sarà ridotta.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare, mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’iniziativa rientra nel progetto di frenare la pericolosa denatalità e sostenere la genitorialità e riguarda tutti i nuclei familiari, anche se, in concreto, potrebbe essere solo una iniziativa prevalentemente propagandistica, poiché gli esaltati benefici non sempre potrebbero essere tali.

Con il messaggio 4748 del 31.12.2021, l’Inps informa che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo che può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato”.

L’erogazione dell’assegno unico, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, decorre dalla mensilità di marzo mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. Detta domanda annulla quella eventualmente presentata dai genitori.

In merito all’Isee, l’Inps informa che “in assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda (ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013) e se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; se l’Isee è presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee. In caso di assenza di Isee oppure con Isee pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)”.

Lassegno unico e universale è compatibile sia con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e con il Reddito di cittadinanza che potrà essere integrato con l’assegno unico di cui, ora, mancano ancora e verranno emanate dall’Inps.

L’assegno viene erogato dall’INPS, con l’accredito su: conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice Iban, libretto di risparmio dotato di codice Iban, consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano, accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, purché intestati o cointestati al beneficiario.

La liquidazione dell’assegno per i genitori non più conviventi con l’affido esclusivo avviene nella misura del 100% dell’importo al genitore affidatario e richiedente, mentre nell’affido condiviso la liquidazione dell’assegno verrà suddivisa al 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore, con le modalità sopraesposte.

Il pagamento dell’assegno unico in contanti, specifica l’Inps, è sempre ammissibile anche quando, nella liquidazione ripartita, a richiederlo in contanti è un solo genitore.

Sono abrogati: il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); dal 1° marzo 2022: l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), mentre resta in vigore per i mesi di gennaio e febbraio; cessano di essere riconosciuti gli assegni familiari (art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modifiche, dalla l. 13.5.1988, n. 153, e dall’art. 4 del Testo Unico delle norme concernenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

Sono abolite le “Detrazioni per carichi di famiglia” (art. 12 del TUIR), mentre resteranno in vigore dal 1 marzo 2022 solo per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale modifica il bonus asilo nido. Le disposizioni introdotte con l’assegno unico temporaneo per i figli minori restano in vigore anche per i mesi gennaio e febbraio 2022 (decreto legge n. 79 del 8.6.2021, art. 1, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nel limite di spesa di 440 milioni per i mesi di gennaio e febbraio 2022. E’ prorogata, inoltre, fino al 28 febbraio p.v. la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (art. 5 del decreto-legge n. 79/2021).

Assegno unico temporaneo dal 01.07 al 31.12.2021,

prorogato fino al 28 febbraio 2022

Il d.l. n. 79 del 8.6.2021 ha previsto una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, per dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale.

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), e precisamente: lavoratori autonomi,    disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo, nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno viene erogato in rapporto del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000,00 euro di ISEE ).

L’importo mensile spettante al nucleo familiare varia da nucleo a nucleo familiare in base alla presenza di uno o due figli o tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%. L’importo, per Isee fino a 7.000,00 è di €. 167,5 al mese per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi, per decrescere quando si raggiunge la soglia massima Isee di 50.000,00 euro. L’importo viene maggiorato di €. 50,00 per ogni figlio minore con disabilità media, grave e non autosufficiente.

Nel caso in cui il nucleo familiare percepisca il Reddito di cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore, ma in presenza di genitori non più conviventi e/o separati o divorziati con affido condiviso, disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno – salvo diverso accordo tra i diretti interessati – viene pagato al 50% ai due genitori. Il genitore non convivente con i figli deve segnalare la propria legale posizione genitoriale all’Inps, erogatrice dell’assegno unico temporaneo, chiedendone la restituzione della quota pari al 50% indebitamente (o, meglio, illegittimamente) percepita da un solo genitore, integrando il completamento della domanda per indicare l’opzione scelta e le modalità di pagamento.

* * avv. Francesco Valentini, tel.347.1155230, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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