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Colpevole la madre che vanifica

o nega il rapporto padre e figli


Si torna a parlare di Pas, un fenomeno devastante per i figli

Negare ai figli la presenza del genitore non affidatario/collocatario da parte di chi li ha con sé tutto il giorno è un fenomeno molto diffuso e pochi sono i tribunali che lo analizzano in profondità e arrivano alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre, poiché, con il suo arrogante atteggiamento, provoca disagio esistenziale nei figli, che può portarli a disturbi comportamentali e nega i diritti e la dignità genitoriale all’altro genitore.

Il subdolo fenomeno viene denunciato dal genitore a cui viene meno il diritto di frequentare i propri figli (94% il padre), durante le fasi del procedimento di affido dei minori, di separazione e divorzio e nei successivi specifici procedimenti di modifica di precedenti provvedimenti, ma le sue parole solo raramente vengono prese in seria considerazione dal giudice, anche perché, spesso, il legale - “accomodante” con il collega di controparte e poco incline a contestare la discrezione esercitata in maniera errata e/o gli abusi del giudice - non asseconda le richieste del proprio cliente.

Manca la convinzione del difensore a pretendere che la bigenitorialità e la cogenitorialità siano sempre e comunque rispettate per una reale tutela dei minori e di ambedue i genitori e che il genitore collocatario rispetti le disposizioni stabilite dal tribunale o, fatto ancora più ignobile, non va tollerata o, addirittura, giustificata la violazione dei provvedimenti precedentemente emessi dal giudice dell’affido dei minori.

 

 

(immagine tratta da: laleggepertutti.it)

Il genitore che vanifica o nega il rapporto dei propri figli con l’altro genitore non manifesta quell’indispensabile equilibrio psichico e morale, fondamentale per educarli. E’ una persona gelosa del buon rapporto dei figli con l’altro genitore e non riesce a comprendere i loro bisogni, è ansioso e controllante. Soffre, spesso, di disturbo paranoide di personalità, che lo rende sempre sospettoso e diffidente verso gli altri, avvertiti come ostili, malevoli e umilianti, anche quando tutto ciò non esiste.

Teme di essere ingannato, sfruttato o di subire un imminente danno da parte delle persone con le quali è in contatto e tende a mascherare le emozioni con un atteggiamento di rigida razionalità e testardaggine. La persecuzione di cui si sente vittima è esclusiva conseguenza di un proprio pensiero malato, che, purtroppo, trasmette anche ai figli. Da qui la necessità di intervenire immediatamente, sia da parte del giudice che ne viene a conoscenza da parte del genitore non collocatario/affidatario, che da parte dei legali, che, spesso, condizionano il proprio cliente a non ricorrere al tribunale per pretendere giustizia per i figli e per loro.

Nelle relazioni che i servizi sociali trasmettono periodicamente al giudice non si riferisce del mancato rispetto da parte del genitore “prevalente” del diritto di visita e di permanenza dei figli con l’altro, ritenendo non importante questa grave violazione del diritto dell’altro genitore. Il genitore non collocatario lo fa presente negli incontri con i servizi, ma quasi mai compare nelle relazioni finali e queste sue richieste non può documentarle al giudice, perché i servizi si guardano bene dal videoregistrare gli incontri o dal farne un dettagliato verbale concordato e sottoscritto da tutte le parti e dai funzionari pubblici, dipendenti della pubblica amministrazione procedente.

 

Poche sono le Ctu che affrontano e poi approfondiscono questa importante tematica e, quando lo fanno, costringono il giudice ad emettere conseguenziali provvedimenti cautelari personali, limitativi dei facoltà e/o responsabilità del genitore non collocatario.

La Cassazione (Civile, sez. Ia, ordinanza n. 26.352/2022 del 07.09.2022) ribadisce che il giudice, quando viene a conoscenza di condotte di allontanamento di un figlio dal genitore non collocatario (PAS) da parte dell’altro, deve accertare la veridicità dei comportamenti riferiti dal genitore (di solito il padre) per formulare un giudizio sulla idoneità genitoriale materna, indipendentemente dalla validità o meno della teoria della contrastata Pas. Infatti, la decisione del giudice, si legge nell’ordinanza, non si fonda su dogmi scientifici recepiti acriticamente ma sul rilievo decisivo rispetto dell'equilibrio psico fisico della minore del comportamento impeditivo reiterato dell'esercizio della bigenitorialità da parte della ricorrente”.

Già nel 2016, sempre la prima sezione, si era espressa sulla necessità secondo cui il giudice che viene a conoscenza di fatti ostativi dell’esercizio della bigenitorialità doveva approfondire i fatti contestati e prendere provvedimenti limitativi verso il genitore responsabile dell’allontanamento dei figli da quello meno presente, indipendentemente della validità della teoria della Pas (Cassazione Civile, Ia, ordinanza n. 6919/2016 del 08.04.2016).

Il genitore che si rende responsabile della violazione dei diritti dei minori e dell’altro genitore non può continuare ad essere affidatario/collocatario dei figli e deve essere sospesa o dichiarata la decadenza della sua responsabilità genitoriale, incontrando in modalità protetta i figli affidati all’altro genitore, almeno fino a quando non avrà risolto le sue problematiche psico-esistenziali.

La Cassazione, con le sue ordinanze, tutela soprattutto ai figli il diritto alla bigenitorialità e l’inalienabile diritto ad una crescita in un contesto familiare sano ed equilibrato. Venendo meno questo, il genitore non collocatario non può più continuare a svolgere il ruolo del genitore “prevalente”. Ruolo non previsto dalla l. 54/2006, ma inventato dai giudici per “comodità” e per non applicare, di fatto, la legge sull’affido condiviso, non dispiacendo, così, tra l’altro, nemmeno alle lobbies femministe.

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