Stampa

Cambiata la procedura civile

di affido minori e di separazione


avv. Francesco Valentini*

Con mesi di anticipo è operativa (ancora solo parzialmente) la riforma della procedura civile per quanto riguarda i minori, il loro affido, le separazioni e i divorzi. Tante novità ma non così strutturali da cambiare una prassi che troppo spesso operava in pericolosa autonomia dal codice civile. Si è iniziato dalla procedura civile mentre sarebbe stato più opportuno prima mettere mano al codice civile e fare chiarezza su cosa si intenda per “discrezionalità” del giudice, sull’affido condiviso paritario, sull’equo calcolo, in ottemperanza dell’art. 30 della Costituzione, dell’assegno di mantenimento anche per il genitore collocatario/affidatario, sulle modalità di utilizzo dei servizi sociali da parte del Tribunale per le indagini sui minori e sulla loro famiglia e sull’accesso immediato al fascicolo che riguarda i minori da parte dei genitori, anche tramite i loro legali, contenente i verbali dettagliati e le videoregistrazioni delle singole sedute e dei colloqui facenti parte delle indagini sui minori e sui genitori.

Ma su queste fondamentali tematiche torneremo con specifici interventi. Ora ci soffermiamo su ciò che è cambiato con la riforma Cartabia.

In teoria si dovrebbe accorciare la durata del procedimento di affido, separazione e divorzio perché l’atto introduttivo dovrà essere completo di domanda, eccezioni, prove, testimonianze, relazioni sui minori, redditi e richieste riconvenzionali, Scompare l’udienza presidenziale e quella successiva dinnanzi al giudice istruttore e con loro scompaiono tutti quei atti, di fatto inutili, che allungavano solo i tempi. Ora, il giudice fin dalla prima udienza avrà in mano tutti gli elementi per poter già trovare un accordo e addirittura emettere la sentenza di separazione.

Nel ricorso di affido, separazione, divorzio dovrà essere indicato l’esistenza di altri procedimenti già pendenti aventi, anche solo in parte, le stesse richieste contenute a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e, di conseguenza, dovrà essere allegata copia degli eventuali provvedimenti definitivi o provvisori già adottati.

Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Non sono ammesse false dichiarazioni sui propri redditi e sulle proprie disponibilità mobiliari e immobiliari. Il giudice che deve determinare l’assegno di mantenimento per i figli o per l’ex-coniuge e la quota delle spese straordinarie ha facoltà di disporre indagini (anche con l’ausilio della polizia tributaria) su redditi, patrimoni e sull’effettivo tenore di vita delle due parti.

Il Tribunale che riceverà il ricorso di affido e/o separazione indicherà il nome del giudice che seguirà il procedimento, la data dell’udienza che dovrà essere tenuta entro 90 giorni. In presenza di figli minorenni la competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia sarà quella del luogo di residenza abituale del minore.

Con un unico procedimento e dinnanzi allo stesso giudice si possono depositare gli atti introduttivi, con fatti e mezzi di prova, di separazione e di divorzio il cui iter, però, avrà inizio dopo che la separazione passata in giudicato e alla condizione che la convivenza tra i due coniugi non sia stata ripresa.

L’ascolto del figlio, anche di età inferiore ai 12 anni, sarà obbligatorio poiché ha il “diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale” cioè aiuta a meglio conoscere le sue esigenze e le sue aspettative per rendere meno conflittuale la decisione finale. Il giudice, in base all’età e al grado di maturità del minore, potrà effettuare direttamente l’ascolto o farsi assistere (ma non essere sostituito) da esperti in psicologia dell’età evolutiva e della psichiatria infantile.

A tutela dei minori, viene introdotto il piano genitoriale che “indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali (parentali e diritto di visita del genitore) e alle vacanze normalmente godute.” (ex. 473 bis 12 c.p.c.). Il giudice dinnanzi alla impossibilità di arrivare ad un piano genitoriale condiviso da ambedue i genitori appronterà un piano genitoriale che terrà conto dei piani genitoriali allegati all’atto introduttivo (art. 473bis 50). Qualora un genitore si rifiuterà di rispettare il piano genitoriale disposto, il giudice potrà sanzionarlo.

Se un minore rifiuta di incontrare un genitore, «il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto» e assumerà i provvedimenti nel superiore interesse del minore.

I Tribunali per i minorenni (a cui saranno riservate solo funzioni specifiche) e i Tribunali ordinari verranno “liquidati” entro l’ottobre del 2024 e sostituiti dal Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, strutture distrettuali (presso le Corti d’Appello, presiedute da un Collegio e le cui conclusioni sono impugnabili in Cassazione) e circondariali (presso il Tribunale ordinario, presiedute da un giudice monocratico) nelle città più piccole. E’ di competenza del nuovo tribunale la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), il riconoscimento di figli nati da relazioni parentali, l’azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis c.c.), gli interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da genitori incapaci di occuparsene, l’affido temporaneo del minore (art. 1 e 2 L. 184/93), l’autorizzazione al matrimonio del minore, l’amministrazione del patrimonio del minore e continuazione nell’esercizio dell’impresa. Scompare la figura del Giudice tutelare.

La Riforma della procedura è stata portata avanti da parlamentari che, per la maggior parte, provengono dalla magistratura e dal mondo forense che, però, non hanno tolto contraddizioni che potrebbero finire rendere vane le aspettative dei minori e dei loro genitori che, purtroppo, continueranno ad essere estromessi dalla vita dei propri figli. Ora, il Tribunale ordinario non può più intervenire nei ricorsi per affido dei minori, separazione e divorzio. Non esistendo un numero indispensabile di magistrati specializzati nel diritto minorile e familiare, chi porterà avanti il procedimento?

Non sempre la fretta e il pressapochismo aiuta la verità e permette alla nostra società di continuare ad avere fiducia nella giustizia. I tempi, invece di ridursi, potrebbero allungare il procedimento anche in presenza di minori.

Ultima considerazione: ancora una volta predominano le ragioni degli adulti e non i diritti dei figli minori.

* Avv. Francesco Valentini, tel. +39.347.1155230 – Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information