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Venerdì 20 Luglio 2012 12:33

Anche il giudice prende fischi per fiaschi!

Capita di leggere sentenze dei tribunali senza alcun senso per un palese scambio di persone. Accade ciò perché nelle sentenze, oltre al consueto copia ed incolla per “economizzare” il tempo, si arriva ad attribuire al genitore che fa ricorso figli che non ha, oppure si fa riferimento a situazioni processuali inesistenti, cioè si confondono i fascicoli o parte di essi.

La sentenza e il decreto, nei Tribunali per i minorenni, decidono su situazioni inesistenti o su argomenti oggetto delle controdeduzioni e non dell’istanza del genitore ricorrente.

Un socio dell’associazione si è visto attribuire più figli piccoli – con tanto di nomi - mentre l’unico suo figlio per cui aveva fatto istanza aveva oltre quindici anni. I provvedimenti, emessi dopo anni dal ricorso, erano consequenziali all’abbaglio e non attinenti al caso in questione.

Il padre, sfiduciato nella Giustizia umbra, ha segnalato l’accaduto al Csm, al ministro della Giustizia e al presidente della Repubblica senza risposta alcuna. Ha lasciato perdere la sentenza ed ha continuato a non vedere il figlio.

L’avvocato, però, l’ha dovuto pagare nonostante il tribunale abbia fatto una inaccettabile confusione. Poteva ricorrere in Corte d’appello e in Cassazione e ciò avrebbe comportato ulteriori spese legali che nessuno gli avrebbe mai rimborsato.

Un errore di svista o non lettura del fascicolo? Certo è che il cittadino non è stato tutelato proprio dalle istituzioni proposte alla sua difesa.

Un padre non collocatario, ma che tiene con sé i figli per oltre il 55/60% del mese, presenta il ricorso al tribunale per la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli, la restituzione della casa familiare e chiede una ispezione finanziaria sulle entrate della moglie, professionista. La controparte contesta le richieste ed ha la presunzione, o sfacciataggine, di chiedere, a sua volta, un incremento dell’assegno di mantenimento oppure la riduzione, dopo 4 anni, della permanenza settimanale dei figli presso il padre. Era a tutti così evidente che alla signora interessavano solo i soldi del suo ex-marito e non affatto il benessere dei figli.

Il collegio giudicante dedica gran parte della sentenza a motivare perché non potevano essere accolte le modifiche richieste dalla resistente, non concede l’indagine della Guardia di Finanza sulle entrate della signora che esercita una professione ben redditizia (ma non così risulta dai documenti fiscali), respinge in poche righe le richieste del marito, il ricorrente, senza darne, a nostro parere e non solo, convincente motivazione.

Allo sventurato padre non restava che ricorrere in appello con esiti alquanto incerti e con l’unica certezza di dover pagare le ulteriori spese legali.

Un altro padre non sentendosi tutelato dai giudici di primo grado, fa appello contro la sentenza di rigetto della richiesta di modifica della separazione, illustrando e documentando nuovamente la propria situazione economica, quella della moglie, i periodi di permanenza dei figli con lui, spiegando che sulla “ampia” casa familiare divisibile in due appartamenti, di sua esclusiva proprietà, data alla moglie e ai figli paga un salato mutuo mensile oltre ad alcune utenze. Era fiducioso e pensava che avrebbero preso in considerazione la sua istanza alla corte d’appello.

Esce la sentenza che non solo conferma i contenuti della sentenza di separazione e quelli del rigetto della sua istanza, non concede una indagine finanziaria su ambedue i genitori, parla di affido di una bambina e della non opportunità di concedere il condiviso almeno fino a quando non sarà terminata la separazione giudiziale. In verità la sentenza di cui si chiedeva la modifica – allegata - era stata omologata da quattro anni! Parlavano di un altro caso.

Il giudice relatore ha scambiato la richiesta di modifica delle condizioni di separazione con una “imprecisata” opposizione ai provvedimenti presidenziali o del giudice istruttore in una inesistente separazioni giudiziale. Una inaccettabile assurdità sufficiente, a nostro parere, ad indurre il Csm a  prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell’intero collegio giudicante. Il legale, inorridito, consiglia al padre di ricorrere in Cassazione. Ma le spese chi le pagherà?

Se trasferiamo nel settore chirurgico quello che è capitato a questo sventurato padre possiamo paragonarlo ad un cittadino che si rivolge ad una struttura sanitaria pubblica per una diagnosi ad un piede e si vede, a sua insaputa, operato alla inesistente cataratta.

Casi limite? No, purtroppo. Casi di ordinaria disavventura nei tribunali italiani per colpa di alcuni giudici troppo distratti o oberati dal troppo lavoro, a loro dire, o, talvolta, poco inclini a leggere attentamente i singoli fascicoli e ad emettere sentenze non di routine. Una prassi nota a tutti i giudici e ai legali, ai politici e ai servizi sociali, ma nessuno propenso a denunciare queste scorrettezze o abusi.

I minori non sono tutelati da queste strutture giudicanti che in modo frettoloso vanno a sentenza senza essersi prima assicurate della veridicità delle asserzioni delle parti e senza aver letto con scrupolosità i singoli fascicoli per una risposta al singolo caso oggetto del procedimento giudiziario. Nemmeno il genitore “perdente” viene tutelato.

Aspettiamo altre vostre documentate segnalazioni per informare i separati ma anche chi ha l’obbligo del controllo sul funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Redazione AGS

 

 

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