Stampa
Venerdì 29 Aprile 2016 17:55

 

Rivoluzionaria sentenza della Cassazione

 

La P.A.S. entra nei Tribunali

 

 

avv. stabilito Francesco Valentini *

 

Dopo tante inutili battaglie nei tribunali per il riconoscimento della PAS (sindrome da alienazione parentale), che è alla base della manipolazione dei minori da parte di un genitore, quasi sempre quello affidatario/collocatario, per indurli a rifiutare l’altro genitore, la Suprema Corte della Cassazione, I sez. civile, l’8 aprile scorso ha emesso una rivoluzionaria sentenza – la n. 6919 – con la quale legittima l’esistenza di questa diffusa alienazione dei figli nelle separazioni.

“In tema di affidamento di figli minori, - scrivono i giudici - qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

Ai giudici del tribunale, dunque, spetta di prendere atto dell’esistenza o meno della violazione del diritto dei figli alla bigenitorialità e del diritto-dovere alla genitorialità del genitore estromesso dalla vita dei propri figli a seguito di una diffusa prassi di lavaggio del cervello dei minori da parte del genitore affidatario o collocatario per indurli a rifiutare l’altro genitore (ricercato solo per l’assegno di mantenimento e per le spese straordinarie) – e i suoi parenti.

 

Non compete al tribunale adito – contrariamente a quanto avveniva fino ad oggi - stabilire se la teoria della PAS sia scientificamente valida e il suo intervento deve basarsi solo sui fatti riscontrati e deve porre rimedio all’accertato abuso con provvedimenti drastici con l’affido dei minori al genitore abusato.

 

 

La Suprema Corte evidenzia la obbligatorietà dell’analisi della reale situazione in cui si trova un minore utilizzando i mezzi di prova tipici e specifici “il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena”.

La Corte non dice, però, che per l’accertamento dei comportamenti devianti del genitore presso cui vivono abitualmente i figli, per evitare le soventi indebite ingerenze esterne, sia indispensabile un protocollo stilato tra tribunale, servizi sociali, genitori, forze dell’ordine e le associazioni che tutelano i minori nei processi di separazione. Le indagini, poi, dovrebbero permettere il contraddittorio tra le parti (i genitori) e garantire la trasparenza degli atti attraverso le video-fonoregistrazioni, i verbali degli incontri, la presenza di eventuali professionisti di parte e dei legali.

La sentenza sottolinea come i tribunali, nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio, debbano garantire ai minori la bigenitorialità: “In caso di separazione personale conflittuale tra coniugi, l’affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L’assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l’atteggiamento ostile (da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell’altro genitore che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall’obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori”.

La Suprema Corte nella sentenza richiama quella della Cedu (“Convenzione europea dei diritti umani”) del 9 gennaio 2013, n. 25704, L. c. Rep. Italiana con la quale veniva condannata l’Italia per la violazione dell’art. 8 della convenzione in un caso in cui non era stato tutelato un padre dinnanzi agli ostacoli messi in atto dalla madre e dalla figlia minorenne per vietargli di esercitare effettivamente e con continuità il diritto di visita.

La sentenza finalmente fa chiarezza sui diritti inalienabili del genitore non affidatario o non collocatario e, soprattutto, sulla obbligatorietà di garantire ai minori, nelle separazioni, il diritto alla bigenitorialità. Gli ermellini ricordano al giudice che è suo dovere garantire la collocazione più idonea del minore, sottolineando che “non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.

Il tribunale, dinnanzi alle dichiarazioni del genitore non affidatario/non collocatario deve, dunque, svolgere le dovute indagini e per garantire la bigenitorialità può prevedere l’affido esclusivo dei minori all’altro genitore.

Questa sentenza può costituire una vera rivoluzione se dovutamente rispettata nei vari tribunali italiani. Non sarebbe fuori luogo una specifica direttiva del competente ministero per vincolare tutti i tribunali italiani a vigilare sulla diffusa violazione del diritto dei minori alla bigenitorialità.

 

* Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information