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Lunedì 25 Luglio 2016 08:57

Il pensiero dell’associazione su una materia così controversa

I protocolli … in famiglia


L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori da tempo sollecita i tribunali a dotarsi dei protocolli d’intesa per regolamentare l’attività dei servizi sociali quando sono da loro incaricati, in regime di separazione e/o divorzio, a verificare il disagio dei minori ed a coordinare l’attuazione delle visite protette, garantendo la massima trasparenza e il rispetto dei diritti inalienabili dei minori e dei loro genitori. La stesura, per garantirne l’oggettività, deve coinvolgere i genitori e i loro rappresentanti, le associazioni che operano in questo specifico settore, gli ordini degli avvocati, degli psicologi, degli assistenti sociali.

Il tribunale di Perugia dal 1 giugno 2016 ha reso operante un “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” sottoscritto da: il Tribunale di Perugia, l’ordine degli avvocati di Perugia, l’associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori, il forum delle associazioni familiari dell’Umbria (presieduta, guarda caso, da un legale!), l’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, la camera civile di Perugia,  gli avvocati matrimonialisti italiani, l’associazione italiana giovani avvocati, la camera nazionale avvocati famiglia e minori.

Prima di entrare nel merito dei contenuti, ci preme far notare che il Tribunale perugino si è accordato con otto organismi collaterali dell’ordine degli avvocati ed ha escluso i diretti interessati: i genitori dei minori e le associazioni che operano nel territorio a tutela dei minori e dei genitori separati. Una scelta forse di opportunità poiché i genitori sono quelli che subiscono sulla propria pelle il mal funzionamento della giustizia italiana e i loro figli sono quelli a cui, di fatto, viene negato il diritto alla bigenitorialità. Le associazioni estromesse difendono i diritti reali dei minori, dei loro genitori; smascherano la “ingiustizia” minorile; contestano lo strapotere dei servizi sociali, le inutilità di certe costose Ctu e le esose parcelle dei legali. Ci verrà detto che tutte queste associazioni dei legali operano come volontariato ma si dimentica di dire pure che gli avvocati che aderiscono a questi organismi quando esercitano la professione si fanno pagare e, in tantissimi casi, anche saporitamente. Chiedete a costoro se hanno mai operato gratuitamente per un minore e per un genitore senza soldi e senza patrocinio gratuito, la risposta sarà conseguenziale: no! Allora si parla di associazioni di volontariato o di altro?

Falso.

Nella premessa i firmatari sostengono che 1. si vuole “prevenire per quanto possibile la conflittualità”; 2. fornire “all’utenza del tribunale di Perugia, mancando un preciso dato normativo, criteri certi e prevedibili”; 3. “ciò consentirà dare reale consistenza allo spirito di collaborazione tra i genitori nell’interesse della prole” come indicato dalla legge sul condiviso e dalla giurisprudenza di legittimità.

I genitori non sono “utenti” del tribunale e la conflittualità si previene e si combatte con provvedimenti chiari, imparziali e vincolanti per ambedue i genitori.

La confusione e i provvedimenti ingiusti alimentano la conflittualità tra i genitori a danno dei figli ed impinguano le casse dei principi del foro!

 

I dati normativi esistono nel diritto italiano e quello che manca è la volontà di applicarli e farli rispettare, abbandonando la prassi di due pesi e due misure. I servizi sociali e le miriadi di organismi collaterali operano extra lege e si dimenticano che devono riferire ai giudici e non proporre scelte ai giudici. I giudici devono leggere tutte le carte e ripristinare il diritto quando questo è calpestato da uno dei due genitori o da ambedue o quando a farlo sono le istituzioni proposte alla tutela dei minori.

 

Come si può pensare di alimentare la collaborazione tra i genitori quando vengono estromessi – perché solo utenti paganti i legali e non solo – dalla stesura del protocollo che riguarda i loro figli e direttamente loro?

Nel merito.

Il protocollo avrebbe dovuto premettere che l’assegno di mantenimento ordinario dei figli deve essere a carico di ambedue i genitori e non gravare, come di fatto avviene, solo sul genitore non affidatario o non collocatario e che il tenore di vita dei figli non può essere garantito con la separazione poiché, dopo la separazione, le famiglie sono due e non più una.

La proprietà della casa deve incidere sulla determinazione della entità dell’assegno di mantenimento, cioè il genitore presso cui vivono i figli non può soggiornare gratuitamente sulla casa, spesso di proprietà dell’altro genitore o in comproprietà, mentre l’altro genitore, estromesso dalla casa familiare, deve pagarsi affitto e utenze per garantirsi una casa per ospitare degnamente i figli; altrettanta chiarezza deve essere fatta sulle frequentazioni e permanenze – di fatto stabili - nella casa in cui vivono i figli.

Gli assegni familiari, ma anche i frequenti contributi pubblici previsti per i genitori separati con affido-collocazione dei figli, devono essere ripartiti tra i due genitori. Tutte le spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi, ordinarie e straordinarie, devono essere ripartite tra i due genitori al 50% nella percentuale in cui sono state pagate dai singoli genitori. Il genitore che possiede le ricevute fiscali deve metterle a disposizione dell’altro.

Al genitore che versa l’assegno di mantenimento per i figli deve essere garantita la rendicontazione dell’utilizzo che ne è stato fatto.

L’affido condiviso alternato è possibile in una alta percentuale separazione con il mantenimento diretto dei figli e con la ripartizione delle sole spese straordinarie.

Le spese ordinarie, stante i firmatari del protocollo, sono incluse nell’assegno di mantenimento e, pertanto, sarebbe stato doveroso parlare anche della determinazione di un assegno di mantenimento, spesso tanto stravagante, ingiusto e foriero di conflittualità e ricatti.

Se il genitore affidatario-collocatario esclude l’altro dalla frequentazione e gestione dei figli a quale titolo può gestire i suoi soldi in nome e per conto dei suoi figli?

Tutte le spese straordinarie devono essere preventivamente autorizzate di volta in volta, eccetto quelle in caso di pericolo di vita ma solo se l’altro genitore non è raggiungibile nemmeno tramite il cellulare o internet. Gli apparecchi sanitari, poi, e le prestazioni professionali sanitarie variano nei costi e nelle specificità, pertanto l’altro genitore ha diritto di avere tutte le informazioni, possibilmente scritte, prima di dare la propria autorizzazione.

“L’eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato, in caso di ripetuto e immotivato dissenso” e, in tal caso, il giudice può applicare l’art 709 ter cpc.

Tale affermazione è assurda e, visto come funziona la giustizia nei tribunali durante le separazioni, alimenta una pericolosa discrezionalità, non prevista dal diritto, che può essere utilizzata contro il genitore lasciato in mutande da inopportuni provvedimenti del tribunale e che, magari, chiede giustizia e rispetto dei diritti propri e dei suoi figli, mettendo in discussione tribunale e servizi sociali.

Per il tribunale di Perugia il cittadino non conta nulla, le ingiustizie subite, in una cultura di genere, non hanno nessuna importanza. Si può ancora parlare di diritto di famiglia? Questo protocollo, rebus sic stantibus, è un protocollo … in famiglia.

Allegato “Protocollo Tribunale di Perugia” pdf

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