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Lunedì 27 Agosto 2018 09:08

Studio Cataldi 11.8.2018

Affido condiviso:

la riforma al Senato contraddice le linee-guida di Brindisi

 


avv. Mariella Fanuli*

Il gruppo di lavoro di Brindisi, tramite uno dei suoi membri, prende nettamente le distanze dalla proposta depositata al Senato, in nome dei diritti indisponibili dei figli

 

Ho seguito con interesse, prima in rete, poi sui siti ufficiali, lo svolgersi del dibattito intorno alla re-scrittura delle norme sull'affidamento condiviso, avendo fatto parte, come avvocato e mediatrice famigliare, del ristrettissimo gruppo di lavoro (tre persone in tutto) che ha elaborato le linee – guida del Tribunale di Brindisi, alle quali è stato fatto frequentissimo riferimento. Ed è proprio in merito a queste circostanze che tengo a precisare – concordemente con il resto del gruppo - come, invece, i criteri fondamentali utilizzati nel DDL 735 "Norme in materia di affido condivisomantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", nonostante il titolo e gli intenti, non siano affatto in linea con i principi da noi espressi nelle suddette Linee Guida, più volte richiamate e che l'articolato non realizzi i pur lodevoli principi enunciati, al contrario rappresentando sotto vari aspetti un vistoso e pericoloso arretramento rispetto alla legge attuale.

Faccio un passo indietro per semplicità argomentativa: quando Brindisi ha deciso di formulare Le Linee guida lo ha fatto partendo dai principi contenuti nella L. 54/2006 ed utilizzando, come "faro", gli strumenti internazionali a tutela del "fanciullo", tutti, fino ad allora, rimasti disattesi.

Focus del "lavoro" è divenuto così, il minore "Soggetto di Diritto", titolare di "diritti Indisponibili" ed il fine di attuare il "superiore interesse del minore", operando, così, un radicale cambio di prospettiva rispetto a una prassi decisamente adultocentrica.

Al centro di ogni provvedimento, si poneva "quel minore" in "quella famiglia" con ciò cercando di promuovere il "suo" benessere psico-fisico e privilegiando l'assetto più favorevole ad una sua crescita e maturazione equilibrata e sana nella e con la sua famiglia.

Corollario applicativo di tanto è che i diritti degli adulti, di fronte a questo nuovo assetto, cedono in favore dei diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole.

Ciò determina che i diritti degli adulti, nel settore famigliare, acquistino una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e, proprio perché titolare di diritti, indisponibili, bisognoso di maggiore tutela.

Orbene, il minore ed il suo benessere, nel DDL richiamato, scompare.

Ma non basta.

Da quanto si legge in merito alla modalità di richiesta e di esercizio dell'affido condiviso e di applicazione e/o raggiungimento degli accordi il minore diviene parte passiva delle relazioni famigliari, sottoposto, o almeno così in concreto appare, all'autorità degli adulti, dando al termine di responsabilità genitoriale la connotazione pratica della obsoleta "patria potestà".

Tutto questo, tra l'altro, vede obbligatoriamente, il tramite, si badi bene, di una professionalità, quale il "mediatore famigliare" che pare, da una prima lettura, debba essere "rivisto" nelle competenze e nel tipo di lavoro da svolgere atteso, fra l'altro, il richiamo fatto alla mediazione civile, nonché ad una figura di "nuova creazione", il "coordinatore genitoriale", che fino ad oggi non era stata qualificata nelle competenze e nelle funzioni ma che nel DDL, prende forma e si sostanzia.

Ciò che mi è parso di "vedere" nel leggere il DDL è stato un "telaio" il cui ordito è in attesa di consultazioni ed emendamenti, il cui effetto è tipicamente marginale, toccando solo aspetti secondari e non strutturali.

Ciò che mi è parso di "avvertire" è la spasmodica ricerca di un accordo "pre" giudiziale (che si badi bene, sarebbe un grande risultato e significherebbe l'inizio del recupero della "famiglia" e delle relazioni) per evitare che si arrivi innanzi al giudice, scegliendo però la via fino ad oggi praticata dal sistema legale, ovvero collocazione prevalente e assegno, (certamente in questo modo ci saranno meno resistenze) da cui, questo Gruppo, con le Linee Guida di Brindisi ha preso le distanze trattandosi di "figure e modalità" create dalla giurisprudenza, ma che oggi, in pratica, diventano principi di legge.

Si sta così abbandonando i figli, "accontentando" in qualche modo i genitori (che, nel DDL vengono chiamati "padre" e "madre" con ciò, parrebbe, lasciando fuori la "famiglia" ridefinita secondo la legge 76/2016), con una garanzia di permanenza di "non meno di 12 giorni" al mese compresi i pernotti che nulla ha a che fare con l'affido condiviso così come definito con le premesse di cui sopra, nelle "linee Guida del Tribunale di Brindisi" e con l'introduzione a giustificazione dell' "allontanamento" di un genitore, di "nuovi" pregiudizi: "trascuratezza"- "Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore" che gli imporrebbero di "rinunciare", perdendola, alla figura genitoriale interessata, per effetto dell'applicazione di opinabilissimi ed incerti parametri.

Ciò con lo svuotamento della richiamata "identità" del fanciullo che è il risultato del "mantenimento delle relazioni Genitoriali e Famigliari".

Questa impostazione, che ritengo impropria, invoca poi il mantenimento diretto, contraddicendosi però contestualmente con il richiamo alle spese ordinarie e straordinarie e con la previsione, perciò, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.

Il modello di Brindisi, che potremmo definire della parità e delle pari opportunità, restituisce, invece, al figlio la centralità, dandogli la possibilità di relazionarsi flessibilmente con i genitori in funzione dei suoi bisogni, proprio perché questi sono posti nel provvedimento in condizioni di assoluta parità.

La domanda è: se l'intento è quello di garantire la bigenitorialità e tanto è realizzato con il mantenimento diretto che sostanzia l'affido condiviso, perché, prevedere la possibilità di limitare la frequentazione a 12 giorni anche in assenza di ragioni ostative, un assegno di mantenimento e l'introduzione della trascuratezza e dell'inadeguatezza degli spazi, che possono far scendere perfino al di sotto di tale sbilanciata tempistica?

Il minore, nella conflittualità dei genitori, ove gli interessi degli adulti diventano il "soggetto", ovviamente non c'entra, ma se ne assume ogni onere.

Confidiamo in un cambiamento di rotta, rimanendo a disposizione per ogni confronto sui punti evidenziati.

* Mariella Fanuli, avvocato, mediatrice familiare, Coordinatrice Commissione Famiglia Camera Civile di Brindisi, conduttrice di gruppi di parola di genitori in conflitto

 

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