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Venerdì 29 Marzo 2019 20:04

Se n’è parlato ad Aosta


Spese ordinarie e spese straordinarie per i figli


Per i genitori separati è piuttosto complicato comprendere come ci si deve districare tra le pieghe della legge in materia di “Spese ordinarie e spese straordinarie per i figli”. A tale proposito, l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, sede regionale Vda, ha organizzato  un incontro pubblico tra i genitori separati valdostani e l’avvocato Francesco Valentini, del foro degli avvocati di Perugia. L’incontro monotematico, il primo di una serie sul diritto di famiglia, ha fatto seguito a un ciclo di dibattiti pubblici in materia di separazione, divorzio e affido minori che si sono svolti ad Aosta negli ultimi sei mesi, nel corso dei quali i separati hanno avanzato la precisa richiesta di brevi lezioni sui diritti dei separati e dei loro figli. Durante la serata del 20 marzo 2019, l’avvocato Francesco Valentini ha spiegato che “la scarsa chiarezza sulle spese straordinarie, causa di conflittualità genitoriale, è dovuta al vuoto legislativo e alla costante giurisprudenza che non riescono ad accordarsi neppure su quali siano le spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento che l’obbligato versa per i figli e su quali siano da considerarsi  straordinarie, cioè, imprevedibili all’atto della determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli, occasionali, necessarie e di rilevanza economica. La loro non determinazione, all’atto della separazione, è sempre causa di conflitti tra il genitore collocatario e l’altro, l’obbligato a pagare, perché sovente non viene prevista la obbligatorietà del consenso preventivo.

Confusione alimentata anche dai protocolli stilati da alcuni tribunali in accordo con il locale foro dell’Ordine degli avvocati, quest’ultimi ritenuti, erroneamente, dai giudici gli unici referenti per i minori, estromettendo i loro genitori e le associazioni che li assistono e li rappresentano dalla stesura del documento che li riguarda direttamente.

 

I protocolli, emanati da tribunali e ordine degli avvocati, non hanno valore di legge e, pertanto, non sono vincolanti per i genitori. Quindi i difensori dovrebbero saperlo e dovrebbero comportarsi di conseguenza per una reale tutela del proprio assistito.

Solo il consenso preventivo obbligatorio dell’altro genitore all’effettuazione delle spese straordinarie (eccetto quelle necessarie in caso di pericolo di vita del figlio quando l’altro genitore non è raggiungibile nemmeno per telefono), ha insistito l’avv. Valentini, garantisce l’ammissibilità di tali spese, la effettiva necessità e la possibilità di ambedue i genitori a poterle sostenere, poiché certe spese, come accade anche nelle famiglie non separate, vengono fatte solo se le casse lo permettono e, in caso di inevitabile necessità o di ammissibilità, si fa un raffronto tra i vari fornitori del servizio, poiché i costi variano tra loro e si sceglie, a parità di servizio, sempre quello più conveniente”.

Il relatore ha posto anche l’accento sull’articolo 337-ter c.c., il quale stabilisce che “il giudice adotta i provvedimenti riguardanti la prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.

Il relatore ha concluso ricordando ai partecipanti presenti che “la mancata individuazione delle spese straordinarie e, talvolta, anche la percentuale da corrispondere al genitore collocatario da parte dell’obbligato, l’altro genitore e non collocatario, è fonte di controversie legali che, inevitabilmente, portano ai ricorsi di revisione dei provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria e, indirettamente, compromettono quella serenità dei figli che dovrebbe esserci anche quando i genitori non convivono più assieme”.

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