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Venerdì 13 Settembre 2019 15:24

 

 

 

Il diritto di visita va preteso e garantito, sempre!


Con le ferie estive e durante le festività si acuisce la conflittualità tra i genitori per il mancato rispetto del diritto di visita del non collocatario da parte dell’altro che, approfittando della sua posizione, con sofisticata manipolazione riesce a suscitare nei figli minori il suo rifiuto. Altri genitori collocatari, invece, richiamandosi ai provvedimenti di affido, con pretestuosa insistenza chiedono che il genitore non collocatario venga obbligato a rispettare i turni di visita e permanenza dei figli presso di lui. Ad alcuni si vieta di fare i genitori, ad altri si vorrebbe imporre che una possibilità di visita si trasformi in un obbligo: due pesi, due misure e figli, comunque, oggetti ma non persone.

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Nelle aule dei tribunali troppo spesso si dimentica che il diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario – il padre, al 94% - così come previsto nelle ordinanze e sentenze, va sempre rispettato dal collocatario. Quando ciò non avviene, è dovere del giudice disporre i provvedimenti di competenza previsti dall’art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore inadempiente con misure coercitive e sanzionatorie, considerata la grave inadempienza contro i propri figli, a cui è negata la bigenitorialità, e contro il genitore non collocatario, a cui viene negata la genitorialità “attiva”.

In sede civile

“Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento – recita il codice di procedura civile - è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore …

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.

In sede penale

Su querela di parte si può pretendere la punizione del genitore inadempiente per mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile riguardante l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci (art. 388, 2 c., c.p.), maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), circostanze aggravanti (art. 585 c.p.) ed, inoltre, per aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche o di ospitalità (art. 61, c. 1, n. 11, c.p.).

La madre, soprattutto quando i figli sono piccoli, è la figura genitoriale predominante e condizionante, vuoi perché, spesso, a differenza del padre, non lavora sia perché costituisce per loro una naturale garanzia di certezza e serenità. Se poi la madre è anche iperprotettiva verso i propri figli, non riesce a trasmettere loro la positività della bigenitorialità, diritto inalienabile e fondamentale per una crescita psico-fisica equilibrata e articolata. E’ reale il rischio che la genitrice manipoli i loro sentimenti e i loro approcci alla vita per averne la esclusività a scapito del padre, lentamente emarginato dalla propria prole. Un passaggio sottile, talvolta programmato, che condanna i minori a stringersi sempre più alla madre e ai suoi familiari, ritenendoli l’unica sorgente di certezze esistenziali.

C’è poi il collocatario che pretende il rispetto alla lettera del provvedimento del tribunale in merito a tempi ed orari del diritto di visita dell’altro genitore. Il solerte genitore dimentica, però, che il legislatore ha previsto il diritto di visita per il non collocatario come possibilità e non come obbligo e, dato che l’assegno di mantenimento è calcolato dal giudice in base alle risorse economiche di ciascun genitore, all’utilizzo della casa familiare e al tempo che trascorre con la prole (art. 337 ter c.c.), il genitore presso cui i figli sono collocati in modo prevalente ne riceve un danno dal mancato rispetto delle disposizioni di affido. Da ciò deriva il suo diritto a chiedere la revisione della collocazione dei figli e il ricalcolo del loro mantenimento da parte del genitore non collocatario.

Chi ostacola il diritto di visita commette un “reato”, chi non lo esercita con puntualità, se non impedito da giustificati motivi, dimostra scarse capacità e sensibilità genitoriali, ma non è punibile, anche se non può sottrarsi a maggiori oneri economici per compensare il mancato rispetto dei figli e del loro diritto alla bigenitorialità.

La mancata applicazione della legge nei tribunali, in nome di uno psicologismo di circostanza, favorisce solo la conflittualità genitoriale, alimentata dalla frequente devastante intromissione dei servizi sociali, e sicuramente danneggia i minori, vere vittime di questo modo di operare. La soluzione a questa assurda situazione deve essere ricercata nella corretta applicazione del diritto e nel rispetto di ruoli e responsabilità.

Al genitore spetta il compito di pretendere, con forza e senza sconti, il rispetto dei diritti propri e dei propri figli, contestando, se necessario, anche l’eventuale tatticismo del proprio difensore che, non bisogna dimenticare, lo difende dietro compenso, ma non lo sostituisce nella genitorialità, oltre, eventualmente, a quello dei servizi psico – sociali e dei magistrati.  I genitori, a differenza delle istituzioni pubbliche, sono gli unici titolari della genitorialità, salvo documentata prova contraria.

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Cassazione Civile, VI, ord. n. 19696/2019, dep. il 22.7.2019


Non più mantenimento ai figli maggiorenni

se in possesso di proprie capacità lavorative


Il perenne dilemma del “mantenimento sì, mantenimento no” ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, con la buona volontà applicativa dei giudici ordinari, potrebbe aver termine alla luce dell’ordinanza della VI sez. della Cassazione che capovolge la consuetudine giurisprudenziale spesso ostile nei confronti del genitore obbligato che doveva dimostrare che il figlio era economicamente autosufficiente. Ora, sostiene la Suprema Corte, è l’avente diritto (il figlio maggiorenne) che deve dimostrare il mancato raggiungimento dell’autosufficiente economica per fattori estranei alla sua responsabilità nonostante la propria capacità lavorativa. La capacità lavorativa del figlio maggiorenne è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.

Vanno valutati, sostengono gli Ermellini, “una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. (cfr. Cass. civ. VI-1 N. 6509 del 14 marzo 2017 secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa)".

Indubbiamente occorre fare chiarezza sul mantenimento dei figli maggiorenni che reclamano il sostentamento dei genitori – corretto sarebbe dire del genitore obbligato poiché è il solo a pagare – determinando il quantum che fa scattare tale obbligo per evitare una discrezionalità da parte del tribunale che potrebbe rivelarsi, poi, una discriminazione del genitore obbligato. L’affermazione “economicamente non autosufficiente”, se non si determina cosa si debba intendere per autosufficienza, lascia in piedi il diritto del maggiorenne a reclamare il mantenimento anche quando percepisce il reddito di cittadinanza e/o quando ha un lavoro saltuario e con remunerazione minima.

L’obbligato deve ricorrere al tribunale per la revisione delle condizioni di separazione/divorzio/affido e cancellare l’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne che ha in sé le possibilità dell’autosufficienza economica.

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