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Mercoledì 18 Dicembre 2019 12:15

Protocolli d’intesa sulle spese straordinarie


Un pericoloso accordo tra giudici e avvocati

contro il cittadino impossibilitato a difendersi


 

In quasi tutti i tribunali italiani per colmare il vuoto normativo nella determinazione delle spese ordinarie e straordinarie si stilano protocolli d’intesa tra tribunale e ordine degli avvocati, con la scusa di rappresentare meglio i poveri genitori. Invece gli accordi diventano strumenti di potere al posto della legge (che manca, così dicono). Ci deve essere spiegato perché i protocolli siano espressione dell’asse giudici-avvocati con la completa estromissione dei genitori che possono essere rappresentati dalle loro associazioni ma non da un ordine professionale che trae profitto dalla conflittualità genitoriale.

Il cittadino (genitore separato), che non conta niente, deve osservare le decisioni di protocollo. Siamo fuori da mondo del diritto!

La Giurisprudenza diventa affare privato. E lo Stato lascia soli i cittadini. Ciascun Tribunale d’Italia ha messo in campo un protocollo diverso, l’uno dall’altro, con diversi modi di intendere le spese e il contributo di mantenimenti. Il cittadino deve subire strapoteri ed ingiustizie pagando a suon di danaro ogni conseguenza.

Le cause davanti ai tribunali finiscono in un pantano nel quale il giustizialismo delle caste vi guazza liberamente senza vigilanza e controllo.

Il dilemma è la definizione di spese ordinarie e straordinarie che nei Protocolli trovano il limite della competenza territoriale da un tribunale all’altro. Cosicché due separazioni a confine avranno maledettamente la fortuna o sfortuna di trattamenti diversi. Eppure è semplice, perché la Cassazione le ha identificate molto chiaramente. Sono considerate spese ordinarie tutte quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).

Sono considerate, invece, spese straordinarie, tutte quelle necessarie per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. Queste ultime, vanno preventivamente concordate sia per la natura che per i costi.

Nell’applicazione e nei protocolli si leggono le più strane alchimie giuridiche, veri e propri stupri della logica del diritto. In nome del popolo italiano si permettono di disprezzare i diritti e la dignità dell’uomo. La legge e la Giustizia uguali per tutti diviene un controsenso in una società che si dice fondata sulla legge costituzionale e sul diritto. Secondo questi tribunali i genitori sono di genere diverso e diversamente vanno trattati.

Questi protocolli - come magistralmente ha rilevato l’avv. Gerardo Spira nell’appello rivolto dalla nostra Associazione ai Ministri della Giustizia e della Pubblica Amministrazione non hanno alcun valore e non possono sostituire la legge che non c’’è, e richiedono l’intervento urgente dello Stato per porre fine a veri e propri abusi istituzionali perpetuati attraverso il loro proliferare.

I protocolli, senza alcuna valenza impositiva, sono fonte di malessere e conflittualità tra i due genitori ed aumentano il contenzioso, contrariamente a quanto si afferma nelle “sviolinate” e sostenute prefazioni.

Ne deriva, di conseguenza, che: ci sono spese dovute dall’obbligato senza la preventiva condivisione; spese ordinarie vengono spacciate per straordinarie; sono considerate spese eccezionali anche la mensa quando, invece, l’assegno di mantenimento dei figli copre anche gli alimenti e il trasporto quando è prevedibile e quindi spesa ordinaria; non si parla degli assegni familiari e dei contributi percepiti dal genitore collocatario dei quali non rende conto all’altro; non si parla mai del quantum dell’assegno di mantenimento per i figli che, in tantissimi casi, gravita esclusivamente sul genitore non collocatario, spesso padrone della casa dove figli e madre vivono, spesso anche in dolce compagnia. (L’art. 30 della Costituzione parla di due genitori e non di uno solo).

Il giudice richiama, nei provvedimenti, il protocollo in vigore presso il tribunale come se avesse valore di legge e si dimentica che spetta al collegio giudicante il dovere di prevedere alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori non in modo generico ma specifico, caso per caso, come prevede l’art. 337 ter c.c., perché le risorse economiche variano da genitore a genitore, da situazione a situazione.

I processi si fanno col sistema del “copia e incolla”, perché, dicono, che i giudici sono oberati di lavoro. E si ricorre ad espedienti di fortuna per giustificare superficialità e latitanze che si infrangono sul groppone del genitore meno tutelato: il genitore non collocatorio. In tal modo si alimenta la spirale della conflittualità - ad esclusivo danno dei figli.

Per annullare i protocolli occorre ricorrere al Tar e il genitore già gravato di spese non può farlo per gli elevati costi di varie migliaia di euro che tale ricorso richiede. E poi chi dice che un altro giudice della stessa campana fa un suono diverso? Forse proprio per questo si amplifica la scorretta pratica di simili accordi. E nessuna Autorità superiore solleva l’eccezione dell’arbitrio!

La risposta può e deve venire dallo Stato, attraverso il ministro alla Giustizia e il ministro per la Pubblica Amministrazione. Che venga posta fine allo scempio di un istituto che in altra materia è espressamente previsto e considerato. Nella materia del diritto di famiglia il protocollo è uno spergiuro che la cultura giuridica di un paese serio non può assolutamente avallare. Tanto per rispettare quei Giudici ed operatori del diritto che, di fronte a questo affronto, si sono cosparsi la testa di cenere, senza parlare.

 

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