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Venerdì 31 Dicembre 2021 10:50

Quando il tribunale riduce o revoca l’assegno di separazione o divorzile


Il beneficiario deve restituire tutte

le somme indebitamente percepite


avv. Francesco Valentini*

L’ordinanza della Cassazione civile (n. 28646 del 13-18 ottobre 2021) stabilisce che   quando il beneficiario non ha più diritto all’assegno di mantenimento e/o all’assegno divorzile e il tribunale riconosce le ragioni dell’obbligato, che ne aveva chiesto la revisione o revoca, deve restituire integralmente le somme indebitamente già percepite. La revoca o riduzione di un diritto riconosciuto dal giudice al momento della separazione e/o del divorzio avviene quando il titolare del diritto si risposa, ha una stabile convivenza o relazione, diviene beneficiario di una consistente eredità, ha un lavoro ben retribuito.

Dinnanzi a questi fatti, l’obbligato ha il diritto di chiederne la restituzione, poiché, come afferma la Suprema Corte (Cassazione civile, ordinanza n. 18287/2018 del 11.07.2018), l’assegno divorzile ha una natura assistenziale, compensativa e perequativa, al fine di compensare le aspettative sacrificate per la cura della famiglia e per mitigare il principio della semplice autosufficienza economica.

La richiesta di restituzione degli assegni di mantenimento versati si può avanzare solo nei casi in cui il giudice ritiene che non sussisteva il diritto a riceverli.

 

Solo nel caso in cui si dimostra che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento ha agito in buona fede, la restituzione integrale al coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento sarà relativa solo al capitale, senza alcun calcolo di interessi.

Secondo la Cassazione, accertata l’insussistenza del diritto all’assegno divorzile e lo stesso non sia dovuto dal momento in cui il beneficiario ha iniziato a percepire dette somme, risultate poi non dovute, tutte le somme devono essere restituite. Viene esclusa l’ipotesi dell’arricchimento senza giusta causa, poiché le somme sono state pagate e percepite a seguito di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, riformabile in sede d’impugnazione, come è avvenuto in questo caso. Quindi, rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto dette somme lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo. Da qui anche l’obbligo della restituzione integrale delle somme percepite, ma non dovute.

* avv. Francesco Valentini, tel. +39.347.1155230 – mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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