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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:21

I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli


L’affido paritario per garantire la bigenitorialità


 

La VI sez. civ. della Cassazione, richiamando una precedente sentenza (cassazione, I Civ., ordinanza n. 19323 del 17.9.2020), ribadisce che l’affido condiviso comporta una paritaria frequentazione dei minori con ciascun genitore.

“Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”. (Civile, VI, ordinanza n. 1993 del 17.6.2021, dep. Del 24.1.2022).

L’affido è già contemplato nella legge che ha istituito, nel 2006, l’affido condiviso (legge n. 54), rimasto, però, lettera morta per molti anni. Era stato proposto dal tribunale di Perugia nel Protocollo per il processo di famiglia, stipulato tra magistrati e avvocati del foro di Perugia il 25.11.2014, che, all’art. 8, prevedeva: “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.

Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori e il superamento definitivo della collocazione prevalente dei figli con l’assegnazione della casa coniugale/familiare- dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 11.04.2017, a firma della dott.ssa Fausta Palazzo, presidente di sezione).

La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, riduce la conflittualità genitoriale e rispetta pienamente il diritto alla bigenitorialità da parte dei figli e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.

Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quasi sempre da parte del padre, al genitore collocatario/affidatario dei figli, la cui entità sovente è sproporzionata e causa di ricorsi in tribunale, che, visti gli esisti degli stessi, alimentano solo la conflittualità. Inoltre, il dovere dell’assegno di mantenimento viene imposto al genitore che non vive con i figli, ma non all’altro (generalmente la madre), venendo meno, per quest’ultimo, il dovere di mantenere i figli, come sancisce l’art. 30 della Costituzione. Talvolta si ha l’impressione che, più di un assegno di mantenimento per i figli condiviso tra i genitori, sia un “risarcimento” a chi è collocatario/affidatario dei minori.

La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – viene restituita alla disponibilità dei legittimi proprietari.

La nostra associazione da anni opera nell’affido paritario e, per prevenire possibili conflittualità per le spese ordinarie di un certo peso economico, propone l’istituzione di un libretto per le spese ordinarie extra alimenti cogestito dai genitori, in cui viene versato da ciascun genitore un contributo mensile di 50 euro a figlio, oltre all’assegno unico e ai contributi pubblici e privati per loro percepiti a qualsiasi titolo. A fine anno, la somma non utilizzata viene trasferita in un libretto al risparmio vincolato al minore o suddivisa ai singoli minori.

 

I giudici, troppo spesso, rinunciano ad una diretta e approfondita indagine (o accertamento) sulle esigenze e aspirazioni dei minori, con l’ascolto diretto, per poi predisporre il loro affido. Ma, purtroppo, molti giudici, contra legem, delegano l’ascolto del minore, diritto inviolabile del fanciullo, a strutture terze, i cui operatori, talvolta, sono privi di requisiti e capacità. L’art. 336 bis c.c. impone che “l’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari”, ma non da suoi sostituti, e che le parti possano proporre domande da fare al figlio o argomenti da accertare durante l’audizione.

L’affido paritario entra nella cultura giuridica perugina

I tribunali perugini iniziano a concedere l’affido paritario dei figli con il mantenimento diretto degli stessi e con il superamento della impropria “collocazione prevalente” presso un genitore, quasi sempre la madre, in maniera tale per cui venga meno anche l’assegnazione della casa coniugale o familiare. L’abolizione dell’assegno di mantenimento, anche quando l’affido con tempi paritetici è consensuale, viene imposto e sono rigettate le richieste del genitore che fino ad allora lo percepiva. E’ il caso di una recente sentenza.

Una giudice, alcuni mesi fa, ha avuto il coraggio di disporre l’affido paritario dei figli e la corte di appello ha rigettato il ricorso della madre, che me chiedeva la modifica, confermando la sentenza di primo grado.

Sta cambiando la cultura dell’affido e mantenimento dei figli, sovente causa di una crescente conflittualità tra i genitori a scapito dei figli, e del genitore – di fatto – estromesso dalla loro vita. L’art. 8 del protocollo tra magistrati ed avvocati locali del 2014 segnava una forte apertura, ma, di fatto, è restata lettera morta, perché doveva essere proposta dai genitori (quando mai, danneggiando, quasi sempre, la madre!). Ora è il giudice ha imporre l’affido condiviso paritario a tutela del superiore interesse dei minori alla bigenitorialità e dei genitori alla cogenitorialità.

La nostra associazione, subito dopo l’entrata in vigore della l. 54/2006 sull’affido condiviso e quando l’affido dei figli poteva essere fatto direttamente dai genitori senza la necessità del legale, ha convinto numerosi genitori a scegliere l’affido paritario dei figli con la introduzione, per le spese ordinarie di rilievo da concordare preventivamente, di un libretto al risparmio su cui ogni genitore verserà un contributo mensile e vi verranno versati i contributi pubblici e privati per i figli. A fine anno, le somme non utilizzate verranno divise tra i minori e trasferite in un libretto vincolato a loro intestato.

Il nostro dettagliato schema di affido condiviso paritario è stato pubblicato e inviato ai presidenti dei tribunali italiani. Il citato art. 8 del protocollo perugino del 2014 non faceva altro che riproporre quanto già, a Perugia, veniva attuato da molti genitori che si erano affidati alla nostra associazione.

 

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