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Giovedì 06 Ottobre 2022 08:52

La Cassazione ci ripensa


Avv. Francesco Valentini*

Si è aperta una riflessione sull’assegno di mantenimento e divorzile nelle separazioni e divorzi e sulla obbligatorietà, per ambedue i genitori, di mantenere i figli. La Cassazione non ha una linea coerente e le varie sezioni, spesso, si contraddicono, creando disorientamento sul delicato tema. I tribunali sono molto più cauti nella concessione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione e l’assegno divorzile al coniuge più debole, entrambi, fino ad ora, riguardano la quasi totalità delle mogli, perché solo raramente si concede al marito, anche se con reddito inferiore a quello della consorte,che, magari, ha rinunciato alla carriera professionale per dedicarsi alla crescita dei figli.

Alcune ordinanze della Cassazione fanno pensare che stia cambiando la “scontata” concessione degli assegni alla moglie e che ci sia più attenzione al riconoscimento del preteso diritto di mantenimento. Analizzeremo alcune sentenze della suprema corte e le novità contenute nelle recenti ordinanze.

  • La moglie ricca deve mantenere il marito,che ha sacrificato la carriera per la famiglia.(Cassazione, I civ., sent. n.26890/2022 del 13.09.2022)

Il marito, per seguire la crescita del figlio disabile e le proprietà della moglie, che, così, ha potuto continuare la propria redditizia ed autonoma attività lavorativa, aveva rinunciato alla carriera di manager informatico. Con la separazione, il giudice gli aveva concesso un assegno di mantenimento di €. 1.500al mese, ridotto dalla Corte d’appello ad €. 300. La Cassazione ha dato ragione al marito e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per la nuova determinazione dell’assegno di mantenimento e per le spese del giudizio di legittimità.

La moglie, molto ricca sia per il reddito di lavoro che per le ricchezze di famiglia, aveva delegato al marito la cura delle proprie ricchezze e, soprattutto, la crescita del figlio disabile. Il marito, cinquantenne, con la separazione non riusciva a ricollocarsi nel mondo del lavoro ed a trovarsi una adeguata abitazione. La Corte d’appello, invece di aumentare l’assegno di mantenimento stabilito nell’udienza presidenziale, come chiedeva il marito, lo ha ridotto dell’80%.

La Cassazione, con questa sentenza, afferma che la separazione, a differenza del divorzio, non annulla i doveri di assistenzamorale e materiali derivanti dal matrimonio e, di conseguenza, il marito ha diritto ad un adeguato assegno di mantenimento che gli permetta di mantenerelo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.

La sentenza è importante, poiché ribadisce che anche il marito, quando si separa, ha diritto all’assegno di mantenimento se la moglie è più ricca e che, l’uomo che rinuncia alla carriera nel lavoro per seguire i figli, ha diritto a pretendere un adeguato assegno di mantenimento dalla moglie ricca per mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. In definitiva, l’uomo, quando ne sussistono i presupposti, ha diritto allo stesso trattamento che i tribunali riservano, spesso acriticamente, alla donna.

  • L'assegnazione della casa può ridurre il mantenimento sia per i figli che per l’ex coniuge, quando dovuto. (Cassazione Civ.,ordinanza n. 27599/2022)

L’assegnazione della casa di proprietà del genitore non collocatario o in comproprietà tra i genitori o di proprietà di parenti e persone terze, ma data in comodato d’uso al genitore non collocatario in costanza di matrimonio,raramente viene tenuta presente, nel determinare l’assegno di mantenimento per moglie e figli o l’assegno divorzile, enon si specifica mai quanto sia l’entità economica della porzione o dell’intera casa usufruita dai figli e dalla moglie. Se, poi, il genitore non collocatario chiede la riduzione dell’assegno di mantenimento, proprio perché nella casa coniugale di sua totale o parziale proprietà e di proprietà di persone a lui collegate i tribunali, con molta solerzia, rigettano la richiesta, anche quando nella casa vi vive – spesso,togliendo spazio ai figli –il compagno dell’altro genitore e i figli da lui avuti. Anzi,sempre con incomprensibile solerzia, il giudice si affretta a dire che il genitore collocatario dei figli e assegnatario della casa coniugale può farvi coabitare chi vuole, perché, altrimenti, si lede la sua libertà, anche quando sono i figli ad essere privati della loro libertà per l’affollamento familiare. Due pesi e due misure, come, purtroppo, spesso accade nell’indifferenza di chi dovrebbe controllare.

Con questa ordinanza la Suprema Corte ribadisce un principio già presente nell’art. 155 quater del codice civile. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve tener presente la proprietà della casa coniugale/familiare, assegnata al genitore collocatario dei figli, la cui valenza economica rientra nell’intera entità del patrimonio dei coniugi.

" L'assegnazione della casa familiare– scrive la Cassazione - che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'unità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto."

Il difensore del genitore obbligato al mantenimento dei figli e dell’altro coniuge o genitoredeve chiedere al giudice che venga dichiarata la riduzione dell’assegno di mantenimento per l’utilizzo da parte del genitore collocatario della casa coniugale, in parte o tutta di sua proprietà o utilizzata in usufrutto a lui riconducibile.

  • L’assegno divorzile non è concesso per il solosquilibrio di redditi

(Cassazione,Sez. I civ., ordinanza n. 28484 del 30.09.2022)

L'assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa per l’ex-coniuge economicamente non autosufficiente o quando "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno” divorzile e il giudice, nel determinarlo, non può più allinearlo altenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’assegno deve garantire l’ordinaria indipendenza economica all’ex coniuge, tenendo presente, però,la concreta situazione in cui vive, il sacrificio sostenuto per la vita di coppia, rinunciando alle possibili occasioni occupazionali e alla propria autonomia economica.

tratto da: ilsole24ore.com

Se il coniuge che richiede l’assegno divorzile non ha contribuito al reddito della famiglia e/o si è rifiutato di procurarsi una propria autonomia economica, non ha alcun diritto di pretendere, in nome di una inferioritàreddituale rispetto all’ex coniuge, un assegno perequativosuperiore ai normali parametri di autosufficienza esistenziale.

CassazioneCiv., VI - 1, ordinanza n. 27753 del 22 settembre 2022)

La Cassazione è ritornata sul diritto all’assegno divorzile da parte della ex-moglie per ribadire, ancora una volta, che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, ma non deve più garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il riconoscimento di tale diritto è, però, vincolato all’accertamento dei reali mezzi di sussistenza della richiedente della impossibilità a procurarseli e del suo contributo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, tenendo presente la durata del matrimonio, l’età della richiedente e l’impegno dimostrato nel cercare una propria autonomia economica dopo la separazione.

Il diritto della moglie all’assegno di mantenimento durante la separazione e quello divorzile, poi, deve essere valutato, caso per caso, e non può essere dato per scontato in base al solo reddito dichiarato.

  • Il genitore che non riesce a versare il mantenimento ai familiari, non sempre è condannabile.(Cassazione Penale, VI, sent., n. 32576 del 05 settembre 2022)

L’impossibilità al mantenimento imposto al genitore dal tribunale deve essere assoluta e non può riguardare solo il momentaneo stato di disoccupazione. Il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla violazione del provvedimento da parte dell’obbligato,non può prescindere da una seria valutazione della situazione dell’inadempiente, quali l’importo delle prestazioni imposte in rapporto ai suoi effettivi redditi, le eventuali altre disponibilità reddituali dell'obbligato, la sua necessità di provvedere alle proprie inderogabili esigenze di vita, come il vitto, il canone di locazione e le spese inevitabili per la propria attività lavorativa.

Il tribunale adito deve considerare pure l’impegno dell’obbligato ad integrare le proprie risorse finanziare, cercandosi anche una attività lavorativa integrativa, se quella esercitata è insufficiente per assolvere agli obblighi imposti dal giudice civile, e deve valutare il contesto socio-economico di ambedue i genitori nonché le altre possibilità reddituali in grado di aiutare, in modo reale, l’obbligato ad assolvere ai propri doveri assistenziali dei familiari, purché, ribadisce la Cassazione, ciò non privi il genitore obbligatodel dirittodi avere una esistenza dignitosa.

La sentenza riporta al centro dei procedimenti penali per mancato esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice civile in materia di mantenimento dei figli e della moglie, se più debole, la valutazione oggettiva della impossibilità dell’obbligato, sottolineando però, che non bastano le momentanee difficoltà occupazionali,madeve emergere chiaramentela sua impossibilità a trovarsi una occupazione idonea a soddisfare i propri doveri economici verso i familiari.

La Suprema Corte ribadisce che l’obbligato non può essere privato dei suoi diritti esistenzialiper una esistenza dignitosa. Fa intendere, ma non lo dice espressamente, che certe sentenze sul mantenimento di figli e moglie non tengono affatto in alcun conto le reali condizioni socio-economiche della famiglia non più convivente, rendendole di difficile applicazione.Con la stessa fermezza, però, afferma in modo chiaro che la dignità esistenziale dell’obbligato non può essere in alcun modo negata in nome di una disposizione del giudice della separazione.

  • Entrambi i genitori sono obbligati al mantenimento del figlio maggiorenne(Cassazione Civ., VI - 1, ordinanza n. 3426 del 3 febbraio 2022)

“L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori – scrive la Cassazione - anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica (Cass. n. 4811/2018; Cass. n. 19299/2020) anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 9698/2001; Cass. n. 32529/2018)”.

L’ordinanza ribadisce, in base all’art.155 c.c. e l’art. 30 della Costituzione, che ciascun genitore ha l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, in misura proporzionale al proprio reddito realmente percepito, cioè compreso quello non dichiarato, sul quale spetta al giudice fare e/o far fare accertamenti. Nel determinare l’entità dell’assegno di mantenimento a carico di ciascun genitore, il giudice terrà conto sia delle esigenze del figlio sia deltenore di vita goduto durante la convivenza(tenendo presente che le risorse economiche sono diminuite, essendo due le famiglie, ma non più una) siadelle reali risorse economiche di entrambi i genitori.

Nei tribunali, purtroppo, è prassi determinare l’assegno di mantenimento dei figli basandosi solo sul genitore non collocatario, obbligato a versare una cifra che, di fatto, dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra i due genitori, poiché l’assegno di mantenimento per il figlio non è una “retta” per il genitore collocatario.

* Avv. Francesco Valentini, tel. +39.347.1155230 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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