Stampa
Giovedì 16 Febbraio 2023 16:36

Finalmente spetta anche ai giudici

disciplinare l’attività dei servizi sociali!


Avv. Francesco Valentini *

Clamoroso, ma vero! Ora, con l’entrata in vigore della nuova procedura civile per affidi, separazioni e divorzi, saranno anche i giudici a poter disciplinare direttamente i percorsi delegati ai servizi incaricati ed a sanzionare questi ultimi in caso di loro negligenze!

Come è oramai noto, anche al di fuori dell’ambito degli addetti ai lavori, il 01.03.2023 entrerà in vigore, in esecuzione del P.n.r.r., un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, in particolare, i percorsi delegati dal giudice ai servizi incaricati (sociali, psicologia e/o psichiatria).

Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti (fissata per poterne tentare la conciliazione) sarà celebrata dopo che le stesse parti (cioè, i genitori e, eventualmente, i figli maggiorenni) avranno visto reciprocamente le avverse istanze istruttorie (cioè, le richieste di ammissione delle prove), con la possibilità, quindi, che la vecchia prima udienza diventi, in realtà, l’unica.

La separazione, il divorzio edi procedimenti per l’affido e/o mantenimento di figli di genitori non sposati saranno unificati – a partire dall’anno prossimo sarà introdotto il “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”– con la possibilità di chiedere la separazione ed il divorzio all’interno dello stesso procedimento. Anche il tribunale per i minorenni, finchè rimarrà “in vita”, adotterà lo stessonuovo rito per i procedimenti che “inizieranno” sempre a decorrere dall’01.03.2023.

Le udienze presidenziali sono abolite. Il giudice istruttore, alla prima udienza, emetterà i provvedimenti provvisori ed immediati. Rimarrà la possibilità, per il giudice competente, in caso di necessità, di emettere misure cautelari (personali e/o reali) qualora fossero richieste e si dovessero rendere necessarie.

Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal giudice, gli ausiliari, le parti ed i rispettivi difensori potranno essere celebrate – come nuova regola – o mediante collegamento da remoto o mediante la trattazione scritta.

Anche la digitalizzazione va avanti ed investirà sia il tribunale per i minorenni che il Giudice di Pace. I tempi di costituzione del resistente o del convenuto cambieranno, così come quelli per la produzione delle memorie, a seconda se il rito (cioè, il procedimento) sarà introdotto con atto di citazione o con ricorso.

Cambiano anche i percorsi delegati (gestiti dai servizi incaricati), la disciplina delle case famiglia, ed i doveri del giudice che quando una parte riferirà di essere rifiutata dal figli, sarà costretto ad assumere informazioni sul dichiarato rifiuto, a svolgere accertamenti e pendere i conseguenti provvedimenti.

Con questo intervento ci occuperemo dell’art. 473-bis.27 c.p.c. (“Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori”), di seguito riportato, che viene analiticamente illustrato.

Naturalmente, l’articolo in questione non abroga né supera l’applicazione della legge 241/’90 (e ss. mm. e ii.), che disciplina il procedimento amministrativo, delegato dal giudice ai servizi incaricati (servizi sociali, dipartimento di psicologia e/o dipartimento di psichiatria), ma ne delimita, almeno in parte, la cornice normativa e giuridica all’interno della quale i servizi saranno costretti a muoversi in futuro. Questo articolo, ovviamente, è applicabile anche ai percorsi già iniziati alla data del 01.03.2023.

“Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie”: il giudice, oltre a dover stabilire tempi, modi, luoghi ed obiettivi del percorso, deve stabilire le tempistiche entro le quali i servizi devono depositare le proprie relazioni in tribunale e – in applicazione del principio del contraddittorio tra le parti private (i genitori) e quelle pubbliche (i servizi incaricati) – il termine entro cui i genitori – utenti possono contestare le relazioni.

Al genitore si suggerisce di chiedere al giudice di disporre, in via principale, la videoregistrazione dei singoli incontri o, in via subordinata, la verbalizzazione estremamente dettagliata (comprensiva del linguaggio non verbale del corpo di tutti i soggetti presenti) degli incontri e di consegnare al richiedente (il genitore e/o il suo avvocato) la copia della videoregistrazione o del verbale al termine del singolo incontro.

Se un giudice e/o un servizio dovesse rispondere che la struttura non è attrezzata a fare ciò, il genitore deve replicare dicendo che la mancanza di attrezzature è una questione politica, non giuridica e/o processuale, e che, quindi, il giudice deve imporre immediatamente soluzioni alternative in esecuzione del nuovo articolo che disciplina la procedura.

“Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione”, come la nostra associazione sostiene da anni, e ciò anche in applicazione dei principi del diritto amministrativo, le metodologie ed i protocolli conosciuti, ovviamente, devono essere ufficializzati mediante l’approvazione fatta con il relativo provvedimento emesso dall’autorità competente. Gli estremi identificativi dei provvedimenti applicati (relativi alle citate metodologie e protocolli) devono essere riportati per intero ed in maniera dettagliata nelle relazioni.

“Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente”: cioè, in esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, le parti (private, ovviamente) hanno diritto a prendere visione della copia dei vari documenti, ma, sempre in esecuzione della sopra citata l. 241/’90 (e ss. mm. e ii.), possono chiedere gli stessi documenti anche alla pubblica amministrazione che ha formato il documento in questione. In caso di rifiuto della trasmissione del documento da parte della pubblica amministrazione che lo ha formato e che lo detiene (che sarà, quindi, diversa dal tribunale), si può impugnare il provvedimento di diniego dinnanzi al Tar (tribunale amministrativo regionale).

In caso di violazione dei provvedimenti che dispongono e disciplinano i percorsi delegati, si applica l’art. 473-bis.38(“Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento”).

Quest’ultimo articolo, al comma 1, recita: “Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore … è competente il giudice del procedimento in corso …”. Da qui se ne deduce che il servizio che non rispetta quanto impartito dal giudice, è sanzionabile ed il genitore – utente può anche chiedere il risarcimento del danno (da ritardo, da rifiuto d’atto d’ufficio e/o da esecuzione del percorso non conforme a quanto stabilito dal giudice).

In caso di violazione, lo stesso articolo, al terzo comma, recita: “A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore”. Il legislatore, in questo comma, rimarca il fatto che il giudice dovrà disciplinare in maniera espressamentedettagliata il percorso e sanzionare il servizio inadempiente a quanto disposto con la delega del percorso.

“Se nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei”: i provvedimenti, ovviamente, possono essere adottati anche nei confronti del singolo funzionario pubblico che rallenta o ostacola il funzionamento del servizio incaricato, con i conseguenti provvedimenti anche di natura disciplinare e/o penale.

“Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12”: in quest’ultimo comma il legislatore ha rimarcato la facoltà di far sottoporre la questione al doppio giudizio di merito.

Chissà se i servizi incaricati (anche quelli dei comuni della zona del perugino) continueranno a considerare ostruzionistica la condotta dell’avvocato che chiederà la disciplina del percorso loro delegato e chissà se i magistrati continueranno a trasmettere gli atti processuali ai Consigli Distrettuali di Disciplina per provare a far sanzionare quegli avvocati che si sono battuti e si battono per far disciplinare il percorso delegato ai servizi incaricati.

Seguiranno altri interventisul rifiuto di un genitore da parte del figlio esulla nuova e più stringente disciplina in merito ai controlli sulle case – famiglia da parte dei giudici che si occupano di diritto minorile.

*Avv. Francesco Valentini, Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)–contatti: 347.6504095 –mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , www.genitoriseparati.it

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information