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Lunedì 22 Maggio 2023 08:53

I nuovi parametri per l’accesso al


Patrocinio a spese dello Stato


avv. Francesco Valentini

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. patrocinio gratuito) tutti coloro che hanno un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (2022), non superiore ad €. 12.838,01 mentre il limite precedente era di €. 11.734,93. Il limite è stato innalzato perché l’Istat ha rilevato, nel biennio 01.07.2020-230,06.022, un aumento del costo della vita pari al 9,4%.

I redditi da considerare, per verificare se si rientra o meno dentro questo limite, sono tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, compresi quelli dei familiari conviventi (convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con il richiedente in maniera stabile e continuativa), ma anche i redditi che, per legge, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, come, ad esempio, il reddito di cittadinanza e l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge (Cassazione Penale, IV sez., sentenza n. 46159 del 17.12.2021).

Nei processi in cui il richiedente è in conflitto con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi) e nelle cause con oggetto diritti della personalità.

Nei procedimenti penali, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

Non tutti gli avvocati accettano di effettuare la difesa in presenza del patrocinio a spese dello Stato. Il richiedente può scegliere un legale tra quelli iscritti all’elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, che trova direttamente presso il Consiglio ordine avvocati e/o nel sito dell’ordine competente per territorio (lo Stato non rimborsa il costo delle trasferte da una città all’altra, per esempio, per un avvocato di Milano che vada a fare un processo a Roma).

L'Isee non serve, perché è irrilevante nell’ammissione al cd. gratuito patrocinio (la legge parla di dichiarazione dei redditi, ma non di Isee) e, pertanto, come in molti pensano, perché male informati, è del tutto superflua la compilazione dell’Isee, perché il limite di reddito per l’accesso fa riferimento esclusivamente ai redditi propri e dell’intero nucleo familiare.

Il patrocinio a spese dello Stato è una forma di assistenza legale gratuita in favore dei cittadini - il cui reddito annuo non supera il limite stabilito – per permettere loro di promuovere un giudizio e/o difendersi nei procedimenti civili e penali (oltrechè, molto spesso, anche in altri tipi di giudizi) che li riguardano.

La domanda di accesso al cd. gratuito patrocinio, da parte di chi rientra nei parametri di reddito, va presentata, in carta semplice (è consigliabile compilarla assieme al proprio legale), presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di pertinenza (COA) per i processi civili, amministrativi o tributari, mentre per i processi penali va depositata presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento (o, in alcuni casi, sta per iniziare la fase successiva).

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l’indicazione del processo a cui si riferisce, se già incardinato; i dati anagrafici sia del richiedente che di tutti i componenti del nucleo familiare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); la certificazione o autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente e l’impegno a comunicare immediatamente eventuali variazioni di reddito per il periodo d’imposta successivo (cioè, generalmente, per l’anno successivo).

Possono presentare domanda di ammissione (D.P.R. n. 115/2002): tutti i cittadini italiani e gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano al momento in cui viene attivato il procedimento, gli apolidi, gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Sono esclusi tutti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva per associazione di stampo mafioso, per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’indennità di accompagnamento non viene considerata per il calcolo dei redditi per l’accesso al cd. gratuito patrocinio.

Possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, purché rientrino nei parametri dei limiti di reddito imposti, l’imputato, la persona offesa, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile.

Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito,

le persone offese (compresi i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge) dai reati di maltrattamenti in famiglia; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza sessuale; stalking. Nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di: riduzione in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; corruzione di minorenne; adescamento di minorenni.

Il beneficiario del patrocinio, dal momento della concessione, può essere assistito anche da due legali, ma il patrocinio “coprirà” esclusivamente il primo avvocato.

 

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