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Cosa pretendere da un legale


Caro avvocato, quanto costi?

 

Sono un genitore che, in dieci anni di procedimenti giudiziari, pensavo di vedere riconosciuto il mio diritto ad essere padre e ad avere una giustizia economica nel mantenimento dei figli. Ho speso inutilmente cifre con quattro zeri tra parcelle ai legali, CTU, consulenze varie proposte dal mio legale e dai servizi sociali. L’alternativa sarebbe stata quella di rinunciare al mio diritto alla paternità. Ho chiesto aiuto ai miei genitori, ai miei fratelli e ai cognati e così ho potuto sostenere queste spese poiché il mio stipendio, seppure fosse un buon stipendio, era insufficiente.

In tutti questi anni  ho cambiato tre legali (due matrimonialiste e un giovane professionista) senza vedere riconosciuti i miei diritti di genitore che chiedeva solo di poter fare il padre e stare con i propri figli. A ciascun legale ho sempre chiesto un preventivo di spesa per il procedimento, ma la risposta è stata sempre la stessa: “se lei ha fiducia in me non c’è bisogno di un preventivo. Non posso prevedere l’evoluzione della causa, la sua durata e gli atti da fare e non posso prevederne i costi. Comunque le verrò incontro e mi pagherà mensilmente con piccole rate. Non sono un cane e le darò una mano sui costi”. Per non urtare l’avvocato, trovandoti in una situazione difficile,  accetti tutto e non pensi alle somme che poi pretendono da te.

Puntualmente la mano mi è stata data ma per chiedere esose parcelle. Un legale mi ha perfino minacciato di farmi il pignoramento dello stipendio se non pagavo subito per un procedimento puntualmente perso, il quale, in caso di inadempienza, sarebbe stato aggravato anche delle ulteriori spese accessorie.

I figli, crescendo e valutando il comportamento materno, un bel giorno si sono presentati a casa mia per stare definitivamente  con me. Ciò ha comportato un nuovo procedimento poiché la madre non voleva rinunciare a ottocento euro al mese di mantenimento e non voleva mantenere i figli che non vivevano più con lei,  non voleva restituirmi la mia casa dove felicemente viveva con il suo amante. Il tribunale non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà dei miei figli ed ha stabilito un assegno di mantenimento a carico della madre di euro seicento al mese, oltre alle spese straordinarie al 50%. Preciso che la mia ex-moglie guadagnava, allora, sui tremila euro al mese; ha due appartamenti di sua proprietà, mentre io avevo solo un appartamento dove stava lei con i figli e l’amante e percepivo uno stipendio da statale di 1.600 euro al mese. Giustizia avrebbe voluto che lei mi versasse come assegno di mantenimento per i figli lo stesso importo mensile che io le versavo, pur avendo redditi che erano il doppio dei miei.

I figli hanno riacquistato quella loro serenità che nemmeno i servizi sociali avevano preso in considerazione e questo è quello che conta per me.

In questo ultimo anno ho incontrato tanti padri separati e sono venuto a conoscenza delle loro dolorose vicende familiari che sono, però, tanto simili fra loro. Ho deciso di fare una riflessione sui costi dei legali, sul fiorente mercato delle separazioni, sull’inutilità dei servizi sociali, sul business sull’evasione fiscale e sull’impossibilità per tanti genitori a far valere i propri diritti perché i legali costano tantissimo e perché le istituzioni sono latitanti su queste problematiche.

Prendo in esame solo l’aspetto legale e tengo a precisare che non tutti i legali si comportano allo stesso modo, ma la maggioranza di loro, in barba alla deontologia professionale, hanno un atteggiamento arrogante e vessatorio nei confronti del cliente separato o separando, sia esso uomo che donna, e al mal capitato cittadino non resta che organizzarsi affinché la giustizia sia un diritto per tutti ed affinché finiscano certe baronie professionali. Questo è il senso della riflessione-denuncia che segue. Per la professione che svolgo mi è stato possibile informarmi su quanto scrivo e  documentarmi sulle leggi e sulla giurisprudenza vigente. Allego alcuni documenti e fac-simili che potrebbero risultare utili a chi si trova in difficoltà.

 

a. Obbligatorio il preventivo dei costi del procedimento giudiziario

Vi sono dunque tre sistemi di tariffazione: a) a percentuale sull'esito della causa (patto di quota lite);  b) a forfait (sia come somma unica ma anche come somma annuale);  c) secondo la tariffa forense. In assenza di specifico accordo scritto, nonostante le disposizioni di legge, si continuano ad applicare le tariffe forensi che prevedevano un minimo ed un massimo per ogni attività professionale resa dall'avvocato, a seconda delle circostanze del caso concreto (difficoltà, impegno richiesto, importanza, condizioni patrimoniali dell'assistito, ecc.). Il tribunale, se chiamato a liquidare la vertenza, fa riferimento a tariffe nazionali stabilite per legge.

Le parcelle variano da legale a legale e sono pochissimi sono i professionisti che propongono al cliente un preventivo di spesa per ogni singolo procedimento giudiziario, che sia equo, trasparente e rispettoso di tutti i diritti del cliente stesso, compreso quello del recesso senza penale.

Il preventivo dei costi – a seguito del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - è obbligatorio a partire dal 25.1.2012 per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata, i quali prima di ricevere l’incarico devono comunicare al cliente tutte le informazioni che riguardano i costi a vario titolo collegati alle singole attività professionali che prevedono di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto (onorario, bolli, diritti, ecc., viaggi, vitto, alloggio) (vedi allegato)

Il preventivo verrà rilasciato in forma scritta solo se richiesto dal cliente. I professionisti dovranno comunicare ai clienti anche i dati della loro assicurazione per danni derivanti da attività professionale, se esistente. Chi non rispetterà tale obbligo, incorrerà in sanzioni disciplinari.

Le proposte di contratto - quasi tutte - contengono clausole capestro per il cliente e senza le dovute precisazioni scritte – come nel fac-simile allegato - non deve essere sottoscritto.  Vediamone alcune:

1. Il contratto di incarico deve

a. contenere dettagliatamente tutte le possibili attività da svolgere e i relativi costi, come pure le possibili spese vive

b. prevedere solo i costi dei singoli interventi (listino prezzi) e solo alla fine verrà compilata, in base alle voci del contratto, la parcella del professionista

c. deve risultare chiaramente chi seguirà in prima persona il procedimento

Il cliente non sa, di fatto, quale professionista seguirà il suo procedimento giudiziario poiché il contratto proposto dal legale prevede che “il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità”. Quindi ogni udienza può essere seguita da un legale diverso, il quale, come sovente avviene anche oggi,  non sa quasi nulla del procedimento  e spesso viene solo informato verbalmente il giorno prima o la mattina stessa dell’udienza. Le sostituzioni vengono fatte, quasi sempre, perché il titolare del procedimento è impegnato, in quel giorno, in altri procedimenti da lui ritenuti più importanti.

2. Liquidazione giudiziaria delle spese legali a carico della controparte.

L’avvocato, in caso di liquidazione giudiziale e di rifusione delle spese posta a carico della controparte, pretende che “il cliente gli corrisponda l'importo risultante dal contratto sottoscritto, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione giudiziale”, cioè la cifra complessiva dovrà essere quella sottoscritta e non rispetta la liquidazione sancita dal giudice.

Ciò fa intendere che:

a. la liquidazione giudiziaria non sia equa e quindi lesiva per il professionista. Infatti, come avviene anche oggi, le liquidazioni del giudice sono sempre di gran lunga inferiori a quelle pretese dal legale;

b. il preventivo e il contratto d’incarico del legale riportano onorari non opportuni per quel procedimento. La fama del legale e del suo studio non giustificano costi che vanno ben oltre i parametri seguiti dal giudice nel liquidare le spese del procedimento.

Il legale, però, fa sottoscrivere nel contratto d’incarico che “qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperato dalla controparte)”. L'avvocato, perciò, si fa autorizzare dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultimo nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito”. Cioè a trattenere fino alla copertura delle somme previste dal contratto, oltre quelle stabilite dal giudice,  altre somme versate da controparte a risarcimento del cliente.

Importante è pretendere che la liquidazione giudiziaria, che sostituisce la somma pattuita nel contratto, e le altre somme a risarcimento del danno vengano sempre versate all’avente diritto e non al suo legale.

3. Conciliazione della controversia.

Il legale prevede nel contratto sottoscritto dal cliente “che  il cliente verserà, oltre quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, un ulteriore compenso” stabilito all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. Il cliente, invece, deve far mettere esplicitamente che in caso di conciliazione verserà solo ed esclusivamente gli importi relativi alle operazioni giudiziarie compiute.

4. Revoca del mandato al legale.

I vari contratti proposti prevedono “che al cliente rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% dell'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi del presente contratto. Tale penale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio”.

Il legale non riconosce il diritto alla revoca del mandato da parte del cliente insoddisfatto, deluso e che  spesso non si ritiene pienamente seguito nei Tribunali o si ritiene danneggiato dall’operato del legale a cui aveva dato l’incarico e che spesso non vede più in studio o nelle aule dei tribunali.

Negare  - per motivi economici – il diritto di accedere ad altri professionisti costituisce un atto deontologicamente inaccettabile.

Non ultimo mettere la clausola che il rinvio di udienza o le lungaggini processuali, inutili e talvolta volute anche dai legali, non verranno pagate dal cliente.

 

b.  Diritto ad impugnare la parcella del legale

L’avvocato invia al cliente una fattura pro forma (un documento senza alcuna valore fiscale), un facsimile della fattura che verrà emessa a pagamento avvenuto o in caso di decreto ingiuntivo, chiamata “notula” nella quale deve essere riportato, in modo dettagliato e documentato, tutta l’attività svolta dal legale, l’elencazione delle spese sostenute e gli acconti dati durante lo svolgimento del procedimento. Spesso questi non vengono riportati poiché non precedentemente fatturati.

Il cliente può contestare la notula o fattura pro forma  se non rispondente ai requisiti  pattuiti al momento della firma dell’incarico o, se mancante il contratto scritto, non rispondente all’effettivo lavoro svolto dal professionista. Il ricorso diretto all’ordine degli avvocati per il parere di conformità non sempre ha buon esito per il cliente che, fra l’altro, deve anche pagare il parere formulato.

Il decreto ingiuntivo emesso dal legale nei confronti del proprio cliente che non paga la parcella può essere impugnato e l’avvocato, in sede di giudizio, deve documentare le prestazioni concretamente effettuate. La parcella vistata dall'ordine attesta solo la conformità della parcella alla tariffa legalmente approvata dall’ordine ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate e deve giustificare l’ammontare degli importi richiesti (Cassazione, sentenza n. 19750-27.9.2011).

 

c. Gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato.

E’ un istituto giuridico, a spese dello Stato, che consente a chi è privo di un reddito minimo, di poter beneficiare dell’assistenza legale gratuita in giudizio. L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni stato e grado del processo e davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa e tributaria).

L’attuale limite di reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito fissato dal Ministero della Giustizia è di 10.766,33 euro annui (decreto 2 luglio 2012). Ai fini della determinazione del limite di reddito si sommano tutti i redditi imponibili, quelli esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), quelli esenti e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte percepiti nell’ultimo anno dall’interessato e dai familiari conviventi. Per il processo penale il limite reddituale è aumentato di €.1.032,91 per ogni familiare a carico.

Nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, come spesso accade nella fase iniziale della separazione, si considera solo il reddito del richiedente e non dell’intero nucleo familiare.

L’istanza per richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, sottoscritta direttamente dall’interessato con firma autenticata dall’avvocato, deve essere presentata, a mezzo raccomandata, dall’interessato o dal suo difensore al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per la causa (allegato) . Per il processo penale l’istanza deve essere presentata, con le medesime modalità, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Entro dieci giorni l’ordine farà conoscere se il richiedente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

Al fine di evitare l’inammissibilità, l’istanza deve contenere informazioni sul procedimento, sui redditi e sulle prove testimoniali.

Se la domanda viene accolta, a spese dello Stato, il richiedente verrà difeso da un avvocato da lui liberamente scelto da un elenco di avvocati stilato dal Consiglio dell’Ordine competente per territorio, verrà assistito, nei casi previsti dalla legge, da un Ctp (consulente tecnico di parte) e sarà esentato da tutte le spese processuali.

Il difensore e il Ctp non potranno chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.

L’Ordine competente che ha accolto l’istanza trasmette copia degli atti in suo possesso (istanza, dichiarazione e/o documentazione, decreto di ammissione) all’Agenzia delle Entrate, per verificare, attraverso le risultanze dell’anagrafe tributaria o tramite la Guardia di Finanza, la veridicità e l’esattezza dell’ammontare dei redditi attestati dall’interessato. Se il richiedente non aveva diritto al  beneficio, l’Agenzia  richiederà il provvedimento di revoca.

In caso di false dichiarazioni o di mancata comunicazione di variazioni di reddito entro gg.30 dalla scadenza dell’anno dalla data della presentazione dell’istanza, il richiedente incorre in condanne penali: reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e multa da 309,87 a1.549,37 euro.

L’autorità giudiziaria, al termine del processo o all’atto di cessazione dell’incarico, liquiderà con proprio decreto di pagamento, l’onorario e le spese spettanti al difensore ed all’eventuale consulente di parte,

 

d. consolidata e consistente evasione fiscale

Alcuni legali, nel presentare orientativamente e verbalmente il costo del procedimento prospettano al cliente la possibilità di risparmiare il 25%  (4% contributo integrativo cassa forense + 21% Iva) se pagano a nero, omettendo di dire loro che nella somma percepita a nero  non pagano Irpef per oltre il 40% e cioè che sono loro gli unici a guadagnarci! Il cliente che si trova in difficoltà economiche spesso “abbocca”, perché paga meno e il pagamento sarà anche dilazionato. Così l’evasione fiscale non ha limiti. Altri, invece, fatturano solo una piccolissima parte dei soldi percepiti, circa il 10%.

Questo diffuso modo di fare danneggia lo Stato, noi cittadini e gli avvocati onesti che pagano regolarmente le tasse. Per porvi rimedio basterebbe fare, a livello nazionale, una visita alle cancellerie di tutti i tribunali per riscontrare la documentazione fiscale relativamente a tutta la mole del lavoro svolto.

 

e. considerazioni finali

I separati prima di firmare preventivi e contratti d’incarico ai legali e agli psicologi devono pretendere in anticipo una copia di ciò che devono firmare e consultarsi sulla obiettiva valenza di quanto viene loro proposto e devono pretendere una elencazione dettagliata delle singole fasi del procedimento con relativi costi e pagare solo il servizio avuto!

Controllare i vari preventivi e non dimenticare che un giovane professionista potrebbe essere più puntuale ed aggiornato degli studi affermati nello svolgere l’incarico e, soprattutto, è sempre meno caro.

La bravura di un legale si misura dallo spessore giuridico e documentale degli atti scritti presentati, che variano da procedimento a procedimento, e non dai discorsi vaghi e sempre identici o dalla capacità del “taglia ed incolla”.

E’ così evidente, talvolta, che certi atti sono stati copiati da altri procedimenti che spesso riportano nomi diversi da quelli del cliente o dei suoi figli. In questi casi sarebbe opportuno fare una dovuta denuncia e l’atto non va pagato! Ma ciò accade anche nelle sentenze dei tribunali dove tante volte compaiono altri nomi e si fa riferimento ad altre circostanze. Si ha l’impressione di essere in presenza di sentenze fatte in serie.

Il gratuito patrocinio spesso viene concesso a persone che lavorano, ma risultano prive di reddito, che percepiscono sussidi da enti locali o altre istituzioni ma non vengono dichiarati, si consiglia di richiedere all’agenzia delle entrate e alla guardia di finanza una verifica dei redditi di chi beneficia di tale istituto e con ciò si eviterebbero anche tante denunce “fasulle” che costringono, nonostante ciò, il denunciato a difendersi a proprie spese. Il denunciato è quasi sempre chi non avvede al patrocinio gratuito perché non può detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi somme versate come mantenimento dei figli, dell’altro coniuge e come spese straordinarie o come affitto per un nuovo appartamento non potendo, spesso, utilizzare il proprio dato ai figli e alla madre.

(Lettera di un padre separato di Perugia. Eventuali risposte firmate  gli verranno inoltrate via email e, se autorizzate, verranno pubblicate senza firma su questo sitoweb).

 

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