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Obbligatorietà assegno mantenimento per i figli


"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio".(Costituzione italiana, art.30)

Quantificazione

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". (Codice civile, art. 337 ter)

In qualunque momento, anche durante il procedimento di separazione giudiziaria, l’obbligato (il genitore non collocatario) che non riesce più ad assolvere all’erogazione dell’assegno di mantenimento per i figli per sopravvenute modifiche dei propri redditi  ha il diritto-dovere di ricorrere al tribunale per chiedere la modifica dei precedenti provvedimenti economici a favore del beneficiario, genitore collocatario.

I ricorsi (ex art. 708 e 710 c.p.c.) vengono rigettati da alcuni tribunali perché ritengono come irrilevanti le variazioni dei redditi dell’obbligato o del beneficiario. Una variazione economica al ribasso dell’obbligato e/o un incremento dei redditi del beneficiario sono sempre rilevanti perché incide sul principio della proporzionalità fra i genitori nel  mantenimento della prole.

Alcuni tribunali hanno concordato con l’ordine degli avvocati della circoscrizione un protocollo d’intesa per determinare l’entità degli assegni di mantenimento. Tale protocollo non è rispettoso delle reali situazioni sociali ed economiche dei genitori e, in particolare, viene sottoscritto senza aver minimamente coinvolto i diretti interessati, i genitori, e senza aver previsto una casistica delle singole situazioni familiari.

 

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