Fondo di solidarietà statale per i separati bisognosi Stampa
Scritto da Administrator   
Lunedì 18 Gennaio 2016 11:36

Fondo di solidarietà statale per i separati bisognosi


La legge di stabilità ha istituito, in modo simbolico e sperimentale, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. La somma messa a disposizione sarà di €. 250.000,00 per il 2016 ed €. 500.000,00 per il 2017. Questi gli articoli:

Art. 226-ter.

A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Art. 226-quater.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 226-ter.

Il coniuge in stato di bisogno presenta istanza alla cancelleria del tribunale competente per residenza e autorizzato dal Ministero – perché all’inizio, fase sperimentale - non tutti i tribunali verranno autorizzati - e il presidente del tribunale, acquisite proprie informazioni e stabilita l’ammissibilità dell’istanza entro 30 gg., la inoltrerà al Ministero della giustizia per l’erogazione della somma richiesta. La non ammissibilità non sarà impugnabile.

Il Ministero della giustizia si rivale poi al recupero della somma anticipata.

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Gennaio 2016 11:43
 

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