01 Gennaio 2009 1. A fronte d’istanza non consensuale di separazione in presenza di minori, il giudice (presidente del tribunale) nell’emettere il provvedimento temporaneo ed urgente, non dovuto per la sola istanza dell’esponente, deve far riferimento soltanto agli elementi specifici risultanti provati dagli atti e dai documenti delle parti, nell’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli.
Fino al momento in cui i fatti non fossero accertati, ovvero in mancanza di elementi concreti e gravi, si chiede che il giudice utilizzi i poteri conferitigli dall’Ordinamento, non disponendo l’affido singolo (con esclusivo esercizio della patria potestà da parte dell’affidatario) ma quello congiunto o alternato nel rispetto della primaria esigenza per i minori di non vedere stravolto il loro ambiente naturale di crescita (quotidianità di entrambi i genitori, casa, quartiere, scuola, amicizie, ecc.), anche in vista del futuro rapporto fra i genitori dopo la separazione (affido alternato o congiunto). L’allontanamento di uno dei genitori può essere concesso, prima dell’eventuale acquisizione degli elementi di cui sopra, esclusivamente nei riguardi del proponente stante la sua dichiarata impossibilità nel proseguire la convivenza. In ogni caso verrà mantenuto il pieno esercizio della patria potestà da parte di entrambi i genitori e nel rispetto dello ius naturale del minore, ripartendo in modo paritetico i turni di affido dei figli e cercando di realizzare una situazione che attenui il trauma dei minori per la rottura della famiglia, evitando, o comunque riducendo al minimo, la privazione di uno dei genitori. Solo in tale modo si privilegia l’interesse dei figli garantendo la legittimità del provvedimento nel rispetto anche della Carta dei diritti del Fanciullo. 2. I provvedimenti temporanei ed urgenti, devono essere formulati in modo completo ed inequivocabile, tale da non ingenerare ulteriori conflitti per incertezze sulla loro applicazione. Evitare, per quanto possibile - considerate le esigenze pratiche di vita dei soggetti coinvolti - schemi rigidi inerenti ai tempi e ai modi della permanenza dei minori con i propri genitori. Dovrà essere garantito il diritto di visita in caso di malattia dei figli con obbligo di immediata comunicazione del fatto a carico del genitore in quel momento presente col minore, garantendo la valutazione dello stato di salute da parte anche dell’altro genitore. I provvedimenti urgenti e temporanei devono avere una durata massima stabilita (si suggerisce un anno per i casi più complessi) secondo la specifica natura del provvedimento, onde impedire la codificazione di una situazione che non garantisce i minori, ingerendo la concreta possibilità di assuefazione a situazioni ed abitudini di vita improprie, poi difficilmente modificabili senza traumi ai minori. In questa ottica va specificato il divieto di convivenza e/o promiscuità, anche solo di fatto, tra i figli ed altro partner dei genitori a salvaguardia della sensibilità e serenità dei minori (rischio di confusione dei ruoli genitoriali). Qualora ciò fosse disatteso, il fatto comporta l’immediato affido fisico dei minori all’altro genitore, divenendo fatto prevalente sulla definitiva individuazione dell’affidatario fisico, per l’eventuale decisione di un affido singolo e motivo di addebito d’ufficio nella vertenza in corso. 3) In vigore dei provvedimenti urgenti e temporanei entrambi i genitori devono essere coscienti, oltre che dei propri diritti ai rapporti frequenti e continui con i minori, anche dei relativi doveri nei riguardi degli stessi e dell’altro genitore, rispettando i turni di affido dei figli, corrispondendo l’eventuale contributo al mantenimento dei figli (secondo criteri prefissati ed unici per tutti i giudici del Tribunale che tengano conto dei livelli di reddito, del costo reale della vita, degli oneri dovuti al cambio di abitazione e del mancato godimento di beni comuni, delle modalità di affido disposte). La determinazione del mantenimento dei minori dovrà tenere presente, oltre a quanto sopra detto, di alcuni fattori economici dei singoli genitori: a. Alimenti 1. se ambedue i genitori producono redditi, gli alimenti non sono dovuti (essendoci la compensazione con i turni di affido congiunto o alternato); 2. se un solo genitore produce reddito, questi dovrà corrispondere all’altro genitore per i figli una somma pari a quanto riportato sulla tabella Istat regionale o provinciale, voce alimenti; b. Spese ordinarie e straordinarie 1. verranno ripartite tra i due genitori, se ambedue produttori di reddito, in proporzione al rispettivo reddito prodotto (reale o presunto); 2. se un genitore solo produce reddito, questi corrisponderà all’altro una somma non inferiore a lire 200.000 al mese. Resta fermo, comunque, che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, dovranno essere concordate in precedenza da ambedue i genitori e dovranno essere rendicontate fiscalmente. Per evitare abusi da ambo le parti, il Tribunale predisporrà una veritiera indagine tributaria per accertare i redditi non dichiarati da parte di uno o ambedue i genitori. Qualora ciò venisse meno, per entrambe le parti, le mancanze divengono fatti prevalenti sulla definitiva individuazione dell’affidatario fisico, per l’eventuale decisione di un affido singolo ed anche motivo di addebito d’ufficio nella causa in corso. 4) In vigore dei provvedimenti urgenti e temporanei questi devono essere rapidamente e duttilmente adeguati ogni volta sia richiesto dalle circostanze sopravvenute o comunque prima non valutate, eliminando l’attuale tendenza a considerarli sostanzialmente stabili fino alla sentenza. Gli stessi dovranno essere adeguati al comportamento dei genitori durante il procedimento. In particolare, dinanzi a lamentati e visibili segnali di eccessive pressioni psicologiche gravanti sui minori, dovrà essere compiuta, nel rispetto dell’età e della psiche dei bambini, una immediata indagine da parte di un CTU che riferisca entro 45 giorni sulla reale situazione riscontrata, proponendo concrete e rapide soluzioni idonee ad eliminare il problema. I servizi sociali pubblici –come i fatti hanno evidenziato- non sempre sono all’altezza di gestire con competenza ed equità situazioni difficili e prolungano solo i tempi dell’intervento. Le loro relazioni risultano pressoché inutili e spesso anche non veritiere. Il CTU va scelto a rotazione in un apposito elenco di professionisti – al passo coi tempi su queste delicate problematiche- e con un vissuto familiare non condizionante eventuali loro giudizi espressi sui singoli casi. Tali peculiarità sono auspicabili anche per assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari sempre più delegati (quasi sempre senza effettivi riscontri) dai tribunali a gestire in esclusiva questa delicata materia. E’ necessario, per attualizzare gli interventi, il coinvolgimento dei pedagogisti (sostituiti spesso dai pediatri) e dei sociologi. Il giudizio, anche in caso di non accoglimento, dovrà essere sempre valutato e motivato in tempi rapidi, limitando il ricorso a rigetti per “non competenza” e garantendo sempre l’individuazione della autorità competente, evitando così un eccessivo protrarsi della situazione a origine della richiesta. 5) I Magistrati, ai quali vengono affidate le cause, devono essere di grande esperienza e specifica competenza, con ruoli che consentano trattazione sollecita delle cause e prontezza di interventi straordinari. Sarà da evitare il ricorso a coloro che non possiedano tali requisiti (giudici onorari, prime nomine, ecc.) o che non garantiscano la chiusura del procedimento per prevedibili cambi di sezione e/o di sede, collocamento in pensione, ecc. A tal fine si dovrà provvedere di fatto all’istituzione di una sezione specializzata prevedendo la figura del giudice di famiglia 6) L’affido singolo, al termine del procedimento giudiziale, deve diventare pratica eccezionale e motivatissima, nella quale il non affidatario debba essere riconosciuto inadatto a svolgere il proprio ruolo attivo di genitore per fatti o atteggiamenti comprovati avverso i minori. Ritenere che una reale o presunta conflittualità personale tra i due genitori possa giustificare l’affido singolo rappresenta un grave e consueto errore. E’ provato come il ricorso ad un siffatto ed improprio affido non faccia altro che incrementare detta conflittualità, statuendo una situazione di forte disparità che vede un genitore prevalere sull’altro soprattutto agli occhi dei figli con trasferimento di gran parte della conflittualità direttamente sui minori. Per quanto sopra, l’affidamento, di norma, dovrà essere alternato o congiunto, distinguendo in quest’ultimo caso l’affido fisico (residenza dei minori) da quello tutelare. Il primo dovrà preferire comunque la conservazione della zona di residenza prima della separazione e qualora uno dei genitori scelga di trasferirsi altrove, non per oggettive situazioni che si sarebbero create anche se la separazione non fosse avvenuta, si opterà per l’altro genitore. L’affido fisico dovrà essere specificato ogni volta non risulti applicabile il criterio dell’affido alternato per eccessiva distanza tra le residenze, per l’impossibilità di reperire adeguata sistemazione, per altre presenze contrastanti il benessere psicofisico e affettivo dei figli. L’affido tutelare di tipo congiunto potrà trovare nel giudice tutelare adeguati mezzi per superare le controversie che insorgessero sulla conduzione di vita dei minori. Ribadendo il concetto base sul quale impostare tutti i provvedimenti, ovvero che in nome dell’interesse effettivo dei figli si può e deve imporre anche dei sacrifici ai separandi, va eliminato l’attuale concetto punitivo del non affidatario che viene di fatto esautorato della patria potestà e sottratto ai minori, elidendo un loro diritto naturale, riconosciuto anche dalla Carta dei diritti del Fanciullo. Associazione Genitori Separati
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