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Giovedì 30 Luglio 2026 17:43

Cari nonni, per fortuna ci siete voi,

mentre le istituzioni vi trascurano!


di Ubaldo Valentini*


Il ruolo insostituibile dei nonni nella crescita dei figli con genitori non più conviventi.

La storia ci insegna che i nonni sono sempre stati fonte di saggezza per la società e una risorsa, non solo educativa, per i nipoti, oggi sempre più coinvolti nella conflittualità tra i genitori, che lascia in loro un segno indelebile. Le istituzioni, però, non hanno mai preso seriamente in considerazione il ruolo insostituibile, nell’economia gestionale dei genitori non più conviventi, di queste figure, chiamate assai frequentemente a sostituire una genitorialità evanescente e scarsamente attenta ai bisogni dei minori, talvolta costretti a vivere la vita della strada, con tutti i rischi che ciò comporta e di cui la società ne sta pagando le conseguenze.

La famiglia, nella cultura odierna, non è più una testimonianza di vita da tramandare, ma una corsa verso quell’attimo fuggente che ci prospetta paradisiache mete, che mai, poi, raggiungeranno la sperata realizzazione. Siamo in presenza delle famiglie allargate, molto allargate e sempre, fondamentalmente, instabili, che mettono al centro non i minori, ma le loro volubili esigenze e la ricerca di una momentanea felicità.

L’incertezza dell’adulto provoca solo instabilità caratteriale nel minore, che, spesso, preferisce la strada e la piazza come guida per sé, ma non i genitori. L’esempio dell’adulto (genitori e loro contesto affettivo) diventa un peso, perché il minore si sente escluso dai loro veri interessi affettivi perchè assorti nell’ardua difesa delle loro libertà personali, che escludono la preminenza del figlio nel suo interesse esistenziale. Il minore, nel fuggire dal riferimento ai genitori e da un mondo che avverte come nemico, perchè è indifferente alle sue esigenze esistenziali, si perde nei fantasmi sociali, che dovrebbero salvarlo dal profondo disagio in cui è costretto a vivere per la mancanza di validi riferimenti etici e affettivi.

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Venerdì 24 Luglio 2026 10:44

Oltre tutto, è questione di giustizia sociale


Nell’affido dei figli, dopo la fine della convivenza dei genitori, è importante riportare la correttezza nelle determinazioni economiche, quali l’assegno di mantenimento per i figli, specificando quali spese vanno considerate come straordinarie, da rimborsare al collocatario nella misura del 50%. Ciò è un dovere a cui non possono sottrarsi i magistrati chiamati a deliberare sull’affido dei minori e, in particolare, chiamati a quantificare l’entità dell’assegno di mantenimento, che il non collocatario dovrà versare all’altro, e determinare quali spese straordinarie dovranno essere ritenute rimborsabili. Temi, questi, che sono alla base della conflittualità genitoriale e la cui equità va garantita sempre, proprio per ridurre i motivi di contrasto tra i genitori, che finiscono, di fatto, per compromettere la stessa crescita dei figli, sia per eventuali abusi del genitore più forte, quello collocatario – che, forte della collocazione dei figli presso di lui (circa il 94%), per sbarazzarsi della presenza paterna (che è anche un fastidioso controllo), può animarsi per metterli contro l’altro genitore, provocandone il rifiuto – sia per palesi ingiustizie nelle condizioni di affido, che si risolvono, in concreto, con l’effettiva estromissione di un genitore dalla vita dei figli, con tutte le nefande conseguenze che tutti conosciamo e sperimentiamo nella quotidianità.

Un iniquo affido, conflittuale e discriminatorio, incrementa l’abbandono dei minori a sé stessi, senza alcun controllo da parte di ambedue i genitori, e non fornisce ai figli l’opportunità del confronto con l’adulto. Viene meno, nella quasi totalità dei casi, la fiducia nel genitore, che può aiutare, concretamente, i figli nei momenti gioiosi, ma, soprattutto, difficili, cioè, viene a mancare un fondamentale punto di riferimento proprio nel momento in cui questa presenza diventa indispensabile e la cui privazione lascerà dei segni indelebili nella personalità dei minori coinvolti. C’è da chiedersi se la società si sia mai chiesta, senza scusanti, perché oggi c’è tanta violenza nei minorenni adultizzati dalla strada e perché proliferano, con tacito silenzio dei genitori, numerose e pericolose baby-gang, che rendono instabile la stessa vita sociale.

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Giovedì 16 Luglio 2026 17:02

Fondamentale è garantire l‘equo

mantenimento genitoriale dei figli


La questione economica, da tutti ora sottovalutata ora “demonizzata”, nell’affido dei figli, dopo la fine della convivenza dei genitori, resta di fondamentale importanza per contenere la naturale conflittualità genitoriale quando termina un amore e un progetto familiare e/o esistenziale.

La chiarezza nella determinazione delle somme imposte a ciascun genitore per la crescita dei figli non può essere sottaciuta, tenendo presente che, spesso, a pagare è solo il genitore non collocatario, ovvero il padre nel 94% dei casi. L’altro genitore usufruisce della casa familiare (della quale, generalmente, finisce per pagarne il mutuo soltanto il genitore estromesso dai figli e nella quale l’assegnatario, di fatto, può ospitare stabilmente il compagno o la compagna di turno, anche se i figli, spesso, contestano queste presenze estranee in casa), beneficia del rimborso delle spese straordinarie determinate in base ad un protocollo fatto tra giudici e il locale ordine degli avvocati, con valore solo indicativo, ma non vincolante, perché i magistrati applicano le leggi deliberate dal Parlamento, ma non gli accordi contenuti in documenti non vincolanti, scritti dai giudici stessi e dagli avvocati.

Il genitore collocatario, inoltre, beneficia pure di un cospicuo assegno di mantenimento per i figli – talvolta inspiegabile, sproporzionato e ingiustificato – che è sostenuto solo dall’altro genitore – mentre la Costituzione e le leggi parlano di un dovere per ambedue i genitori; percepisce, poi, il 100% dell’assegno unico universale, mentre la legge ricorda che, in presenza di separazione dei genitori, va ripartito al 50% a genitore e, circostanza non di poco conto, può ricevere, come genitore separato convivente con i figli, vari sussidi e contributi economici statali o gestiti dagli enti locali o distribuiti attraverso la Caritas e/o i tanti organismi religiosi, quali, ad esempio, almeno nelle province intorno a Milano, La Società di San Vincenzo de' Paoli. Somme, comunque, sempre pubbliche, che dovrebbero essere comunicate al genitore non collocatario, a cui viene imposto il mantenimento dei figli ed i cui importi dovrebbero essere divisi al 50% tra padre e madre.

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Giovedì 16 Luglio 2026 16:57

Alla Corte d’Appello di Milano


Sui minori succede anche questo!


Un padre è in carcere per le denunce di violenza sessuale (mai documentate) della ex-compagna e madre di tre figli, che, ora, con la sua carcerazione, sono stati affidati ai nonni paterni, con i quali, dopo l’abbandono della madre, vivono da oltre dieci anni assieme al padre, che, lavorando giorno e notte, prima della carcerazione provvedeva al loro mantenimento, poiché la madre si è sempre rifiutata di contribuire al mantenimento per i minori, stabilito dal Tribunale di Lecco, tanto che è stata penalmente condannata, in via definitiva, ma continua, imperterrita, a non pagare. Non solo. Il reddito dichiarato è un reddito controllato, per non essere sottoposto ad esecuzione (pignorato) dal padre dei suoi figli e dai tanti suoi creditori, e copre appena il canone di locazione della casa in cui vive, forse, con tanti amici.

Stando all’ostentato tenore di vita e ai possibili contributi extra (alcuni tracciabili) come madre separata, ma mai convissuta con i figli dopo il loro abbandono, tanto da avanzare anche la richiesta che vengano dati in adozione o collocati in comunità per essere sollevata dal dover versare loro il mantenimento, la signora, inoltre, beneficia indebitamente anche del patrocinio a spese dello Stato e può, così, denunciare tutti, tanto paghiamo noi contribuenti.

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Lunedì 06 Luglio 2026 09:33

L’affido paritario va sempre richiesto

e preteso, anche dai propri legali!


Con il passare del tempo, la questione affido dei minori quando viene meno la convivenza dei genitori è sempre più complessa per le indebite interferenze delle consolidate lobby che condizionano (meglio sarebbe dire determinano) le decisioni della giustizia, succube dei servizi sociali e incapace a far valere il principio delle pari opportunità genitoriali, tenendo presente che le competenze genitoriali del padre sono cambiate da anni e sempre più evidente la sua attenzione ai bisogni esistenziali dei figli e, spesso, anche più adeguato della madre a crescerli ed educarli.

La giustizia non sempre è tale e, sovente, si dimostra ingiusta e discriminatoria proprio del genitore indispensabile per la formazione, nei figli, di una personalità serena e rispettosa degli altri, a causa degli ancestrali pregiudizi dei giudici, ma non solo, e del variegato e occulto mondo femminile che, a causa di evidenti condizionamenti culturali, imposti dai ben foraggiati (con soldi pubblici) centri antiviolenza e, ancora più grave, supportati dalla mancanza di una ferrea difesa del legale del padre.

Oggi c’è uno spiccato malessere dei genitori non più conviventi, con conseguenti ricadute sui figli stessi e la condivisione della genitorialità è affidata, prevalentemente, ai tribunali. Ci si dimentica, da parte degli organismi tutelanti i minori, che il superiore interesse dei figli viene prima dei diritti personali del singolo genitore, che, di solito, si dimentica dei doveri che derivano dalla loro nascita e che tali doveri – piaccia o meno -, come pure i diritti di ciascun genitore, vengono prima delle proprie libertà.

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Giovedì 02 Luglio 2026 16:43

L’inutilità delle tardive relazioni dei servizi sociali


Avv. Francesco Valentini*

I servizi sociali, nati come risposta alle difficoltà socio-economiche di molte persone, avrebbero dovuto aiutare i cittadini indifesi a far valere i propri diritti. Con l’entrata in vigore della legge sul divorzio, questo istituto ha acquisito particolare rilevanza sociale, e non solo, nella tutela dei minori quando, cessata la convivenza dei genitori, i figli vengono affidati e/o collocati presso un genitore che, in realtà, la scelta ricade sempre sulla madre con una prassi che rasenta la discriminazione del padre.

I figli non sono soggetti che vanno sempre e comunque protetti dai tentativi (quasi sempre riusciti) del genitore più forte perché protetto dalle istituzioni a prescindere dalle sue capacità educative nella realtà quotidiana e delle impellenti esigenze dei minori stessi. Il supporto degli assistenti sociali ai giudici è finito per trasformarsi in un incontrollato potere che nei fatti si sostituisce al loro potere decisionale anche nella gestione dell’affido stesso. Nulla da ridire se il loro operato fosse imparziale, competente e non prevenuto ideologicamente, cioè predisposto per la imparziale tutela del minore, ricordandosi, però, (e ricordandolo anche ai giudici compiacenti) che le decisioni sui minori devono essere prese solo dal giudice, sentiti i genitori e la scuola, il quale non può delegare il servizio sociale a sostituirlo nell’applicare la legge. Spetta al giudice disporre soluzioni sull’affido mentre il compito dell’assistente sociale, proprio per la sua formazione culturale e competenza professionale, resta esclusivamente quello di informarlo con imparzialità sulla realtà socio-psicologica del minore da affidare e dei suoi genitori. Il giudice applica la legge disposta dal Parlamento e non può interpretarla, al limite della legalità, sostituendosi con proprie disposizioni quali protocolli o tacite prassi non previste dal codice civile, quale, ad esempio, la collocazione prevalente dei minori presso un genitore e, guarda caso, sempre presso la madre, la quale, consapevole della sua della posizione prevalente con i figli, si sente autorizzata anche a non rispettare le disposizioni del tribunale e di indurre i minori a rifiutare il genitore non più convivente ma, in compenso, obbligato ad esborsi economici immotivati e, quasi sempre, per la maggioranza dei padri anche insostenibili.

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Giovedì 02 Luglio 2026 16:40

Centri estivi gratuiti e programmati

con i genitori separati


Ubaldo Valentini *

I centri estivi sono nati, negli anni sessanta, come momento di aggregazione sociale dei minori nel periodo delle vacanze estive per iniziativa di alcuni amministratori locali e pedagogisti che intendevano valorizzare il lungo periodo delle vacanze scolastiche estive come momento propositivo e formativo per una aggregazione allargata e motivata tra coetanei. La famiglia estesa, a partire dagli anni della ricostruzione, cede il posto a quella nucleare, composta, di solito, dai due genitori e i figli. Oggi, si sta affermando la famiglia allargata poiché quando finisce la convivenza dei genitori nasce un mondo di convivenze allargate sia perché i figli seguono i nuclei familiari dei genitori, instabili nella loro incerta o precaria convivenza. La maggior parte degli odierni bambini hanno rapporti problematici con il genitore non collocatario e l’affido paritetico, unica via percorribile per garantire la bigenitorialità e l’attenuazione delle immancabili tensioni conseguenziali alla fine della convivenza.

L’istituzione dei centri estivi gestiti direttamente dai comuni è stata una vera e propria rivoluzione sociale e culturale con la quale si afferma che la cultura non può essere relegata solo alle aule della scuola poiché anche il luogo di gioco e del tempo libero è parte della cultura e della formazione dell’individuo in tenera età. I genitori lavorano, i nonni, sempre più vecchi, non vivono più con loro, i minori, con genitori non più conviventi, spesso sono seguiti da un solo genitore, quello collocatario che, purtroppo, talvolta non ha una visione moderna e dinamica dell’educazione dei figli e non sempre valuta la possibilità che non debbano essere i figli ad educare i genitori a fare i genitori e che la genitorialità viene prima di qualsiasi altra esigenza di libertà dell’adulto.

L’altro genitore, dopo la fine della convivenza, resta una risorsa e non è un baluardo da demolire agli occhi dei figli. Su tali basi non si possono educare i figli e garantire un futuro meno traumatico alla società del domani. I minori, con la scuola chiusa, restano in balìa di sé stessi, vivono nella strada senza alcun controllo, incrementando le baby-gang e la criminalità giovanile, compresa quella riconducibile ai figli di seconda generazione, e nessuno insegna loro che l’eticità si acquisisce praticandola nella quotidianità dove la presenza dell’adulto è indispensabile. I centri estivi divengono pertanto una esigenza che va regolamentata seriamente dagli enti locali e da tutti coloro che a vario titolo operano nel mondo giovanile.

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Venerdì 12 Giugno 2026 08:55

La donazione della casa alla ex

non esclude l’assegno divorzile


Molti separati sono convinti che lasciare la casa e/o altro immobile alla ex li esoneri dal versare l’assegno di separazione e l’assegno divorzile. Ma è realmente così? No, perché lasciare la casa coniugale e altri beni mobili e immobili alla moglie da cui ci si separa non libera in modo automatico il marito dal pagamento dell’assegno divorzile. L’assegno di separazione per l’ex moglie è finalizzato a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. L’assegno divorzile, invece, ha natura assistenziale, perequativa e compensativa e viene riconosciuto all’ex coniuge solo se non è economicamente autosufficiente cioè non è in grado a mantenersi da solo.

La donazione dell’immobile in sostituzione dell’assegno di separazione e/o divorzile richiede che ci sia lo specifico accordo scritto tra gli ex coniugi assistiti da un legale per garantire che la donazione dell’immobile risulti una tantum in sostituzione del mantenimento durante la separazione e, in futuro, dell’assegno divorzile se spettante. La moglie deve accettare e sottoscrivere l’accordo con l’esplicita rinuncia a qualsiasi pretesa economica conseguente allo stato di coniuge.

La donazione dell’immobile, anche quando accettata dalla moglie, di per sé non preclude il diritto all’assegno divorzile che sarà valutato solo al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché l’assegno di separazione riguarda il presente e non è proiettabile sulla fine degli obblighi derivanti dal matrimonio, cioè il divorzio che, invece, pone a carico del coniuge più facoltoso specifiche obbligazioni per il contributo della coniuge alla famiglia durante il matrimonio e se dimostra l’impossibilità ad avere redditi adeguati per vivere.

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