Valle d'Aosta

Entra

Chi è online

 4 visitatori online

Statistiche


TOTALE VISITE : 1418596

Login



Ultime notizie

5 per mille
Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

PDF Stampa E-mail
Lunedì 11 Agosto 2025 08:25

La coordinazione genitoriale non è praticabile


Considerazioni in risposta all’intervista dell’avv. Alessia Arcangeli, rilasciata al giornalista Umberto Maiorca di “Perugiatoday”, del 5 c.m., con il titolo: “Famiglie in conflitto: come la coordinazione genitoriale può fare la differenza”, formulate dall’avv. Francesco Valentini del direttivo “Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori aps”. Il coordinatore genitoriali è un espediente per non affrontare le vere ragioni della conflittualità genitoriali.

L’art. 473-bis.26 c.p.c. prevede che, su istanza congiunta delle parti, si possa nominare, in base all’art. 68 c.p.c., uno o più “ausiliari”, scelti tra gli iscritti all'albo dei c.t.u., o al di fuori dell'albo, se vi è accordo tra i due genitori, “per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”.


Sulla carta tutto buono e tutto bello, ma, nella realtà, le cose sono ben diverse, lo sappiamo tutti, poiché le controversie nell’affido dei minori alla fine della convivenza si risolvono quando c’è una profonda e monitorata competenza dei c.d. tecnici o “ausiliari”, che non è garantita dalla sola iscrizione ai tanti “pilotati” album a disposizione del tribunale: nomi che gravitano sì attorno al tribunale, ma non sempre eccellenti per documentata carenza di esperienza sulle problematiche genitoriali e su quelle minorili, talvolta anche privi delle più elementari competenze professionali certificate.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Giovedì 31 Luglio 2025 09:27

Cassazione, finalmente


Validi gli accordi economici dei coniugi


fatti prima della separazione e divorzio


Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione riconosce la validità degli accordi economici (patti prematrimoniali) che i coniugi avevano sottoscritto prima della separazione e/o del divorzio. Un piccolo passo avanti per l’ammissione dei c.d. patti prematrimoniali, così come avviene in molti stati europei.

La Cassazione, con questa ordinanza, fa chiarezza sugli accordi sottoscritti da ambedue i coniugi prima o durante il matrimonio per regolarizzare i loro rapporti economici in caso di separazione e divorzio. La Suprema Corte, pertanto, con questo rivoluzionario riconoscimento, contribuisce a rendere meno traumatica e conflittuale la fine della convivenza, a beneficio dei coniugi e dei loro figli, sempre coinvolti nei loro litigi, ma vuole dire anche meno soldi sperperati per le parcelle dei legali e per le consulenze effettuate tramite Ctu, meno discrezionalità a giudici e servizi sociali (che si intrufolano su questioni non di loro pertinenza e, spesso, condizionano i giudici per la mancata fedeltà nel riferire le fonti reddituali dei due coniugi) e si riduce pure la conflittualità genitoriale.

Nello specifico, l’ordinanza segna, in modo definitivo, la fine del tabù giuridico sugli accordi economici, prematrimoniali o matrimoniali, sottoscritti congiuntamente dai coniugi proprio per contenere possibili diatribe e conflittualità che, spesso, scaturiscono dalla separazione e divorzio, non sempre congiunti, creando pericolose situazioni di danno ai figli, soprattutto se minori. Perdurava ad esistere la convinzione che qualsiasi accordo economico stipulato in previsione di una eventuale crisi coniugale non poteva essere considerato valido, perché avrebbe incentivato la rottura dell’unione matrimoniale, cioè che il non riconoscimento degli accordi economici avrebbe condizionato lo scioglimento del matrimonio. In concreto, si riteneva che il timore delle scelte discrezionali dei giudici sulle questioni economiche avrebbe trattenuto i coniugi a dichiarare la fine della convivenza. Tali accordi, secondo i giudici, erano ritenuti illegittimi per “illiceità della causa”, perché, con la spartizione preventiva del patrimonio, avrebbero potuto favorire la rottura del matrimonio.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Mercoledì 30 Luglio 2025 12:41

Indurre i figli a rifiutare il padre è reato, sempre!


Nel reato di "maltrattamenti in famiglia" e “sottrazione di minorenni” (artt. 572 e 574 c.p.) rientra anche la pratica, divenuta oggi ordinaria e intollerabile, del genitore collocatario/affidatario, che, approfittando della sua posizione genitoriale egemone, induce il figlio a rifiutare l’altro genitore, quasi sempre il padre. Una consuetudine, questa, che provoca danni psicologici devastanti sul minore e il codice penale, se il comportamento genitoriale è intenzionale e reiterato – e lo è quasi sempre, perché indotto (c.d. ex plagio) dal genitore convivente con il figlio - prevede per lui drastiche conseguenze penali.

Secondo la Cassazione, il reato c’è ogni qualvolta che questo atteggiamento procura una frustrazione dei diritti altrui ed è finalizzata “ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole” (Cassazione penale, sez. II, sent. n. 47882/2023 del 30.11.2023).  La sentenza, inoltre, specifica che questo atteggiamento rientra anche nella fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La legge va integralmente applicata e non si può ricorrere alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 388 e 131 bis c.p.).

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Mercoledì 30 Luglio 2025 12:31

Presentato un progetto di legge contro il diffuso reato


Manipolazione psicologica e mentale da parte

di sette e psicosette


avv. Francesco Valentini*

E’ stata presentata in Senato una importante proposta di legge (n. 1496) per contrastare il reato di manipolazione psicologica e mentale delle persone fragili e, di conseguenza, facilmente vulnerabili, da parte di sette e delle psicosette, che li riducono in uno stato di sudditanza psicologica e, in particolare, economica, vero fine dell’attività di queste organizzazioni formatesi esclusivamente per sfruttare la debolezza psicologica di molti individui in difficoltà. Il disegno di legge introduce nel codice penale l’art. 613-quater, rubricato la Manipolazione mentale, per boicottare la dipendenza psicologica o fisica degli adepti di sette e/o psicosette che limitano in modo devastante l’autonomia del soggetto, ad arte coinvolto, distruggendogli qualsiasi autonoma e libera decisione, cioè la capacità di discernimento.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Venerdì 25 Luglio 2025 09:15

Cassazione civile, ordinanza n. 14358/2025


Nuova convivenza ed assegno alla moglie


Non c’è pace e unanimità tra le varie sezioni della Cassazione sul mantenimento dell’ex-moglie ed ora si torna a specificare (1a sez.) che nemmeno la nuova convivenza stabile da parte dell’ex-coniuge fa cessare completamente il diritto all’assegno di mantenimento, ma occorre, caso per caso, una valutazione complessiva del giudice sulla situazione economica delle parti e sul ruolo avuto da ciascun coniuge durante il matrimonio (Cassazione, ordinanza n. 14358 del 31.05.2025), potendo essere giustificata l’erogazione dell’assegno divorzile anche dopo la nuova unione di fatto. La Suprema Corte ha ribadito che la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta, in modo automatico, la revoca dell'assegno divorzile e che il coniuge felicemente convivente può avanzare pretese economiche all’ex coniuge anche quando la relazione affettiva è consolidata e, di fatto, autonoma.

Ma non è così. Il primo amore ti condiziona anche la vita futura. L’importante è pagare, sempre, anche quando i redditi dichiarati potrebbero essere falsi, perché parte del lavoro viene fatto a nero e perché la convivenza, di fatto stabile, chiude definitivamente il rapporto antecedente il divorzio, purchè non sia palese l’apporto economico alla famiglia da parte del richiedente o beneficiario dell’assegno di separazione e/o divorzile.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Venerdì 25 Luglio 2025 09:12

Valle d’Aosta: elezioni regionali di settembre


Pretendere, dai futuri eletti in Regione,

regolamento e trasparenza dei servizi sociali


Il canto del cigno, abitudinario in vista delle elezioni, siano esse nazionali o riguardano il rinnovo degli enti locali, incanta solo chi non vuole vedere, nel sociale, la realtà dei fatti, palesemente discriminatori, e, spesso, anche conseguenza di scarsa preparazione professionale degli operatori, molto sensibili più alle convenienze di potere e alle lobby di cui sono circondati, che ai reali bisogni dei cittadini. Il tema, di conseguenza, dell’affido dei figli e dei tanti contributi economici elargiti al genitore collocatario senza troppe regole e controlli pubblici, non vengono presi in considerazione dai politici valdostani a cui compete l’obbligo di vigilare sull’amministrazione dei soldi pubblici dati, molto spesso, a totale discrezione dei tanti operatori del servizio sociale che sono più propensi (forse, ispirati dall’assessorato) a cantare le proprie illusorie virtù, piuttosto che a fornire risposte chiare ed oggettive e fattive ai numerosi problemi legati alla fine della convivenza dei genitori e all’affido dei figli, che in Vda, è bene ripeterlo, riguarda circa il 65% dei genitori con figli.

Come si può ignorare – volutamente - il negato primato di questa regione per i suicidi di padri espropriati dei propri diritti genitoriali e emarginati dal contesto sociale, il cui primo padre suicida italiano è stato il prof. Antonio Sonatore, il cui disperato gesto continua ad essere ritenuto, dai politici e dalla società ovattata locale, una vergogna per la vallata, mentre il 7 aprile, giorno di Pasqua, in cui si è dato fuoco davanti al tribunale di Aosta, perché privato della possibilità di frequentare la propria figlia, è il giorno internazionale per ricordare, in sua memoria, tutti i padri a cui era stata vietata la presenza dei figli e che si sono tolti la vita.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Giovedì 17 Luglio 2025 10:37

La convivenza e soldi a fondo perduto!


Avv. Francesco Valentini*

I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro costituiscono l’esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione (Cassazione civile, sez. 3a, ord. n. 11337/2025 del 30.04.2025).

Tante persone, durante la convivenza, hanno provveduto, oltre al mantenimento della convivente e dei figli, spesso disoccupata, a pagare l’intera rata mensile del rateo del mutuo per la casa di proprietà della stessa, provvedendo alla ristrutturazione e all’arredamento dell’appartamento, pagando totalmente le utenze, sostenendo, spesso, spese sanitarie della compagna e dei suoi figli, acquistando l’autovettura intestata alla compagna. Talvolta il convivente ha pagato perfino costosi viaggi di svago.

Terminata la magica atmosfera della convivenza, che può durare anche molti anni, arriva la fine dell’amore e si fa un doveroso bilancio economico della convivenza, soprattutto quando controparte non contribuiva alla gestione della famiglia. Ci si accorge, quando si conservano ancora i documenti fiscali, che, nel corso della convivenza, le somme messe a disposizione della nuova famiglia sono consistenti. Frequentemente, gli investimenti vengono fatti su beni mobili e immobili intestati alla controparte e, essendo non andata a buon fine la convivenza, dovendo affrontare la costituzione di una possibile nuova famiglia, viene spontaneo pensare ad una restituzione delle somme elargite unilateralmente durante la convivenza. Qualcuno ha riottenuto tutto quello che aveva pagato, non strettamente necessario per la convivenza, mentre alcuni tribunali hanno imposto la restituzione di somme irrisorie rispetto a quelle elargite alla nuova compagna. Altri, invece, non hanno concesso nessuna restituzione delle somme versate dal convivente su strutture di proprietà della compagna.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail
Venerdì 11 Luglio 2025 11:11

Proponiamo la lettura del volume:


Nell’interesse superiore del minore

Autore: Gaetano SQUASI


Questo libro non è un saggio tecnico né un manuale giuridico o psicologico. L’autore non è un terapeuta, né un avvocato. È semplicemente un uomo che, nel corso della propria vita, ha incontrato il dolore della crisi familiare, attraversando un’esperienza che oggi accomuna milioni di uomini nel mondo.

Da quel dolore è nato questo libro, che prende la forma di una raccolta di racconti allegorici e fantastici, capaci di dare voce a emozioni spesso difficili da esprimere a parole.

I racconti tracciano, in forma simbolica, il percorso di chi si trova a vivere il "calvario" della separazione e della giustizia familiare, con tutte le sue storture, i suoi paradossi e le sue ferite invisibili.
Al centro c’è il tema dell’interesse superiore del minore”, troppo spesso invocato come formula vuota o usato per legittimare decisioni arbitrarie e contraddittorie.

L’opera non offre risposte o soluzioni, ma accompagna il lettore in un viaggio umano e autentico, dove il dolore si trasforma in narrazione fantastica, e la sofferenza trova finalmente una forma nuova per essere raccontata e compresa.

E-book, nato dall’esperienza personale ma costruito in una forma narrativa e simbolica, che affronta in modo inedito i temi più profondi e laceranti della giustizia familiare.

Non è un saggio, né una denuncia tecnica, ma un racconto onirico e allegorico — con un linguaggio emotivo, talvolta dissonante — che mette a nudo la frammentazione dell’identità, l’ingiustizia vissuta da dentro, l’effetto del silenzio istituzionale.

Scarica gratuitamente l’e-book (PDF):  https://bit.ly/4eFLOHD

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 3 di 69

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information