Lunedì 24 Giugno 2024 15:49 |
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Lunedì 24 Giugno 2024 11:41 |
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Separazioni: centralità delle problematiche minorili
di Ubaldo Valentini
Le problematiche psico-sociali dei figli dei separati devono avere il dovuto spazio nelle problematiche socio-politiche e culturali della società italiana e soprattutto in una regione che da sempre si è distinta per avere la percentuale più alta di genitori non conviventi e dove sono tangibili i fenomeni della devianza giovanile, l’abbandono scolastico e il suicidio di un genitore (il padre) dinnanzi a difficoltà ritenute insormontabili nella gestione della separazione e al diniego dei diritti paterni per colpa di un affido dei figli sempre umiliante il padre e volutamente sbilanciato verso gli interessi economici materni.
In Italia il 94% dei figli al termine della convivenza dei genitori sono affidati/collocati alla madre che li gestisce a suo piacimento e discrezione, poiché la collocazione prevalente presso di lei, in concreto, corrisponde all’affido esclusivo poiché quando vengono denunciati i suoi abusi sui figli, il padre viene quasi sempre dissuaso dal farlo dalle forze dell’ordine (e pure dal proprio legale) in nome di una farisaica prospettiva che le cose cambieranno se non ci sarà la guerra dei diritti, come se l’essere genitore non sia un diritto naturale e non una concessione della controparte e delle istituzioni.
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Lunedì 24 Giugno 2024 11:34 |
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Le variegate e indelebili violenze sui minori
Quando si parla di violenza sui minori si pensa subito alle violenze sessuali e a quelle fisiche, i c.d. maltrattamenti, che possono avvenire nel contesto familiare, scolastico e in quello amicale e del tempo libero. La violenza familiare è difficile da individuare per il clima di omertà che circonda i componenti del nucleo e per il timore nei minori, spesso giustificato, che la denuncia possa rendere ancora più pesante la propria condizione esistenziale per le inevitabili conseguenze punitive che una siffatta denuncia provocherebbe nei responsabili di tali gesti.
Assoluta l’omertà sulla violenza sessuale che vede i minori vittime di abusi di cui, purtroppo, troppo spesso nemmeno la famiglia sospetta a causa delle relazioni interne rese labili dalla scarsa e significativa compresenza partecipata alla vita del nucleo familiare e dal mancato dialogo genitori-figli e dalla scarsa propensione dei minori ad aprirsi con i fratelli e le sorelle. Una certa rilevanza ha pure la scarsa predisposizione e/o educazione dell’adulto a considerare il minore come una persona con tutti i suoi diritti e con tutte le sue esigenze che vanno rispettate, sempre, altrimenti si genera in lui un profondo senso di sfiducia nel proprio contesto abituale e preferisce, senza alcun controllo, il ricorso agli amici, talvolta anche loro molto problematici verso il mondo che li circonda. Si crea, in questo caso, una situazione pericolosa e deviante di cui oggi poco si parla e sulla cui origine quasi mai si effettuano valutazioni scientifiche approfondite. La incapacità di rapportarsi in modo corretto con i figli e i minori in genere è un vero e proprio problema sociale a cui devono dare una risposta anche le strutture preposta alla tutela dei minori e al controllo delle capacità genitoriali.
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Venerdì 07 Giugno 2024 10:13 |
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I minori: con rispetto e senza pregiudizi
Con il pregiudizio non si garantisce la tutela dei minori nei vasti e complessi procedimenti legati al loro affido, dopo la fine della convivenza dei genitori, perché, senza la certezza delle pari-opportunità genitoriali, non ci può essere la bigenitorialità e la cogenitorialità da tutti invocata, ma, con altrettanta fermezza, ignorata anche da parte di chi dovrebbe imporla. Se, poi, tra i figli ed i loro genitori, subentrano le istituzioni con la pretesa di gestire la conflittualità genitoriale - ricorrendo a prassi del tutto discriminatorie nei confronti del padre, così come da decenni vanno predicando associazioni di genere e la miriadi di centri antiviolenza, che, di fatto, sponsorizzati dai sevizi sociali - finiscono per imporre tesi quasi mai supportate da riscontri oggettivi e senza, quasi mai, porsi il problema del fatto che scelte inique sono fuorvianti per l’equilibrio psico-fisico subite dai minori con l’allontanamento forzato della figura paterna e sono la fonte della loro mancata fiducia nelle istituzioni e, di conseguenza, sono la reale causa della scelta della illegalità come evasione e come ribellione ai comportamenti a cui sono sottoposti, che sono ritenuti da loro inaccettabili.
Ascoltiamo i minori e ci renderemo subito conto che la via intrapresa da decenni (triangolazione tribunale, servizio sociale e il mondo delle cooperative sciali) non avrà gli sperati successi, perché c’è un totale scollegamento tra minori e i loro genitori, servizi psico-sociali del territorio, i centri antiviolenza, che sono finiti per essere la fonte di discordia e manipolatori di consensi, troppo spesso, minorili per assistere persone che sono fonte di contributi pubblici in base alle campagne pubblicitarie di volta in volta programmate.
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Venerdì 31 Maggio 2024 17:57 |
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Centri estivi sì, ma dopo le ferie con i genitori
Con la sospensione dell’attività scolastica, nel periodo estivo si pone, puntualmente, il problema del sostegno alle famiglie impegnate nelle attività lavorative, soprattutto quando i genitori non possono contare sull’aiuto dei nonni o di altri familiari. I centri estivi sono la soluzione più gettonata perché è una attività a carattere educativo, ludico-aggregativo, rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni e, in alcuni centri, protratta anche fino a 17 e sono gestiti dagli enti locali, dalle c.d. cooperative sociali, emanazione, sovente, della politica, dalle parrocchie e, in alcuni casi, dalle stesse scuole, con la collaborazione dei genitori. La durata del singolo ciclo è di due settimane, esclusa la domenica; il periodo va dalla chiusura della scuola fino all’inizio di agosto e i costi, compreso il pranzo, variano da gestore a gestore e l’ente pubblico chiede l’Isee per calcolare la retta da pagare all’atto dell’iscrizione al centro. In alcuni casi di criticità economica della famiglia, con sempre maggior frequenza, l’ente locale crea uno specifico fondo per pagare la quota di iscrizione, in parte o totalmente, e, se uno si assenta per più giorni consecutivi, gli organizzatori rimborsano, in proporzione, i giorni di assenza.
Questa risorsa socio-educativa, perché tale è se gestita con professionalità da animatori competenti e con il reale controllo dell’ente organizzatore, integra la socializzazione dei minori, ampliando la sfera delle loro relazioni amicali e permette loro di stare a contatto con l’ambiente e svolgere attività ludico-culturali che difficilmente troverebbero spazio nella programmazione scolastica annuale.
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Venerdì 24 Maggio 2024 15:35 |
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Si deve essere genitori dei propri figli
anche quando finisce la convivenza
avv. Francesco Valentini *
Non è facile garantire ai figli la presenza costruttiva dei genitori dopo la fine della loro convivenza. Il conseguenziale affidamento dei minori è quasi sempre traumatico per un insieme di concause che potrebbero essere rimosse con facilità dai genitori se i figli fossero al centro degli interessi affettivi di chi li ha chiamati alla vita, senza il loro consenso, e se le diatribe degli adulti, quasi sempre economiche e di infedeltà, venissero affrontate nel rispetto dei diritti sanciti dal codice. Le stesse istituzioni chiamate a tutelare i minori (servizi sociali e tribunali) devono abbandonare retaggi culturali del passato e devono essere liberi dagli attuali condizionamenti di genere e ideologici che sono alla base delle conclamate discriminazioni di un genitore, con conseguenze deleterie sui minori stessi, che vengono privati, con molta leggerezza (superficialità giuridica ed umana), di una figura genitoriale.
La giustizia ingiusta, che rinnega i diritti dei cittadini, è legalizzata dalla volontà “dei potenti” (giudici, servizi sociali, genitore collocatario) che dimenticano quale sia la ragione del loro esistere e il superiore bene dei minori. La società, con i suoi colpevoli silenzi, è responsabile del disagio giovanile, fonte di tante devianze sociali e di tanta preoccupazione per il suo futuro, poiché saranno proprio i maltrattati minori di oggi ad amministrarla. I minori e i giovani, poiché non votano, non trovano spazio e significativa rilevanza nelle preoccupazioni dei politici.
E’ opportuno che le agenzie educative ripensino il proprio impegno per contenere un diffuso abuso giudiziario che tenta di escludere il padre dalla gestione dei figli, aggravando, però, la sua posizione con un fardello economico, chiamato assegno di mantenimento per i figli e spese straordinarie, poiché, quasi sempre (94% dei casi), di fatto, viene obbligato a pagare la madre come baby-sitter, mentre lei, non solo non versa un becco di quattrino per il mantenimento dei figli, come, invece, sarebbe doveroso prevedere nei provvedimenti in ossequio al diritto civile, all’art. 30 della Costituzione e alle Convenzioni internazionali sui minori, alcune delle quali fatte proprie (inutilmente) anche dal governo italiano.
C’è necessità, a seguito della cessata convivenza dei genitori, di riaffermare, con urgenza e determinazione, il ruolo della bigenitorialità nell’affido dei minori, senza l’abituale penalizzazione della figura paterna, in ossequio a una errata concezione delle Pari opportunità genitoriali, che vorrebbe il padre sempre marginale nel concepimento dei figli (fra non molto non sarà più nemmeno fondamentale) e nella loro crescita ed educazione, tanto che viene umiliato, perseguitato e condannato penalmente, anche con il carcere, se non riesce ad assolvere con regolarità al versamento del mantenimento e/o delle spese straordinarie alla madre dei suoi figli. Non tutti i giudici, per fortuna, nelle loro sentenze di affido sono così discriminatori e, al contrario, riconoscono al padre il ruolo di genitore, scegliendolo, talvolta, a genitore collocatario o affidatario esclusivo. Ancora sono una minoranza coloro che applicano l’affido condiviso paritario, come prevedeva la legga 54/2006, e che mettono sullo stesso piano ambedue i genitori, determinando oneri ed onori per ambedue nel supremo interesse del minore.
Gli altri giudici hanno una visione tutta propria della bigenitorialità e non riescono a sganciarsi da una cultura matriarcale della famiglia che fa perno, nell’educazione dei figli, esclusivamente sulla figura materna, mentre al padre viene lasciato l’onere del loro mantenimento, ma non quello educativo e formativo. Prevedere la sua presenza sporadica con i figli non vuol dire garantire la bigenitorialità, che è, invece, cogenitorialità in senso pieno e presenza paritetica con i figli, avendo il coraggio di imporre, ad ambedue i genitori, regole comportamentali con i figli e di intervenire con provvedimenti drastici ed immediati nei confronti del genitore che non rispetta i principi inalienabili della cogenitorialità e della bigenitorialità.
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Venerdì 17 Maggio 2024 11:13 |
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I nonni: oasi nelle turbolenze genitoriali dei separati
I nonni sono una risorsa insostituibile per i nipoti tutti ma soprattutto per coloro che si trovano, a loro insaputa, al centro delle turbolenze per la fine della convivenza dei genitori. Certo, parliamo dei nonni che mettono al servizio dei nipoti affetto e tempo per aiutarli a crescere e sottrarli ai traumatici disagi in cui i minori vengono a trovarsi quando finisce la fiducia e l’affetto tra i genitori. Non meritano considerazione alcuna, invece, i nonni che contribuiscono, e non poco, ad accelerare la fine della convivenza dei propri figli, genitori dei disorientati nipoti. I veri nonni comprendono i propri figli ma quasi mai ne giustificano la scarsa attenzione verso i loro nipoti.
Nelle separazioni conflittuali, quasi tutte quelle non condivise, la presenza operativa ed affettiva dei nonni è una insostituibile risorsa per allentare la tensione che circonda i minori, talvolta molto piccoli, che si trovano al centro di un vortice per loro di difficile comprensione. I nonni, sempre più importanti nella frettolosa società attuale, diventano fondamentali per la crescita serena dei nipoti con genitori non più conviventi poiché la permanenza con loro rappresenta una oasi di autentico affetto e amore. I veri e saggi nonni si preoccupano della serenità dei nipoti e cercano di contenere il disagio che costoro vivono a causa del goffo tentativo dei genitori di coinvolgerli in una lite che resta, per loro, una assurdità. La fine della convivenza dei genitori ha sempre delle profonde ragioni che, poi, in presenza di figli, si trasformano in aggressioni psicologiche nei loro confronti. Aggressioni che, purtroppo, talvolta diventano anche fisiche da parte del genitore che pretende di accaparrarsi il loro consenso per meglio aggredire l’altro genitore, soprattutto a livello economico.
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Venerdì 10 Maggio 2024 14:26 |
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Perseguibili le false dichiarazioni
per il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato, il c.d. patrocinio gratuito, è un istituto giuridico (DPR 115/2002) che garantisce la difesa gratuita a chi ha un reddito minimo lordo inferiore ad €. 12.838,01, compresi i redditi dei familiari (elevato, nei processi penali, di €. 1.032,91 per ogni familiare convivente) e viene concesso per i processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio). Le spese del processo vengono pagate dallo Stato e la scelta del difensore è una prerogativa del richiedente.
La veridicità del reddito dichiarato di cui si è titolari dovrebbe essere verificata, dopo il deposito dell’istanza di ammissione, dall’Agenzia delle Entrate. Il mutamento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca o l’ammissione precedentemente negata all’istituto. La dichiarazione dei redditi complessivi viene fatta direttamente da colui che ne richiede l’ammissione, il quale potrebbe anche manomettere i dati ufficiali con dichiarazioni incomplete o, addirittura, false.
Se la dichiarazione è incompleta e/o falsa e il beneficio è stato ottenuto con l’inganno poiché chi ha sottoscritto la richiesta non poteva non sapere di non averne diritto, interviene la condanna, così come ancora una volta ha ribadito la Cassazione (ordinanza n. 12175/2024) che ha confermato la condanna in appello ad 1 anno di reclusione e 600 euro di multa inflitta ad un soggetto per il reato 110 c.p. e 95 d.P.R. n.15/2002 perché nell’istanza per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato, falsamente, di trovarsi nelle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.
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