Martedì 18 Gennaio 2022 10:42 |
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Al Tribunale di Perugia
Succede anche questo
Spesso abbiamo assistito a provvedimenti di alcuni giudici che, con il sistema del copia e incolla, riportano fatti del tutto estranei al procedimento: padri di un solo figlio minore quasi maggiorenne che si vedono padri di più figli; padre con due figli e nel prosieguo del provvedimento si parla di una bambina e si riferiscono fatti e richieste inesistenti. I reclami e i ricorsi in appello quasi sempre vengono rigettati e al genitore che è ricorso alla Corte d’Appello per la tutela dei diritti dei figli e propri si vede, oltre al rigetto del ricorso/reclamo, anche condannato a pagare il doppio contributo unificato e il sostenuto onorario dell’avvocato di controparte. L’assurdità o, ancora peggio, la superficialità dei provvedimenti di alcuni magistrati perugini potrebbe continuare.
La maggior parte dei genitori “abusati” dalle istituzioni non hanno soldi per pagarsi i legali per ulteriori ricorsi e, di conseguenza, devono rinunciare ai diritti inalienabili dei figli e propri. E’ questa la giustizia di uno Stato democratico?
La situazione perugina è divenuta intollerabile e Roma non può continuare a far finta di non sapere.
Il fatto
Un padre umbro, rientrando a casa al termine del lavoro, non vi trova più la moglie e i suoi tre figli, di cui uno di appena due anni e la più grande quasi maggiorenne, mentre il mezzano, dopo qualche settimana, è tornato ad abitare con il padre. Da quel momento, questo padre si è visto rifiutato dalla figlia e non gli è stato permesso di tenere con sé il figlio piccolo. Dopo i provvedimenti provvisori ed immediati del presidente del Tribunale, la madre, imperterrita, non rispettava i turni previsti dal giudice, pretendendo di farglielo “vedere” qualche volta per pochi minuti e in sua presenza. Attualmente, da cinque mesi, non lo rivede, perché il bambino, in età prescolare (!), lo rifiuta.
A seguito delle continue violazioni materne delle disposizioni del tribunale, il padre, dopo le inutili sollecitazioni scritte, anche del proprio avvocato, è stato costretto a sporgere querela-denuncia nei confronti della madre, che, con espedienti vari, non permetteva e continua, di fatto, a non permettere al bambino di avere una regolare frequentazione con lui, con il fratello e con la nonna.
Questa forma di tutela del minore e di suo padre è una facoltà prevista sia dal codice civile che da quello penale, ma non è, ovviamente, gradita alla moglie, che, per mascherare il proprio abuso genitoriale e la propria vita privata, ha incominciato a denunciare il marito per violenza in famiglia, falsamente e senza alcuna prova, e, secondo la sua denuncia, il padre sarebbe stato pericoloso per il figlio.
La querela era incentrata sulla mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, facendo presente che tale atteggiamento ostruzionistico era stato messo in atto dalla moglie dal momento in cui aveva abbandonato la casa coniugale, cioè ancor prima del suo ricorso al tribunale per la richiesta di separazione. Il padre faceva presente che la madre, collocataria prevalente del piccolissimo figlio, non si faceva trovare in casa quando lui andava a prenderlo secondo il calendario previsto dal presidente del Tribunale, pretendendo che l’andasse a prendere dai di lei genitori, ovviamente nelle rare volte che gli permetteva di “vederlo”, come puntualmente documentato nella querela.
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Venerdì 07 Gennaio 2022 10:01 |
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Omicidio di Varese
Chi difende i figli di genitori vittime di violenza?
Risposta alle provocazioni di due giornaliste de Il sole 24 ore
“Omicidio di Varese, chi difende i figli delle donne vittime di violenza?” è il titolo dell’articolo, pubblicato su “il sole 24 ore” del 5 c.m., a firma di Chiara Di Cristofaro e Livia Zancaner, preoccupate, principalmente, di addossare l’accaduto al “principio astratto di bigenitorialità a tutti i costi”, applicato nei tribunali italiani, dove “ancora troppo spesso si ignorano le denunce e i precedenti di violenza nei processi di affidamento e nelle decisioni che permettono al genitore violento di vedere il proprio figlio”. Le coordinatrici dell’articolo si pongono la domanda, giusta in sé, se un padre violento può essere un buon padre? La risposta a questa domanda - sostengono però - appare scontata, così ancora non è nel nostro Paese.
Omicidio di Varese, chi difende i figli delle donne vittime di violenza?
scritto da Chiara Di Cristofaro e Livia Zancaner il 05 Gennaio 2022
Il figlicidio di un bambino di sette anni è ignobile e non esistono scusanti per sminuire la bestialità del gesto, come è ignobile il gesto con cui tante madri, di cui l’informazione non ne parla in modo adeguato, sopprimono il proprio figlio, abbandonando il suo corpicino nei cassonetti. Se esiste una generica scusante psicologica di stato depressivo per quest’ultime, simile evenienza non può essere negata ai padri. La violenza non è mai giustificabile e bisogna combatterla sempre e in ogni sua forma in cui si manifesta, anche quando si manifesta in modo subdolo. Troppe accuse materne, come esperienza ci insegna, nel tempo si rivelano infondate e troppi padri vengono espropriati, con arroganza e violenza, dei propri diritti genitoriali. Parliamo di tutto ciò e andiamo a ricercare le vere responsabilità sia nei tribunali, che nei servizi sociali e nell’immorale comportamento di genitori affidatari/collocatari, troppo “protetti” dalle istituzioni, e che finiscono per far profonda e drammatica violenza, esistenziale e non solo, ai minori e al genitore estromesso dalla loro vita.
La bigenitorialità non c’entra nulla con le menti malate ed è un principio che, se veramente applicato nei tribunali, salvaguarderebbe la vita di tanti minori e di tanti loro genitori. Inviterei le coordinatrici dell’articolo a parlare della bigenitorialità con cognizione di causa e non per rispetto di una consolidata prassi di genere, che vede la violenza sempre e comunque riconducibile al solo maschio e che continua a ritenere i figli una “proprietà” della madre.
Fatte queste dovute premesse, affrontiamo la questione della violenza tra i genitori e verso i minori.
Lasciamo stare le “facili e strumentali” interpretazioni delle convenzioni internazionali e le consolidate posizioni – e non potrebbe essere diversamente – delle responsabili di commissioni parlamentari contro il femminicidio, che chiedono la immediata circolarità delle informazioni fra i vari comparti della Giustizia, senza minimamente porsi il problema della attendibilità di certe denunce e/o querele, che vanno sempre verificate e che troppo spesso il tempo smentisce.
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Venerdì 31 Dicembre 2021 10:50 |
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Quando il tribunale riduce o revoca l’assegno di separazione o divorzile
Il beneficiario deve restituire tutte
le somme indebitamente percepite
avv. Francesco Valentini*
L’ordinanza della Cassazione civile (n. 28646 del 13-18 ottobre 2021) stabilisce che quando il beneficiario non ha più diritto all’assegno di mantenimento e/o all’assegno divorzile e il tribunale riconosce le ragioni dell’obbligato, che ne aveva chiesto la revisione o revoca, deve restituire integralmente le somme indebitamente già percepite. La revoca o riduzione di un diritto riconosciuto dal giudice al momento della separazione e/o del divorzio avviene quando il titolare del diritto si risposa, ha una stabile convivenza o relazione, diviene beneficiario di una consistente eredità, ha un lavoro ben retribuito.
Dinnanzi a questi fatti, l’obbligato ha il diritto di chiederne la restituzione, poiché, come afferma la Suprema Corte (Cassazione civile, ordinanza n. 18287/2018 del 11.07.2018), l’assegno divorzile ha una natura assistenziale, compensativa e perequativa, al fine di compensare le aspettative sacrificate per la cura della famiglia e per mitigare il principio della semplice autosufficienza economica.
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Venerdì 31 Dicembre 2021 10:42 |
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Guida all’Assegno Unico per i figli
avv. Francesco Valentini*
L’Assegno Unico Universale nasce come decreto legislativo attuativo della legge n. 46/2021, del 01.04.2021, che delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per "riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale". L'obiettivo è "favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare, femminile".
L’assegno è compatibile con eventuali altre fruizioni in danaro, erogate a favore dei figli dalle regioni, da enti locali e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con il reddito di cittadinanza. La somma percepita non concorre al reddito complessivo di chi lo percepisce.
E’ previsto uno stanziamento di 15.142,5 milioni di euro per il 2022, elevato, nel 2023, ad euro 18.242,2 milioni e a euro 18.714,6 milioni per il 2024.
Chi ne ha diritto
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli minorenni a carico (compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo), a partire dal settimo mese di gravidanza ed è esteso ai figli maggiorenni fino al 21° anno di età, eccetto in caso di inabilità degli stessi, purché il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i titolari di pensione da lavoro autonomo, nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
Per accedere all’Assegno unico ai cittadini vengono richiesti alcuni requisiti e precisamente: far parte di uno Stato europeo, il richiedente e i suoi familiari, ed avere l’attestato di soggiorno; essere cittadini di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno Ue per coloro che vivono in Italia da lungo periodo e che sono in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca da almeno un semestre; essere domiciliati o residenti in Italia e avere i figli a carico sino al 18° anno di età; la residenza in Italia deve essere di due anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Tutti devono pagare in Italia l’imposta sul reddito.
A quanto ammonta l’importo
L'ammontare dell’assegno è determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare, come attestato dall’Isee, e per il primo e secondo figlio minore saranno erogati 175 euro al mese se l’attestato Isee sarà pari o inferiore a 15.000, che, a scalare, scenderanno ad euro 50 mensili con un Isee pari a 40.000 euro e tale importo resterà invariato in caso di superamento di detto limite. A partire dal 3° figlio, l’assegno sarà aumentato, proporzionalmente, di 85 euro ridotto, proporzionalmente all’Isee, fino ad un minimo di euro 15.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli. Nel caso in cui ambedue i genitori percepiscano un proprio reddito, è prevista una maggiorazione di €. 30 a figlio minore proporzionale all’Isee, che, però, dopo i 40.000 euro, viene meno. Per i nuclei familiari con 4 o più figli, dal 2022, viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria di euro 100 al mese per nucleo.
Per quanto riguarda invece i figli maggiorenni, con il limite di 21 anni di età, è previsto un importo mensile di 85 euro per un Isee fino a 15.000 euro, che si riduce progressivamente fino a 25 euro per 40.000 euro di Isee. Tale importo resta invariato per redditi superiori al limite massimo.
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