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Giovedì 16 Ottobre 2025 16:09

Verso il 7 aprile 2026

 

Ciao Tony, il tuo dolore è anche nostro


Sono trascorsi 30 anni dal suicidio di Antonio Sonatore, Tony come veniva chiamato nel mondo del lavoro e dagli amici, e tutt’ora in Aosta è vivo il ricordo del suo gesto estremo e della sua disperazione per unna “giustizia ingiusta”, come la chiamava nei suoi cartelloni di protesta, che non gli permetteva di vedere la figlia, nemmeno nel giorno di Pasqua. La stampa, in genere ed eccezione fatta per le testate minori, non aveva dato particolare attenzione al dramma che viveva questo noto maestro e psicologo che da tempo protestava, con cartelli sandwich, nelle piazze e vie cittadine e soprattutto davanti al Tribunale contro i provvedimenti giudiziari che non gli permettevano di vedere e frequentare la figlia.

Nella settimana in cui ricorre il 30° anniversario del suicidio di questo padre, organizzeremo in Aosta una giornata-studio con la partecipazione di magistrati, psicologi, pedagogisti, sociologi e legali impegnati, a livello nazionale, sul diritto minorile e di famiglia. Saranno invitate alle iniziative programmate le maggiori associazioni italiane impegnate da decenni nella tutela dei minori e del genitore più debole e saranno organizzate manifestazioni specifiche per riflettere su quanto ancora resta da fare per una vera tutela dei minori e dei padri che non possono esercitare i propri diritti genitoriali perché estromessi dalla vita dei figli.

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Giovedì 25 Settembre 2025 08:28

Unanime condanna dei maltrattamenti in famiglia

Occorre, però, una profonda riflessione sulle cause


Avv. Francesco Valentini*

La controversa sentenza del tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino (sez. III pen., sent. n. 2356 del 24 luglio 2025) ha assolto un imputato dalla accusa di maltrattamenti in famiglia, condannandolo solo per il reato di lesioni. La decisione ha sollevato unanime condanna per l’assoluzione dell’uomo denunciato, ritenendo i maltrattamenti in famiglia, in presenza di conflittualità tra conviventi in fase di cessazione della convivenza e affido dei figli, come una ordinaria follia tra coniugi, come le cronache giudiziarie quotidianamente riportano. I giudici hanno ritenuto che le frasi ingiuriose, che erano state pronunciate dal marito nei confronti della moglie, che erano alla base dei maltrattamenti, erano state pronunciate «nel loro specifico contesto dall’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica, che sarebbe umanamente comprensibile». Anche il pugno inferto dal denunciato nei confronti della ex-moglie va interpretato “nel contesto e ricondotto alla logica delle relazioni umane», cioè in rapporto all’atteggiamento della donna che aveva introdotto in casa un nuovo compagno, incurante della convivenza con i figli, di cui «l’imputato si sentiva vittima di un torto, sentimento molto umano e comprensibile per chiunque».

La sentenza del Tribunale di Torino ha sollevato una indignazione da parte di chi evidenziava, invece, che l’uomo aveva sferrato un pugno alla ex-moglie e, per questo gesto, doveva essere condannato, indipendentemente dal contesto provocatorio messo in atto dalla denunciante con i suoi comportamenti.

La sentenza, di fatto, pone in primo piano sia l’abitualità delle denunce dei maltrattamenti in famiglia, a causa anche dei comportamenti della ex-moglie/compagna, sia la necessità di analizzare anche le ragioni che sono alla base di queste aggressioni familiari. Severità per la violenza (l’uomo è stato condannato a pagare per il danno fisico procurato alla ex), ma anche necessità di inquadrare il presunto reato nello specifico contesto familiare, poiché il rapporto causa– effetto non può essere sottovalutato per presupposti ideologici, cioè di genere.

La necessità di una profonda riflessione sulle cause dei maltrattamenti in famiglia

Stracciarsi le vesti sui maltrattamenti in famiglia non serve a nessuno, se non si cerca di ricreare la cultura del rispetto dei sentimenti e della convivenza di coppia (famiglia). Occorre, di fatto, analizzare profondamente le cause che inducono ai maltrattamenti in famiglia, in pericoloso incremento, per rimuoverle prima che il maltrattamento avvenga. Un dato, di fatto, è certo: l’aggressività all’interno delle mura domestiche, anche in presenza dei figli, va affrontata, non con inutili piagnistei di circostanza, quando il fatto è accaduto, ma ricreando un rispetto della persona, al di là dei risvolti economici che spesso sono alla base delle aggressioni. Occorre rimuovere le cause del disagio esistenziale, che porta a questi comportamenti in famiglia, coinvolgendo quasi sempre anche i minori, riflettendo sul fatto che i sentimenti non possono essere uno strumento per far guerra al partner, riducendolo in miseria e rinnegando frettolosamente un progetto di vita quasi sempre costruito assieme, all’inizio della relazione e, sovente, rinnegato con estrema facilità, anche all’insaputa del partner, messo dinnanzi ai fatti compiuti, quando le situazioni affettive avevano preso un’altra piega. Occorre pure che il dialogo tra i due genitori conviventi venga sempre mantenuto per chiarire dubbi affettivi e difficoltà, rinunciando alla facile pretesa del fatto che le responsabilità siano sempre del partner e/o del genitore di sesso maschile.

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Venerdì 19 Settembre 2025 12:33

Il protocollo per le spese straordinarie non può

essere imposto nei tribunali


Ubaldo Valentini*

Il protocollo per le spese straordinarie (ogni tribunale ha il proprio concordato e sottoscritto con l’ordine degli avvocati locali), come si legge in quasi tutte le premesse, avrebbe dovuto regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori. Buono il fine ma l’articolazione, poi, afferma tutto il contrario poiché non è risultato uno strumento per aiutare i genitori a raggiungere la definizione consensuale delle questioni economiche relative al mantenimento dei figli “e garantire la rapida attuazione degli obblighi di mantenimento – si legge addirittura nella premessa di un protocollo risalente al 2024, cioè dopo il palese fallimento dell’iniziativa - funzionali alla soddisfazione del primario interesse dei figli a godere pienamente della vita sociale, scolastica e dell'assistenza sanitaria necessaria”(Protocollo Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere sottoscritto il 28.03.2024).

I vari protocolli ribadiscono che sono da considerarsi spese ordinarie quelle che hanno il carattere della ordinarietà e/o quotidianità, coperte dell’assegno di mantenimento, mentre le spese straordinarie (o extra-assegno di mantenimento) devono essere imprevedibili (an), cioè avere un carattere di necessità, e indeterminabili (quantum) nell’ammontare effettivo e talvolta variabile della spesa stessa e perciò vanno concordate, di volta in volta dai genitori e, per evitare, ricorsi legali per il mancato consenso deve essere espresso per iscritto, cioè documentato. Ogni protocollo, invece, sostiene che il consenso non è necessario in presenza di urgenza e/o se la spesa era già stata approvata in passato.

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Venerdì 19 Settembre 2025 12:13

L’affido condiviso paritetico è un diritto

che va preteso. Sempre!


In una regione così piccola come la Valle d’Aosta – la cui entità demografica corrisponde a quella di una parrocchia media di una grande città – alta è la percentuale delle possibilità di concedere l’affido congiunto paritario dei figli minori e non si comprende come il locale tribunale continui a prorogare l’affido congiunto con collocazione prevalente dei figli ad un genitore (di fatto il 94% ed oltre sempre alla madre) pur sapendo che sia possibile l’affido paritetico che eleminerebbe la perversa conflittualità, quasi sempre alimentata dal genitore che si ritiene proprietario dei figli.

La legge 54/2006 che ha istituito l’affido congiunto non prevede affatto la figura del genitore affidatario prevalente e tanto meno delega – perché non può farlo – i giudici ed avvocati, escludendo i genitori, cioè gli unici deputati a decidere sui propri figli, a determinare la ripartizione delle spese straordinarie secondo fantasiosi protocolli di fatto imposti dal tribunale nelle separazioni (ma anche invocati con il compiacimento di tanti, troppi, difensori pagati dai genitori per la loro difesa e quella dei figli) dai giudici al malcapitato genitore non collocatario chiamato a pagare, in base ad un negotium contra lègem, anche spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento per i figli senza la pur minima possibilità di essere preventivamente consultato sia nella scelta del professionista, come pure nella scelta dei centri sanitari in cui acquistare ciò che i liberi professionisti hanno ricettato, i cui prezzi, come quelli dei professionisti, variano tra loro ed anche di molto.

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Mercoledì 03 Settembre 2025 17:05

 
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Giovedì 28 Agosto 2025 11:13

Spese straordinarie: la Cassazione superficiale


La Cassazione talvolta emette provvedimenti che complicano l’amministrazione della giustizia, perché sono formulati sulla base di principi che non sempre, poi, esistono nella realtà quotidiana. Le ordinanze/sentenze di questo insostituibile organo giudicante – spesso anche contraddittorie tra le varie sezioni chiamate a pronunciarsi su argomenti identici - alimentano molta confusione e non sempre tengono conto che non si può decidere su fatti non rispondenti al vero, poiché, altrimenti, si danneggia proprio la persona che, invece, dovrebbe essere tutelata. Anche la Cassazione, di conseguenza, può contribuire ad alimentare la già diffusa e intollerabile giustizia ingiusta.

Parliamo delle ordinanze/sentenze inerenti le separazioni dei coniugi e il delicato affido dei minori quando finisce la convivenza dei genitori, che, di fatto, riguarda una elevatissima percentuale di processi che terminano con ordinanze che appaiono rispondenti più alla consolidata logica ideologica che estromette, quasi sempre, un genitore dalla gestione dei figli, gravandolo, molto spesso, di doveri economici per agevolare la controparte, ben tutelata da strutture di genere, finanziate con soldi pubblici, le quali, purtroppo, hanno il tacito consenso dei servizi sociali, dell’autorità giudiziaria e della politica, sempre in affannosa ricerca di consensi.

La recente ordinanza n. 18954/2025 della Cassazione si muove in questa pericolosa ottica, ma non costituisce un’importante evoluzione del diritto familiare, come qualche legale imprudentemente si affretta a commentarla, ma, purtroppo, è solo una velata riconferma della palese prevenzione nei confronti del genitore obbligato, (quasi) sempre e solo lui (il padre), a pagare il mantenimento dei figli ed ora si pretende che la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie avvenga in base alle dichiarazioni ufficiali dei redditi, che, come tutti sappiamo, spesso sono volutamente incomplete e, quindi, falsificate.

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Venerdì 22 Agosto 2025 08:06

Valle d’Aosta


La centralità dei minori

per salvare il futuro della Valle


La scuola valdostana riapre i propri battenti ed è chiamata a dare risposte che vanno ben oltre la pura acquisizione di informazioni ed abilità tecnico-culturali poiché la rapida evoluzione in atto richiede competenze legate ad una lealtà sociale che possa ricreare fiducia in una struttura pubblica che si limita, come in passato, a tutelare non il bene comune ma gli interessi e le prepotenze di pochi eletti.

Se non si spazza via questa abominevole prassi partendo dall’educazione dei minori a valori praticabili e testimoniati il declino della Valle sarà inarrestabile. Occorre ripartire dalle idealità giovanili se si vuole creare le basi per una società fondata più sulle risorse delle singole persone che sul quattrino e sul potere individuale, come invece vuole la classe socio-politica intoccabile che da decenni spolpa le casse pubbliche e, forte del rosicato consenso, promette di tutto e, senza alcun ritegno, continua ad ignorare la difficile quotidianità della popolazione con l’esaltazione di un bene sociale che esiste solo nelle fantasie degli sprovveduti, i quali, con i loro silenzi, diventano i giullari di un potere strutturato in modo tale da non scontentare nessun esponente delle istituzioni locali. E i cittadini? Quelli non contano e sono, come sempre, facilmente controllabili.

L’inizio della scuola, quest’anno, in Valle d’Aosta coincide con il rinnovo dell’apparato politico regionale che, neanche a dirlo, è tutto incentrato sulla spartizione delle cariche – cioè spartizione dei lauti compensi legati alla politica – e poco si parla di programmi radicali che rimettano al centro del dibattito la persona valdostana con i suoi problemi e con le irrisolte difficoltà esistenziali per dare loro risposte leali e concrete alla tormentata quotidianità.

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Venerdì 22 Agosto 2025 07:59

Le spese scolastiche sono ordinarie,

ma non straordinarie


Le spese scolastiche (tasse scolastiche e materiale didattico, libri, che alcuni protocolli, ingiustamente, considerano straordinarie) sono spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento, eccetto alcune spese specifiche imprevedibili (viaggi studio o corsi specializzanti), che, comunque, devono essere concordate preventivamente da ambedue i genitori (meglio se per iscritto ed in maniera tracciabile) o, in caso di dissenso, autorizzate dal giudice, che non può prescindere dalla verifica della reale possibilità economica di ciascun genitore.

Sono spese scolastiche ordinarie quelle necessarie per l’istruzione ordinaria dei figli, già comprese nell’assegno di mantenimento e, pertanto, non necessitano di un ulteriore rimborso da parte dell’altro genitore, quali: le tasse scolastiche di iscrizione e le tasse universitarie, il materiale didattico, l’acquisto dei libri e altri materiali necessari per l'attività didattica, la mensa scolastica (gli alimenti fanno parte del mantenimento quotidiano del figlio), i costi del trasporto pubblico per raggiungere la scuola, ecc..

Sono considerate spese straordinarie quelle imprevedibili o eccezionali, che, però, necessitano della preventiva approvazione da parte di ambedue i genitori e, se approvate, verranno ripartite tra loro in base alla reale capacità economica di ciascun genitore, compresi i consistenti redditi a nero, sui quali, una volta informato, il giudice dovrà predisporre una approfondita indagine, nonchè le agevolazioni fiscali in genere riconosciute per il genitore presso cui vivono i figli, le agevolazioni per accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare, e i contributi pubblici previsti dagli enti locali e i contributi di enti privati, come la Caritas o altre istituzioni private, anche quando non fanno reddito.

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