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Venerdì 11 Ottobre 2024 16:11

AOSTA 12 ottobre 2024Convegno


Perché parliamo di violenza di genere

sui minori e sui genitori separati


Parlare di violenza di genere vuol dire solidarietà totale con le vittime di un inaccettabile modo di intendere e considerare la figura femminile e presuppone, di conseguenza, la incondizionata condanna del dilagante femminicidio e dei ripetuti maltrattamenti da parte dell’uomo sulla donna.

Ma esiste anche una violenza dove la donna, leggasi madre e/o moglie-compagna-convivente, non è vittima, ma carnefice consapevole di una violenza sui figli e sul padre separato, che quotidianamente si verifica e contro la quale nessuno ha il coraggio di denunciare. Le stesse Pari opportunità sono una emanazione discriminatoria della faziosità nel gestire la violenza, sia maschile che femminile, dimenticando che i figli minori e padri separati, l’uomo, sono, molto spesso, vittime della violenza di matrice femminile, di cui nessuno parla.

I centri anti-violenza sono tutti a difesa della donna e nessuno, proprio nessuno, si pone il problema della violenza praticata dal genere femminile, spesso non denunciata in modo chiaro da chi la subisce, per paura di ritorsioni da parte delle istituzioni e di chi, di fatto, continua, ancora oggi, a gestire a suo piacimento i figli. Il padre separato nemmeno può denunciare la violenza continua e quotidiana che i propri figli, e lui, subiscono per la complicità delle istituzioni che, invece, dovrebbero sempre intervenire per chi è vittima di violenza, sia fisica che psicologica che morale. E’ una questione di cultura, ma anche di accesso ai cospicui e incontrollati flussi economici dei cittadini.

Il convegno sulla Violenza di genere quando le vittime sono i minori e i padri separati vuole costituire una occasione di confronto fra varie culture e vari modi di intendere la violenza di genere – con la totale condanna dei femminicidi – con le tantissime associazioni ed istituzioni che cavalcano, giustamente, ma, a nostro parere, talvolta anche in modo superficiale e settario, questo abuso sull’uomo, dimenticando che, negli affidi dei minori, dopo la fine della convivenza dei genitori, i figli sono, molto spesso (quasi sempre, quando c’è la conflittualità genitoriale), vittime di una logica che sicuramente non è improntata alla difesa del superiore interesse dei minori e che non è riconducibile al genitore estromesso dalla vita dei figli. Ne sono vittime sia gli stessi figli minori che il genitore non più convivente e, quasi sempre, non collocatario degli stessi, poiché prevale l’assurdo principio che “la mamma è sempre la mamma” e che il padre è inadatto a far crescere i figli, cioè permane il retaggio culturale di altri tempi e che la vita quotidiana attuale continuamente smentisce.

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Venerdì 11 Ottobre 2024 11:58


Convegno ad Aosta, quando le vittime sono i minori e i padri separati.

12 Ottobre ore 9.00

 

Clicca qui per la diretta

 


 
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Giovedì 26 Settembre 2024 08:47

Quando la violenza di genere è

contro i minori e i padri separati


La violenza è sempre violenza e come tale va sempre condannata. Diventa di genere perché si manifesta, contro le donne, in modo cruento, anche se la violenza fisica è solo la punta di un iceberg che disgrega tutti e tutto. Le pari-opportunità e i centri antiviolenza questo non lo hanno capito e continuano a fare clamore su ripugnanti casi di femminicidio, dimenticando che sono vittime della violenza anche gli uomini e soprattutto i minori, ai quali, nelle separazioni, viene, di fatto, negata la bigenitorialità e la cogenitorialità al genitore non collocatario, in nome di una tutela dei diritti che, al contrario, non c’è.

La violenza psicologica, quotidiana e martellante, procura nella personalità dei bambini una tragica insicurezza e malessere che finiscono per condizionare in modo irreparabile il loro futuro. Nessuno pensa seriamente a questo sottile, incontenibile e lacerante malessere di persone impotenti a reagire ed a darsi una ragione di ciò che sta loro capitando, predominando la cultura della insignificanza del bambino, che, tanto, prima o poi, crescerà, e degli intoccabili diritti (sarebbe meglio chiamarle esigenze) dell’adulto, che non può aspettare. Nessuno pensa al dramma dei padri, a cui è concesso, in concreto, di assolvere al ruolo di genitore economico, ma non altro.

Lui è marginale nella vita dei figli e le sue qualità genitoriali non contano nulla, il quale, una volta sperimentato di essere impotente dinnanzi alle istituzioni che dovrebbero tutelare ogni cittadino, si lascia annullare da atti estremi per contestare, a modo suo, questa società, indifferente verso le aspettative di un genitore che non vorrebbe rinunciare alla propria genitorialità.

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Venerdì 20 Settembre 2024 16:04

 

 


 
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Venerdì 20 Settembre 2024 16:03

Affido dei minori ai servizi sociali:

poteri e tempi vanno sempre dettagliati


L’affidamento dei minori ai servizi sociali senza fare, prima, la dovuta verifica sulla natura e sull’origine della conflittualità genitoriale che sarebbe alla base di questi estremi provvedimenti del giudice. La conflittualità genitoriale, come i dati statistici insegnano, è quasi sempre riconducibile al genitore collocatario/affidatario. Sono quasi sempre i servizi sociali, nella maggior parte dei casi in cui questa forma di affido sarebbe da cancellare dal codice e/o comunque non rientra nella tutela dei minori i cui genitori possiedono, talvolta, una parziale cultura genitoriale che deve essere aiutata a meglio esprimersi. Sono proprio i servizi sociali che dovrebbero aiutare. In itinere, i genitori in difficoltà, mentre, invece, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro a proporre al giudice l’affidamento al comune (leggasi servizi sociali), con un o sperperio di soldi pubblici per pagare persone senza professionalità e con problemi personali, talvolta, irrisolti.

Non è inopportuno ricordare che la conflittualità è dannosa per i figli, soprattutto quando viene attribuita anche al genitore che sarebbe conflittuale perché tutela i propri figli, ma ancora più dannosa lo è quando diventa un pretesto per togliere i figli ad ambedue i genitori e darne l’affidamento ai servizi sociali che possono lasciarli presso la famiglia in cui sono collocati (quindi senza cambiare nulla) o, a loro discrezione, collocarli in una costosa casa famiglia, come sovente avviene anche in Valle, spesso senza arte e parte, dove mancavo i previsti sistematici controlli sul loro operato.

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Giovedì 12 Settembre 2024 16:57

Curatore speciale: tutela per i minori

o solo aiuto al genitore collocatario?


La figura del curatore speciale del minore, nel procedimento di affido, diventa importante quando la conflittualità tra i due genitori non permette loro di garantirgli la serenità, la libertà, l’educazione, l’istruzione, il mantenimento e l’assistenza in genere. Le condizioni per la sono previste dall’art. 321 c.c. e cioè “in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti”.

La nomina del curatore speciale del minore diventa obbligatoria (art. 473 bis, nn. 7-8 c.p.c.) quando il p.m. chiede la decadenza della responsabilità genitoriale per ambedue i genitori oppure nel caso in cui un genitore chieda la decadenza dell’altro; se viene predisposto l’affido extrafamiliare del minore; se il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psico-fisica; quando, durante il procedimento di affido, di separazione o divorzio, emerge il rischio di una inadeguata rappresentanza del minore da parte di entrambi i genitori; quando lo richiede espressamente il minore stesso che ha compiuto 14 anni; quando il giudice constata l’inadeguatezza dei genitori a tutelare gli interessi del minore.

“L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede” (art. 80 c.p.c.).

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Giovedì 05 Settembre 2024 18:24

L’ascolto del minore nell’affido dei figli


I minori, nel procedimento di affido, vanno ascoltati direttamente dal giudice, che non può delegare altri a farlo in sua vece, cioè delegando i servizi sociali e/o le strutture socio-sanitarie del posto. Poiché i bambini hanno idee chiare sulla loro situazione e sul mondo degli adulti che li circonda, possono (noi diciamo devono) essere ascoltati per conoscere le loro esigenze e le loro aspettative, anche in età inferiore ai dodici anni. “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato (art. 473 bis 4, c.p.c.). Si riafferma, in modo chiaro, il principio secondo cui il minore deve poter esprimere direttamente al giudice le proprie esigenze e le proprie aspettative su tutti gli aspetti che incidono sulla sua sfera personale.

Il giudice, prima di procedere all’ascolto, “indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto” (art. 473bis 5, c. 3, c.p.c.).

 

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Giovedì 05 Settembre 2024 18:15

La giustizia al tribunale di Padova


 

Espropriata la casa ad un padre cieco totale

per assegnarla ai figli e alla madre vagadonda


 

Sfrattato dalla casa coniugale (acquistata da lui, con mutuo che scade nel 2045) un padre non vedente per assegnarla ai figli e alla moglie, per anni nullafacente, che ha percepito, tra mantenimenti e sussidi, oltre 2.500 euro al mese nell’ultimo anno e mezzo.

Un padre, non vedente, dopo anni di matrimonio, viene accusato di maltrattamenti in famiglia dalla moglie, consigliata (o forse suggestionata) da un centro antiviolenza veneto, suggeritole dai servizi sociali, che, con i loro interventi a favore della madre, senza che esistesse la pur minima prova della violenza (tentativo di strangolamento), poiché il referto del pronto soccorso parla di ematomi nonvisibili ad occhio sul collo, che ognuno si potrebbe procurare da solo, hanno condizionato, senza alcun specifico riscontro, il tribunale che, comunque, dovrebbe essere autonomo nelle sue scelte sui minori. La vera violenza l’ha subita il marito poiché la signora è stata sempre violenta e irascibile col marito e con i figli, come dagli stessi dichiarato. Il marito solo dopo alcuni giorni è andato al pronto soccorso erano ancora visibili i segni della violenza della moglie.

Parte la denuncia e la sig.ra viene accolta in un centro protetto e, partendo la fase cautelare della procedura, al padre non viene permesso di sapere dove si trovino i figli e di avvicinarsi a loro, se non con incontri protetti, presieduti da una educatrice che non esita ad offendere il padre, ricordandogli bruscamente che lui è cieco e non può chiedere di andare con i figli, durante gli incontri, nel parco, come sempre faceva quando viveva con loro.

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