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Venerdì 22 Agosto 2025 07:59 |
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Le spese scolastiche sono ordinarie,
ma non straordinarie
Le spese scolastiche (tasse scolastiche e materiale didattico, libri, che alcuni protocolli, ingiustamente, considerano straordinarie) sono spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento, eccetto alcune spese specifiche imprevedibili (viaggi studio o corsi specializzanti), che, comunque, devono essere concordate preventivamente da ambedue i genitori (meglio se per iscritto ed in maniera tracciabile) o, in caso di dissenso, autorizzate dal giudice, che non può prescindere dalla verifica della reale possibilità economica di ciascun genitore.
Sono spese scolastiche ordinarie quelle necessarie per l’istruzione ordinaria dei figli, già comprese nell’assegno di mantenimento e, pertanto, non necessitano di un ulteriore rimborso da parte dell’altro genitore, quali: le tasse scolastiche di iscrizione e le tasse universitarie, il materiale didattico, l’acquisto dei libri e altri materiali necessari per l'attività didattica, la mensa scolastica (gli alimenti fanno parte del mantenimento quotidiano del figlio), i costi del trasporto pubblico per raggiungere la scuola, ecc..
Sono considerate spese straordinarie quelle imprevedibili o eccezionali, che, però, necessitano della preventiva approvazione da parte di ambedue i genitori e, se approvate, verranno ripartite tra loro in base alla reale capacità economica di ciascun genitore, compresi i consistenti redditi a nero, sui quali, una volta informato, il giudice dovrà predisporre una approfondita indagine, nonchè le agevolazioni fiscali in genere riconosciute per il genitore presso cui vivono i figli, le agevolazioni per accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare, e i contributi pubblici previsti dagli enti locali e i contributi di enti privati, come la Caritas o altre istituzioni private, anche quando non fanno reddito.
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Lunedì 11 Agosto 2025 08:42 |
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Nel trentennale dalla morte
Il dovere di non dimenticare Antonio Sonatore
Un cartello lasciato sul punto esatto in cui il maestro e psicologo Antonio Sonatore si era dato fuoco, assieme a tanti mazzi di fiori di amici, conoscenti, ma anche di numerosi cittadini, portava scritto: “Noi, però, abbiamo capito, non ti dimenticheremo”. L’oblio, invece, è calato su questo padre, che ha lottato contro una giustizia ingiusta, per vicende che, oggi, potrebbero risultare del tutto ostative verso un padre che non voleva rinunciare al suo diritto alla paternità. Un oblio spiegabile solo con la pretesa che la giustizia non possa sbagliare anche provvedimenti inopportuni e che lui, Antonio, non era solo uno psicologo e maestro amato dai suoi allievi, dai colleghi, dai genitori dei bambini a cui faceva scuola e da tutti coloro che lo hanno conosciuto, dimenticando che, con il suicidio, ha lasciato, alla figlia e ai mancati tutori della genitorialità, un impegnativo messaggio: la genitorialità va rispettata e aiutata, ma non ostacolata con provvedimenti che rispondono, spesso, alle pressioni di chi, non amandolo più, chiedeva il suo oblio sia in vita che dopo la morte.
Il suo gesto va visto nella drammatica realtà dei padri che non vedono e non possono frequentare i propri figli per le inadempienze (talvolta fortemente ingiuste) di chi, invece, dovrebbe tutelarli o per le indebite ingerenze dei familiari. Il 7 aprile, in tutto il mondo, a ricordo del gesto del maestro valdostano, si tiene la giornata del padre estromesso dalla vita dei propri figli. Solo in Valle d’Aosta si continua a ignorare questo padre, forse anche per possibili ingerenze, che potrebbero risultare anche inaccettabili, di persone che, dopo trent’anni, dovrebbero contribuire a fare chiarezza su quel tragico gesto di cui, allora e negli anni successivi, ne ha parlato anche la stampa nazionale. La quasi totalità dei consiglieri regionali VdA votano sempre contro qualsiasi richiesta che riguarda Antonio Sonatore, compresa una stele dinnanzi al tribunale e/o la dedica di una via per ricordare questo valdostano, conosciuto nel mondo perché, come si giustifica il presidente della Regione, la figlia non vuole. Ne sa qualcosa il capogruppo della Lega, Andrea Manfrin, che si è visto rigettate tutte le sue interpellanze, perché la maggioranza dei consiglieri non volevano e non vogliono contrastare i diktat della figlia.
Non ci fermeremo e cercheremo di fare chiarezza su questo fatto accaduto davanti al tribunale di Aosta.
La figlia, c’è da chiedersi, con quale diritto vuole che non si parli di suo padre, che si era dato fuoco proprio perché voleva stare più tempo con lei e perché lottava contro la giustizia ingiusta nella gestione degli affidi. Non era pazzo e nemmeno un paranoico, ma solo un padre attento e premuroso che voleva fare il padre, a cui gli è stato impedito da un provvedimento che gli aveva tolto la possibilità di vedere e frequentare la figlia. Tutti ci parlano del suo amore per la figlia, per la disponibilità con i colleghi nel lavoro scolastico e il suo continuo rinnovamento della didattica, tanto che aveva già anticipato l’introduzione dell’uso del computer in classe. Il funerale ha visto la presenza silenziosa di una marea di cittadini che volevano testimoniare la loro stima, tanti fiori e tanti bambini con fiori bianchi e gialli. Volti mesti, che stavano a denunciare una ingiustizia, quella della sua morte, che poteva essere prevenuta se si fosse dato ascolto alla sua plateale - ma sempre educata – protesta. I bambini, nella loro spontaneità, gli sono stati vicini e conservano, anche dopo trent’anni, un nitido ricordo dello stimato maestro.
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Lunedì 11 Agosto 2025 08:25 |
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La coordinazione genitoriale non è praticabile
Considerazioni in risposta all’intervista dell’avv. Alessia Arcangeli, rilasciata al giornalista Umberto Maiorca di “Perugiatoday”, del 5 c.m., con il titolo: “Famiglie in conflitto: come la coordinazione genitoriale può fare la differenza”, formulate dall’avv. Francesco Valentini del direttivo “Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori aps”. Il coordinatore genitoriali è un espediente per non affrontare le vere ragioni della conflittualità genitoriali.
L’art. 473-bis.26 c.p.c. prevede che, su istanza congiunta delle parti, si possa nominare, in base all’art. 68 c.p.c., uno o più “ausiliari”, scelti tra gli iscritti all'albo dei c.t.u., o al di fuori dell'albo, se vi è accordo tra i due genitori, “per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”.
Sulla carta tutto buono e tutto bello, ma, nella realtà, le cose sono ben diverse, lo sappiamo tutti, poiché le controversie nell’affido dei minori alla fine della convivenza si risolvono quando c’è una profonda e monitorata competenza dei c.d. tecnici o “ausiliari”, che non è garantita dalla sola iscrizione ai tanti “pilotati” album a disposizione del tribunale: nomi che gravitano sì attorno al tribunale, ma non sempre eccellenti per documentata carenza di esperienza sulle problematiche genitoriali e su quelle minorili, talvolta anche privi delle più elementari competenze professionali certificate.
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Giovedì 31 Luglio 2025 09:27 |
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Cassazione, finalmente
Validi gli accordi economici dei coniugi
fatti prima della separazione e divorzio
Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione riconosce la validità degli accordi economici (patti prematrimoniali) che i coniugi avevano sottoscritto prima della separazione e/o del divorzio. Un piccolo passo avanti per l’ammissione dei c.d. patti prematrimoniali, così come avviene in molti stati europei.
La Cassazione, con questa ordinanza, fa chiarezza sugli accordi sottoscritti da ambedue i coniugi prima o durante il matrimonio per regolarizzare i loro rapporti economici in caso di separazione e divorzio. La Suprema Corte, pertanto, con questo rivoluzionario riconoscimento, contribuisce a rendere meno traumatica e conflittuale la fine della convivenza, a beneficio dei coniugi e dei loro figli, sempre coinvolti nei loro litigi, ma vuole dire anche meno soldi sperperati per le parcelle dei legali e per le consulenze effettuate tramite Ctu, meno discrezionalità a giudici e servizi sociali (che si intrufolano su questioni non di loro pertinenza e, spesso, condizionano i giudici per la mancata fedeltà nel riferire le fonti reddituali dei due coniugi) e si riduce pure la conflittualità genitoriale.
Nello specifico, l’ordinanza segna, in modo definitivo, la fine del tabù giuridico sugli accordi economici, prematrimoniali o matrimoniali, sottoscritti congiuntamente dai coniugi proprio per contenere possibili diatribe e conflittualità che, spesso, scaturiscono dalla separazione e divorzio, non sempre congiunti, creando pericolose situazioni di danno ai figli, soprattutto se minori. Perdurava ad esistere la convinzione che qualsiasi accordo economico stipulato in previsione di una eventuale crisi coniugale non poteva essere considerato valido, perché avrebbe incentivato la rottura dell’unione matrimoniale, cioè che il non riconoscimento degli accordi economici avrebbe condizionato lo scioglimento del matrimonio. In concreto, si riteneva che il timore delle scelte discrezionali dei giudici sulle questioni economiche avrebbe trattenuto i coniugi a dichiarare la fine della convivenza. Tali accordi, secondo i giudici, erano ritenuti illegittimi per “illiceità della causa”, perché, con la spartizione preventiva del patrimonio, avrebbero potuto favorire la rottura del matrimonio.
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Mercoledì 30 Luglio 2025 12:41 |
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Indurre i figli a rifiutare il padre è reato, sempre!
Nel reato di "maltrattamenti in famiglia" e “sottrazione di minorenni” (artt. 572 e 574 c.p.) rientra anche la pratica, divenuta oggi ordinaria e intollerabile, del genitore collocatario/affidatario, che, approfittando della sua posizione genitoriale egemone, induce il figlio a rifiutare l’altro genitore, quasi sempre il padre. Una consuetudine, questa, che provoca danni psicologici devastanti sul minore e il codice penale, se il comportamento genitoriale è intenzionale e reiterato – e lo è quasi sempre, perché indotto (c.d. ex plagio) dal genitore convivente con il figlio - prevede per lui drastiche conseguenze penali.
Secondo la Cassazione, il reato c’è ogni qualvolta che questo atteggiamento procura una frustrazione dei diritti altrui ed è finalizzata “ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole” (Cassazione penale, sez. II, sent. n. 47882/2023 del 30.11.2023). La sentenza, inoltre, specifica che questo atteggiamento rientra anche nella fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La legge va integralmente applicata e non si può ricorrere alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 388 e 131 bis c.p.).
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Mercoledì 30 Luglio 2025 12:31 |
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Presentato un progetto di legge contro il diffuso reato
Manipolazione psicologica e mentale da parte
di sette e psicosette
avv. Francesco Valentini*
E’ stata presentata in Senato una importante proposta di legge (n. 1496) per contrastare il reato di manipolazione psicologica e mentale delle persone fragili e, di conseguenza, facilmente vulnerabili, da parte di sette e delle psicosette, che li riducono in uno stato di sudditanza psicologica e, in particolare, economica, vero fine dell’attività di queste organizzazioni formatesi esclusivamente per sfruttare la debolezza psicologica di molti individui in difficoltà. Il disegno di legge introduce nel codice penale l’art. 613-quater, rubricato la Manipolazione mentale, per boicottare la dipendenza psicologica o fisica degli adepti di sette e/o psicosette che limitano in modo devastante l’autonomia del soggetto, ad arte coinvolto, distruggendogli qualsiasi autonoma e libera decisione, cioè la capacità di discernimento.
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Venerdì 25 Luglio 2025 09:15 |
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Cassazione civile, ordinanza n. 14358/2025
Nuova convivenza ed assegno alla moglie
Non c’è pace e unanimità tra le varie sezioni della Cassazione sul mantenimento dell’ex-moglie ed ora si torna a specificare (1a sez.) che nemmeno la nuova convivenza stabile da parte dell’ex-coniuge fa cessare completamente il diritto all’assegno di mantenimento, ma occorre, caso per caso, una valutazione complessiva del giudice sulla situazione economica delle parti e sul ruolo avuto da ciascun coniuge durante il matrimonio (Cassazione, ordinanza n. 14358 del 31.05.2025), potendo essere giustificata l’erogazione dell’assegno divorzile anche dopo la nuova unione di fatto. La Suprema Corte ha ribadito che la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta, in modo automatico, la revoca dell'assegno divorzile e che il coniuge felicemente convivente può avanzare pretese economiche all’ex coniuge anche quando la relazione affettiva è consolidata e, di fatto, autonoma.
Ma non è così. Il primo amore ti condiziona anche la vita futura. L’importante è pagare, sempre, anche quando i redditi dichiarati potrebbero essere falsi, perché parte del lavoro viene fatto a nero e perché la convivenza, di fatto stabile, chiude definitivamente il rapporto antecedente il divorzio, purchè non sia palese l’apporto economico alla famiglia da parte del richiedente o beneficiario dell’assegno di separazione e/o divorzile.
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Venerdì 25 Luglio 2025 09:12 |
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Valle d’Aosta: elezioni regionali di settembre
Pretendere, dai futuri eletti in Regione,
regolamento e trasparenza dei servizi sociali
Il canto del cigno, abitudinario in vista delle elezioni, siano esse nazionali o riguardano il rinnovo degli enti locali, incanta solo chi non vuole vedere, nel sociale, la realtà dei fatti, palesemente discriminatori, e, spesso, anche conseguenza di scarsa preparazione professionale degli operatori, molto sensibili più alle convenienze di potere e alle lobby di cui sono circondati, che ai reali bisogni dei cittadini. Il tema, di conseguenza, dell’affido dei figli e dei tanti contributi economici elargiti al genitore collocatario senza troppe regole e controlli pubblici, non vengono presi in considerazione dai politici valdostani a cui compete l’obbligo di vigilare sull’amministrazione dei soldi pubblici dati, molto spesso, a totale discrezione dei tanti operatori del servizio sociale che sono più propensi (forse, ispirati dall’assessorato) a cantare le proprie illusorie virtù, piuttosto che a fornire risposte chiare ed oggettive e fattive ai numerosi problemi legati alla fine della convivenza dei genitori e all’affido dei figli, che in Vda, è bene ripeterlo, riguarda circa il 65% dei genitori con figli.
Come si può ignorare – volutamente - il negato primato di questa regione per i suicidi di padri espropriati dei propri diritti genitoriali e emarginati dal contesto sociale, il cui primo padre suicida italiano è stato il prof. Antonio Sonatore, il cui disperato gesto continua ad essere ritenuto, dai politici e dalla società ovattata locale, una vergogna per la vallata, mentre il 7 aprile, giorno di Pasqua, in cui si è dato fuoco davanti al tribunale di Aosta, perché privato della possibilità di frequentare la propria figlia, è il giorno internazionale per ricordare, in sua memoria, tutti i padri a cui era stata vietata la presenza dei figli e che si sono tolti la vita.
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