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Venerdì 27 Giugno 2025 09:37 |
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I centri estivi non sono una spesa straordinaria
Terminato l’anno scolastico, puntualmente sorge la necessità di dirimere le controversie tra i genitori su chi deve pagare i costi dei centri estivi, che ogni anno lievitano e di tanto. La gestione dei centri viene affidata, quasi sempre, a strutture private, le cui garanzie di sicurezza e utilità per i minori non sempre sono garantite per la quasi totale assenza di controlli da parte dell’ente pubblico che li autorizza. Il personale utilizzato, i c.d. educatori, non sempre viene preparato al programma socio-educativo che dovrebbero attuare nelle tante ore in cui i bambini vengono lasciati alla loro sorveglianza e cura. Anche questo è un problema che non può essere trattato – quando lo si affronta – con superficialità e, spesso, anche con leggerezza, soprattutto in merito alle responsabilità civili e penali del personale che coordina i vari gruppi di bambini. Non bisogna, poi, dimenticare che, per oggettive esigenze dei genitori che lavorano e non hanno a chi affidare i propri figli in loro assenza, i minori frequentano più turni (che sono di due settimane) e, di fatto, vengono gestiti dai centri estivi.
A chi compete pagare l’iscrizione e/o la retta di questi centri? L’onere della retta per il centro estivo, con valenza di socializzazione, spetta al genitore collocatario/affidatario, che deve chiedere l’autorizzazione preventiva anche all’altro genitore. Il centro estivo, di fatto, non altro è che un luogo dove parcheggiare i minori in assenza del genitore e il genitore che percepisce il mantenimento per i figli deve provvedere alla loro custodia in sua assenza. Non ci interessa cosa dicano i protocolli locali (tribunale e ordine avvocati locali) sulle spese straordinarie, perché l’art. 30 della Costituzione dice che spetta ad ambedue i genitori il mantenimento dei figli, comprese le spese straordinarie, la cui maggior parte – secondo questi non vincolanti protocolli – sono sempre a carico del genitore estromesso dai figli, mentre, come per l’assegno di mantenimento quando non si concede l’affido paritario, dovrebbe essere a carico di ambedue i genitori, anche in presenza dell’affido paritario, perché i figli trascorrono pari tempo con ciascun genitore, che provvede a loro con il mantenimento diretto, quando i minori sono con lui.
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Venerdì 06 Giugno 2025 09:39 |
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5 per mille
Un aiuto per condividere le nostre battaglie
Siamo entrati nel 27° anno di attività in tutta Italia e conosciamo bene le problematiche, molte delle quali lasciate irrisolte da chi dovrebbe controllare l’operato della magistratura e dei servizi sociali che operano nel settore minorile e le cui relazioni al giudice sono, troppe volte, una condanna definitiva della genitorialità di un genitore, guarda caso quasi sempre il padre. Le richieste di aiuto sono sempre più numerose e soprattutto pervengono dal genitore disperato che non riesce più a vedere i figli, non ha i soldi per difendersi e che si sente estromesso dalla vita dei figli. Un senso di impotenza che porta alla disperazione, ad atti inconsulti e alla rinuncia forzata della propria genitorialità. Per fare queste battaglie per i minori occorrono risorse economiche che l’ente pubblico brucia quotidianamente con il suo insensato clientelismo.
Noi gestiamo la vasta attività con la quota di iscrizione dei nostri soci e con l’introito del 5 x 1000 poiché non chiediamo e non abbiamo finanziamenti pubblici, che comporterebbero compromessi, e possiamo contare su irrisorie donazioni liberali, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. La destinazione del 5 x 1000 alla nostra associazione da una parte ci aiuta a svolgere tutte quelle attività programmate e dall’altra ci rincora per il riconoscimento, che questo gesto significa, dell’utilità della nostra attività. I genitori che si rivolgono a noi spesso vivono grazie alla Caritas e ai parenti e non hanno redditi alti il cui 5 x 1000 sarebbe stato, così, consistente e per questo ci rivolgiamo a tutti coloro possono destinare il 5 x 1000 delle tasse già pagate alle nostre attività che, fin da ora, singolarmente ringraziamo.
Vi chiediamo un aiuto per condividere queste nostre attività per:
Tutelare le pari opportunità genitoriali tra padre e madre.
Organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, pubblici dibattiti, attività di auto mutuo aiuto, attività di mediazione familiare e sociale, corsi informativi e formativi rivolti ai genitori, ai figli e ai nonni, agli operatori sociali e alla società e per organizzare tutto ciò che è utile a contenere la conflittualità e a diffondere la cultura del rispetto dei diritti dei minori a partire da quello della bigenitorialità.
Fornire un servizio di assistenza e di educazione familiare in fase pre-post fine della convivenza dei genitori per assicurare comunque ai figli un sano contesto affettivo-educativo e ai genitori utili indicazioni su come superare i momenti di conflittualità senza farli ricadere sui figli.
Stipulare specifiche convenzioni con professionisti per l’assistenza legale, psicologica e socio-pedagogica, per garantire un adeguato supporto professionale a costi contenuti e coerenti con i principi dell’associazione.
Siamo un'Associazione di volontariato e di promozione sociale che opera in tutta Italia dal 17.03.1998 anni e che ritiene ogni genitore, padre o madre che sia, elemento centrale per la sana crescita dei figli e che ogni figlio abbia il diritto di potersi relazionare con entrambi i genitori secondo le proprie esigenze senza essere costretto o impedito da altri. Per questo,
Diffondiamo la cultura delle pari opportunità, pari responsabilità e pari dignità nel rispetto della specificità di ambedue i ruoli genitoriali, cercando di far superare le discriminazioni socio-culturali ed impedire quelle istituzionali in tema di affidamento e gestione dei figli.
Chiediamo, di conseguenza, una corretta applicazione delle leggi vigenti per un reale rispetto del diritto alla bigenitorialità.
Condanniamo le istituzioni che, con il loro modo di operare, si rendono discriminatori dei figli e/o del genitore più debole.
Le nostre attuali battaglie culturali e giuridiche
- Affido condiviso paritario con mantenimento diretto dei figli
- Ripartizione dell’assegno di mantenimento dei figli tra i due genitori e non solo su uno come avviene oggi
- Spese straordinarie per i figli autorizzate da ambedue i genitori
- Abolizione del protocollo tribunale-ordine avvocati locale, perché non rispettoso della legge
- Immediati accertamenti per verificare le possibili manipolazioni nei figli da parte di un genitore
- Regolamentazione dell'attività dei servizi sociali, psicologi ed educatori familiari
- Ridare voce ai genitori vittime di sentenze inique
- Tutela della bi-genitorialità e della co-genitorialità
Ricordati di questo numero: 94077010547

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Venerdì 06 Giugno 2025 09:37 |
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Protocollo sulle spese straordinarie: pericoloso bluff
avv. Francesco Valentini*
Il dibattito sulle intromissioni dei giudici e degli avvocati locali nell’allegra applicazione della legge sull’affido nelle separazioni (protocollo sulle spese straordinarie dei figli dei separati, collocazione prevalente del minore presso un genitore e tante altre iniziative extra non previste dalla legge) è quanto mai acceso, perché il protocollo non ha nessun valore normativo e, quindi, non può essere imposto ai genitori dal giudice dell’affido.
Il giudice applica la legge, l’avvocato difende, in tribunale, il genitore, ma non può sostituirlo nella gestione della genitorialità. Gli equivoci sono proprio questi: l’avvocato non può parlare su questioni di cui non ne ha la delega e il tribunale non può legiferare al posto del Parlamento.
Il Protocollo doveva essere un accordo tra giudici e avvocati per individuare e definire i criteri per la gestione delle spese extra assegno dei figli, tenendo conto, però, che le indicazioni del protocollo ivi contenute sono indicative, ma non impositive, e non sostituiscono la legge e tantomeno possono vincolare il giudice, a cui spetta, di caso in caso, deliberare in merito. Il protocollo, contrariamente a quanto sta avvenendo, non può e non deve influenzare la prassi giudiziaria e può essere ritenuto un bluff, perché non è in grado di prevenire i conflitti tra i due genitori, le incertezze e disparità nei loro confronti. La sua vera efficacia non solo è genericamente dubbia, ma si avanzano serie critiche sia sulla sua necessità, che sulla sua opportunità, che sulla sua potenziale arbitrarietà, essendo fuori dal controllo del Parlamento.
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Venerdì 06 Giugno 2025 09:34 |
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Il tribunale di Aosta applichi correttamente la legge
Il Tribunale di Verona, il mese scorso, ha applicato l’art. 473-bis.39 c.p.c. (modificato nel 2022 con la riforma Cartabia) ad una madre che aveva portato all’estero il figlio per non farlo vedere al padre, imponendogli un risarcimento di €. 200 per ogni giorno di inadempienza e ad un padre che, senza valido motivo, non rifondeva alla madre la sua quota delle spese straordinarie per i figli, lo ha condannato ad €. 100 per ogni giorno di ritardo. Immediatamente il padre si è messo in regola. La giustizia ci può essere, basta volerlo.
In Valle, quest’articolo del codice non sembra ancora conosciuto, ma non ci sono più scuse per il Tribunale di Aosta, che, una volta che venuto a conoscenza delle azioni delittuose (negazione del diritto di visita genitore-figli) da parte del genitore collocatario (quasi al 100% in VdA è la madre), si giustifica con pretesti palesemente non corrispondenti al vero e, comunque, quasi mai documentati (malattia, rifiuto dei minori, impegni extrascolastici, compleanni, ...), come di solito è chiaramente dimostrato nei ricorsi del genitore penalizzato, che, spesso, viene perfino condannato a rimborsare le spese legali all’altro genitore, quello che viola le disposizioni del Tribunale.
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Venerdì 06 Giugno 2025 09:32 |
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Giustizia valdostana
Il mancato diritto di visita e di mantenimento
Parlare, immancabilmente, di conflittualità genitoriale tra i genitori, senza mai specificare (né quasi mai accertare) chi l’abbia originata e chi l’alimenta, con i suoi comportamenti, tra i due genitori, è un venire meno al dovere, da parte del giudice, di applicare la legge e di non sorvolare sulle pesanti responsabilità di chi la provoca ed alimenta con i suoi comportamenti contrari alle disposizioni del Tribunale, formulate all’atto della separazione e/o dell’affido dei figli.
Non far vedere i figli al genitore non collocatario nei tempi e nei modi previsti dalla sentenza di affido, ricorrendo a pretesti palesemente falsi e, comunque, mai documentati (malattia, rifiuto dei minori, impegni extrascolastici, compleanni, ...) è una pratica assai diffusa in Valle d’Aosta (con la consolidata compiacenza del servizio sociale, che, spesso, pur conoscendo il rifiuto materno si rifiuta di riportare nelle sue relazioni periodiche al Tribunale locale) e del giudice di turno, che, di fatto, non prende provvedimenti contro il genitore inadempiente, come, spesso, è chiaramente dimostrato nei ricorsi del genitore penalizzato, che, di solito, viene perfino chiamato a rimborsare le spese legali all’altro genitore, quello che viola le disposizioni del Tribunale.
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Giovedì 29 Maggio 2025 08:09 |
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Venerdì 23 Maggio 2025 16:30 |
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La legge c’è e va applicata sul serio
Si è papà tutti i giorni e nella quotidianità dei figli
Il Tribunale di Verona (ordinanza del 7.4.2025), codice di procedura civile in mano, applica l’art. 473-bis.39 e condanna una madre per aver violato le decisioni del tribunale sul diritto del minore di stare anche con il padre, perchè si era trasferita all’estero con il figlioletto e, nonostante venisse spesso in Italia per i processi in corso, non lo portava con sé per farlo stare con il padre. Per questa sua condotta ostruzionistica, era stata condannata, nello scorso autunno, ad una multa di €. 3.000 euro dallo stesso tribunale scaligero per il mancato rispetto del diritto di visita padre-figlio. Nei primi mesi del 2025, anche il tribunale del paese estero in cui si trovava l’aveva condannata disponendo di riportare il figlio in Italia per rispettare il diritto di visita del minore con il padre.
Il tribunale, con questa ordinanza, affronta la questione della violazione del diritto di visita da parte del genitore collocatario/affidatario con chiarezza (rispetto della legge) e con determinazione, in base alle leggi vigenti, poichè ha ritenuto che la condotta materna fosse “gravissima” e non ha avuto remore nell’applicare alla madre una multa di 200 euro per ogni giorno di inadempienza. La riforma Cartabia, del 2022, prevede, infatti, che il giudice possa intervenire d'ufficio, cioè anche senza denuncia (o ricorso) specifica, nei confronti del genitore che non rispetta le regole dell’affido del minore, ma che, purtroppo, i giudici ignorano ed evitano, salvo poche eccezioni, di applicarla, perché colpirebbe, principalmente, le donne inadempienti.
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Venerdì 23 Maggio 2025 16:25 |
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Corsi sulla genitorialità non condivisa
Esiste, tra i genitori non più conviventi, una forte preoccupazione per non poter più esercitare il loro fondamentale diritto ad essere educatori dei propri figli, a causa della imposizione di un distorto loro affido, penalizzante milioni di padri, non tutelati giuridicamente dalla superficiale applicazione della relativa legge, sia con l’“invenzione” della collocazione prevalete dei minori ad un genitore (leggasi la madre, che significa anche non riconoscere il diritto alla bigenitorialità dei figli), sia per l’incomprensibile ritrosia dei giudici a concedere il condiviso in modalità paritaria, sia per l’influenza (o, meglio, prepotenza) dei servizi sociali, sempre più coinvolti dai magistrati a mansioni che non competono loro per la mancanza della necessaria competenza culturale e giuridica.
Si è padri ogni giorno, ma non solo di tanto in tanto, a discrezione (più che altro a discriminazione) di chi è chiamato a tutelare il superiore interesse del minore. Le preoccupazioni di tantissimi genitori, che non rinunciano al proprio ruolo, sono più che comprensibili alla luce delle crescenti devianze (o potenzialmente tali) giovanili e al loro ruolo marginale nella crescita dei figli.
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