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Giovedì 07 Dicembre 2023 10:17

Patti chiari sulle parcelle dei legali


I costi degli avvocati, nei procedimenti di separazione e di affido, sono una mina vagante che, nonostante il tariffario proposto dal CNF ed approvato dal Governo, viene applicato con molta discrezionalità dai legali e la sorpresa arriva al termine del procedimento. Se l’assistito chiede di conoscere, orientativamente, quanto gli verrà a costare il processo, il legale, con fare rassicurante, gli risponde “ora non è possibile prevedere la durata e complessità del procedimento”, “non ti preoccupare, ti prenderò il minimo, ora pensiamo a vincere la causa”. Chiede, invece, acconti che, quasi sempre, non sono tracciabili, perché pretesi in contanti, e il legale non rilascia alcuna ricevuta, perché, a suo dire, il cliente risparmierebbe l’Iva (22%) e, falsamente, anche quando il professionista ne è esente.

La “stangata” arriva a processo concluso, quando il difensore presenta una “salata” parcella – salata in base alle possibilità economiche dell’assistito – che mette in difficoltà chi è obbligato a pagare una somma che non era stata mai concordata e nemmeno prevista, soprattutto quando il genitore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare anche le spese legali della controparte. Se l’assistito non ha possibilità di pagare la parcella, non può ricorrere al tribunale per derimere la vertenza, perché non ha i soldi per un nuovo avvocato e nemmeno può usufruire del c.d. patrocinio gratuito. Il legale, poi, si basa sulle tariffe ufficiali, che, fra l’altro, permettono tanta discrezionalità e tutto ciò che verbalmente aveva detto all’assistito viene sistematicamente negato, arrivando, in molti casi, a richiedere anche le somme già pagate sulla fiducia e mai rese tracciabili, perché altrimenti, non avendole fatturate, sono la palese prova di evasione fiscale.

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Giovedì 30 Novembre 2023 09:57

A Natale la povertà è anche umiliazione


Le festività natalizie e di fine anno sono il simbolo della festa in famiglia, la festa dei bambini, dell’attesa per la sorpresa del regalo, dello scambio gioioso degli auguri, dell’albero di Natale con tante luci, del presepe che ricorda la ricorrenza religiosa e della presenza gioiosa dei figli, soprattutto se minori, con ambedue i genitori. Le cose, però, lentamente sono cambiate e per i poveri – e sono tanti soprattutto tra i separati con figli - l’emozione di queste feste è stata sostituita da un profondo senso di umiliazione per l’impossibilità di frequentarli liberamente e di manifestare loro il proprio affetto accompagnato da regali così come avviene tra la maggioranza di genitori non più conviventi.

Le feste natalizie si sono trasformate in un business economico sostenuto da una falsa cultura che pone al centro di tutto non la gioia del Natale ma il possesso di regali importanti, viaggi costosi e uno stile di vita che i genitori poveri e i loro figli percepiscono come umiliazione poiché il genitore non può permettersi regali impegnativi a livello economico e non può soddisfare le pilotate esigenze dei propri figli. E’ una umiliazione anche per i loro figli che si sentono privati di quelle cose che gli altri bambini hanno.

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Giovedì 30 Novembre 2023 09:47

Famiglia patriarcale anche nell’affido dei figli?


Ubaldo Valentini

Si continua a parlare di patriarcato nella gestione della famiglia, mettendo alla berlina l’uomo (il padre nell’affido dei figli), ritenuto capace delle peggiori azioni delittuose secondo le facinorose congregazioni femministe e secondo i centri antiviolenza. Sia chiaro che la violenza delittuosa sulle donne, come pure quella meno appariscente e meno pubblicizzata delle donne sugli uomini o sugli inermi neonati, soppressi quasi sempre dalle madri, non va minimamente tollerata. Tutto ciò, però, non giustifica la irreale conclusione secondo cui la società italiana sia dominata da una cultura patriarcale. Nell’affido dei minori, quando i genitori non convivono più, è palesemente evidente, invece, che siamo in presenza di uno strisciante e mai morto matriarcato.

La legge, in teoria, esclude sia il patriarcato che il matriarcato, ma, nella prassi quotidiana di chi la legge la interpreta con molta discrezione, il dominio della donna all’interno della famiglia è indiscutibile. Basta dare uno sguardo ai dati Istat per confermare che l’abuso c’è, ma è conseguenza della cultura matriarcale, ancora imperante.

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Venerdì 17 Novembre 2023 09:53

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo


Adolescenza ed infanzia negate dagli adulti


La Dichiarazione dei Diritti del Fanciulloè stata approvata a New Yorkdall’Assemblea Generale Nazioni Unite il 20 novembre 1959, integrata il 20 Novembre 1989; èentrata in vigore il 2 settembre 1990: è stataratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La Convenzione,nell’intenzione dei rappresentanti delle nazioni,avrebbe dovuto tutelare i diritti inalienabili dell’infanzia e dell’adolescenza in tutto il mondo. Non è stato e non è così perché la convenzione, da tutti citata e invocata, di fatto, non ha unapreminenza nelle istituzioni preposte alla tutela dell’infanzia e si invoca solo formalmente, ma, nei fatti, coscientemente non si applica.

Riportiamo solo alcuni articoli per sottolineare la responsabilità delle istituzioni nella tutela del superiore interesse del minore quando decidono il suo futuro, spesso senza nessuna garanzia per il fanciullo e per i suoi genitori, agenzia previlegiata per la sua formazione e per la sua crescita.

E’ scritto nella Convenzione del 1989, che aggiorna quella del 1959:

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private diassistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interessesuperiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.” (art. 3, c.1);

“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimereliberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendodebitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni proceduragiudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o unorgano appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. (art. 12);

“Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.  Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio dellaresponsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni,istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitorilavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essiabbiano i requisiti necessari.” (art.18); “Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento”(art. 19, c.1).

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Giovedì 09 Novembre 2023 12:51

Violenza in famiglia: realtà e tanta speculazione


Ubaldo Valentini *

Non è facile, a prima vista, valutare e condannare la violenza familiare quando, nelle separazioni, sovente l’accusa non corrisponde alla verità e diviene uno strumento, un subdolo strumento, che, sull’onda dell’emozione collettiva e sociale, coniugi e genitori sfruttano per sopraffare la controparte. Per loro, la verità non vincola il comportamento di ciascuno di noi, ma è una vuota parola da invocare per avvalorare le loro menzogne.

Solo la pronuncia, magica, di questa parola evoca, soprattutto negli sprovveduti, una solidarietà sul nulla, poiché nulla è la veridicità della maggior parte delle denunce di violenza all’interno della famiglia, spesso non verificate, ma foriere di provvedimenti che limitano la libertà dell’accusato e gettano pubblico discredito sul malcapitato (talvolta accusato perfino di violenza sessuale sui propri figli), privandolo della dignità umana, della presenza dei figli e, quasi sempre, provocando in lui uno squilibrio psico-sociale ed economico nella generale indifferenza.

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Giovedì 02 Novembre 2023 09:28

Patrocinio a spese dello Stato senza controlli


avv. Francesco Valentini *

Il patrocinio a spese dello Stato è una garanzia di difesa per coloro che non hanno un reddito (dichiarato) tale da permettere la possibilità di difendersi dinnanzi all’autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e nonché nelle procedure di mediazione civile. L’avvocato viene pagato dallo Stato e non può chiedere compensi o rimborsi al cliente ammesso al gratuito patrocinio. Non sarebbe superfluo, però, un più attento controllo su mascherate richieste pecuniarie extra, da parte di alcuni legali, che costituiscono un illecito disciplinare deontologico (art. 85, c. 3, D.P.R. 115/2002 e art. 29, c. 8, Codice deontologico forense).

In caso di condanna al pagamento di somme a favore della controparte da parte del beneficiario del c.d. gratuito patrocinio, queste non sono a carico dello Stato. Infatti, il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore.

Il limite massimo del reddito lordo per accedere al beneficio è di €. 12.838,01 e deve calcolare tutti redditi di ciascun componente del nucleo familiare (eccezione fatta per le indennità di accompagnamento), compresi quelli non sottoposti a tassazione, quelli percepito “in nero” e/o quelli provenienti da attività illecite (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019; Cass. Civ. n. 46159/2021). Tra i familiari, sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano, anche se non legati da vincoli di parentela e affinità, con il richiedente e contribuiscono alla vita in comune.

Rientrano, indicativamente, nel calcolo del reddito imponibile per l’accesso al beneficio: le pensioni, l’assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge, l’assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (cfr. Cass. Pen. 18818/2016), gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento, gli interessi di Bot, Cct e Btp ed il reddito di cittadinanza.

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Giovedì 26 Ottobre 2023 10:36

Fermiamo i soliti e protetti furbetti


Un Registro unico regionale dei contributi

a difesa dei cittadini in difficoltà economica


Le regioni e gli enti locali dispongono di ingenti somme e benefici vari da elargire a cittadini bisognosi, ma anche a quelli (numerosi) che non ne hanno diritto. La raccomandazione fa chiudere un occhio agli amministratori, mentre il clientelismo li chiude tutti e due e, soprattutto, gli amministratori non amano essere denunciati pubblicamente.

Assistiamo allo sperpero del danaro pubblico per assistere persone che non ne hanno diritto – e tutti lo sanno – a scapito degli anziani e di coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa di evenienze sociali, spesso non preventivate, per sopraggiunta malattia, per perdita di lavoro e per una vecchiaia con una pensione ridicola al termine di un lavoro logorante.

Il genitore separato, se padre, viene discriminato non solo nella concessione dei contributi, negli esoneri fiscali per i servizi previsti per i figli, nel diritto alla casa popolare, locata (cioè, data in affitto) gratuitamente o a cifre irrisorie, e in tante altre agevolazioni che i politici elargiscono, perché percepiti dalla madre collocataria, compreso il patrocinio a spese dello Stato, alla quale va anche l’assegno per i figli (spesso eccessivamente sproporzionato rispetto ai giorni che il genitore non collocatario tiene i figli sull’arco temporale di 14 giorni), che il padre mensilmente versa, senza che vengano verificate le somme effettivamente percepite dalla genitrice (poiché i figli continuano ad essere collocati presso la madre anche dopo 17 anni dall’entrata in vigore della l. 54 che istituiva l’affido condiviso), sia dai vari enti pubblici e privati, che dai redditi percepiti, ma non dichiarati, cioè dal lavoro a nero (questi principi valgono anche per la verifica che il giudice ha l’obbligo di fare per la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

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Giovedì 19 Ottobre 2023 08:47

Ricorso congiunto per separazione e divorzio


avv. Francesco Valentini

La Cassazione (Sez. Civ., sent. n. 28727 del 16.10.2023) mette fine alla discrezionalità con cui molti magistrati applicavano la c.d. Riforma Cartabia in merito alla separazione consensuale e divorzio congiunto, stabilendo che ”in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“.

La diversa interpretazione della legge da parte di alcuni giudici aveva creato disuguaglianza tra i cittadini, che chiedevano, in un unico atto e con domanda congiunta e cumulata, sia la separazione che lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; costringendo, coloro che si vedevano rigettata la richiesta, a seguire la via dei due diversi procedimenti, come avveniva prima dell’entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile (28.02.2023). Ciò voleva dire doppia parcella dei legali e doppio contributo unificato. Il chiarimento della Cassazione, finalmente, pone termine alla difformità di pronunce di merito, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis – 49 c.p.c.

Con questa sentenza, la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale" (O.c.f., Organismo Congressuale Forense). Oltre ai vantaggi economici per la riunificazione degli atti di separazione consensuale e divorzio congiunto, verranno snelliti i tempi del procedimento, eliminate le fastidiose lungaggini burocratiche penalizzanti il cittadino comune e ci sarà risparmio di tempo e di energie. Infatti, i giudici, restando invariata la richiesta congiunta, sei mesi dopo la sentenza di separazione, potranno emettere anche quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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