Lunedì 14 Febbraio 2022 12:55 |
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Pas o non Pas
I figli vanno subito collocati presso il padre
se la madre li danneggia psicologicamente
avv. Francesco Valentini*
Lo strumentale dibattito sull’alienazione genitoriale di quei minori che rifiutano il genitore con cui non vivono (al 94% il padre) distoglie l’attenzione sul diffusissimo fenomeno della manipolazione dei figli, costretti a rinunciare alla bigenitorialità e, purtroppo, non si parla del padre, a cui viene negato il diritto alla co-genitorialità.
La Pas, indipendentemente dalla sua scientificità, è sinonimo di estromissione del genitore non collocatario/affidatario dalla vita dei propri figli e i tribunali non possono continuare a sottovalutare o, fatto ancor più grave, ignorare questo drammatico fenomeno per “salvaguardare” il genitore collocatario/affidatario (quasi sempre la madre), le cui responsabilità sarebbero palesemente evidenti.
Il falso problema della PAS
La Pas è rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione (I Civile, ordinanza n. 13217 del 17.5.2021), rinnegando o, comunque, ridimensionando, di fatto, una sua precedente ordinanza (I Civile, sentenza n. 6919 dell’8.4.2016), su pressione delle lobby femministe, che hanno esaltato questa ordinanza, da tempo attesa, e dell’Ordine degli psicologi, poco inclini ad ammettere le responsabilità del genitore collocatario/affidatario (quasi sempre la madre) nel rifiuto del genitore non collocatario/affidatario (quasi sempre il padre) da parte dei figli e nel mancare di eseguire dolosamente i provvedimenti del giudice che regolamentano il diritto di visita dell’altro genitore. Quando un figlio rifiuta il padre con la fraseologia materna, anche quando è piccolissimo, è evidente che la madre collocataria, con la sua continua pressione psicologia e/o con quella dei suoi congiunti ed amici, lo ha indotto a non vedere il padre ed a rifiutarlo.
La senatrice pidiessina Valeria Valente, presidente della “Commissione di inchiesta sul femminicidio”, forte della risposta del ministero della Salute ad una sua interrogazione, che sottolineava “la non attendibilità della Pas e il rischio dell’uso distorto di tale diagnosi nei casi di bambini contesi”, in un comunicato stampa, o meglio in un suo diktat, del 05.06.2020, tuona contro la Pas, perché, a suo dire, “non è una sindrome e tantomeno un disturbo psichico individuale e nemmeno un disturbo psichico individuale definito e, pertanto, non può essere utilizzata nei processi di separazione, specie nei casi di violenza domestica”.
La senatrice non si pone il problema delle centinaia di migliaia di genitori non collocatari/affidatari (quasi sempre i padri) che non riescono a vedere i propri figli nei tempi stabiliti dal giudice e delle centinaia di migliaia di figli privati della bigenitorialità, con drammatiche conseguenze.
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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:36 |
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I minori tolti alla madre e ad ambedue i genitori
quando vivono in un contesto familiare violento
Il tema delle violenze nelle nuove convivenze della madre presso la quale sono collocati i figli minori o il perdurare della violenza all’interno della famiglia non sempre vengono presi in considerazione, soprattutto quando a sollevare il problema è il padre. Qualcosa, però, sta cambiando. Cambia la sensibilità di un numero sempre crescente di giudici che approfondiscono il tema emerso durante l’affido dei figli e cambia la professionalità dei servizi sociali che cercano di fornire indicazioni reali sullo stato dei minori e non temono di andare contro corrente e, in base ai dati in loro conoscenza, di riferire fatti oggettivi e porre solo i minori al centro dell’indagine.
Tolti alla madre i figli per il compagno violento
Cassazione, I Civile, sentenza n. 3060/2022
Il tema delle violenze nelle nuove convivenze della madre presso la quale sono collocati i figli minori o il perdurare della violenza all’interno della famiglia non sempre vengono presi in considerazione quando a sollevare il problema è il padre. Qualcosa sta cambiando. La Cassazione è intervenuta, su ricorso della madre che non accettava le decisioni della Corte di appello, sentenziando che i figli non possono assistere alle continue liti e violenze tra la madre e il nuovo compagno e che, se la madre non è in grado di sottrarli a questo devastante clima e di denunciare le violenze subite dal nuovo compagno, i minori vengono collocati presso il padre.
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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:27 |
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L’Aquila
Prepara una minore a un’udienza
e poi discute il caso come giudice
Un uomo è sotto processo per presunte molestie nei confronti della figlia maggiore, la quale è stata affidata a una comunità mentre i due fratellini minori vivono in altre due case diverse: il più piccolo da quando è nato non ha mai visto il padre, perché a questi genitori viene impedito di vedere i bambini da due anni.
A dare credito alla ragazzina è la psicologa che però, oltre a seguirla come paziente in terapia, l’ha preparata per l’udienza in Tribunale Penale ed ha persino fatto parte del Collegio Giudicante al Tribunale dei Minorenni de L’Aquila dove la famiglia vive.
“Siamo di fronte a una svista clamorosa o a un vero e proprio caso di mala giustizia?” si chiede l’avv. Francesco Miraglia, difensore dei genitori. La ragazzina, molto fragile, un paio d’anni fa avrebbe riferito di essere stata molestata dal padre, un giorno in cui la madre era assente, in verità cambiando spesso versione sulla vicenda. È emerso poi che erano state le amichette a convincerla (lei è molto influenzabile) ad accusare il genitore, come ripicca per non aver ricevuto il telefono cellulare richiesto e desiderato.
La giovane è stata allontanata subito da casa e affidata a una comunità, così come i due fratellini minori, visto che il padre è stato rinviato a giudizio e la madre indagata per favoreggiamento. Il caso è approdato in Tribunale per i Minorenni che addirittura dispone l’apertura dello stato di abbandono dei minori senza che ancora nessuna colpevolezza sia stata riconosciuta in capo ai genitori. Ad ogni modo il Tribunale per i Minorenni, basandosi di fatto sulle semplici dichiarazioni di questa ragazzina, ha disposto “l’eliminazione“ dei genitori: la ragazzina è stata destinata a vivere presso una famiglia affidataria, un fratello è stato affidato al nonno materno, l’altro ai nonni paterni. Familiari dei minori che abitano persino in regioni diverse. «Come se tutto ciò non fosse abbastanza grave – afferma l’avvocato Miraglia – emerge che la decisione del Tribunale per i Minorenni si poggi su un vizio di forma gravissimo: uno dei magistrati che hanno sentenziato era nientemeno la psicoterapeuta che segue professionalmente la ragazzina e che, tra l’altro, l’aveva pure preparata ad affrontare l’udienza nella quale era stata sentita nel corso dell’incidente probatorio. La psicologa avrebbe preso parte infine al collegio giudicante in qualità di giudice onorario: circostanza di una gravità inaudita».
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Lunedì 14 Febbraio 2022 12:21 |
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I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli
L’affido paritario per garantire la bigenitorialità
La VI sez. civ. della Cassazione, richiamando una precedente sentenza (cassazione, I Civ., ordinanza n. 19323 del 17.9.2020), ribadisce che l’affido condiviso comporta una paritaria frequentazione dei minori con ciascun genitore.
“Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”. (Civile, VI, ordinanza n. 1993 del 17.6.2021, dep. Del 24.1.2022).
L’affido è già contemplato nella legge che ha istituito, nel 2006, l’affido condiviso (legge n. 54), rimasto, però, lettera morta per molti anni. Era stato proposto dal tribunale di Perugia nel Protocollo per il processo di famiglia, stipulato tra magistrati e avvocati del foro di Perugia il 25.11.2014, che, all’art. 8, prevedeva: “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.
Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori e il superamento definitivo della collocazione prevalente dei figli con l’assegnazione della casa coniugale/familiare- dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 11.04.2017, a firma della dott.ssa Fausta Palazzo, presidente di sezione).
La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, riduce la conflittualità genitoriale e rispetta pienamente il diritto alla bigenitorialità da parte dei figli e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.
Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quasi sempre da parte del padre, al genitore collocatario/affidatario dei figli, la cui entità sovente è sproporzionata e causa di ricorsi in tribunale, che, visti gli esisti degli stessi, alimentano solo la conflittualità. Inoltre, il dovere dell’assegno di mantenimento viene imposto al genitore che non vive con i figli, ma non all’altro (generalmente la madre), venendo meno, per quest’ultimo, il dovere di mantenere i figli, come sancisce l’art. 30 della Costituzione. Talvolta si ha l’impressione che, più di un assegno di mantenimento per i figli condiviso tra i genitori, sia un “risarcimento” a chi è collocatario/affidatario dei minori.
La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – viene restituita alla disponibilità dei legittimi proprietari.
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