CITTADELLA. BIMBO CONTESO PDF Stampa E-mail

LA CASSAZIONE DICE SI ALLA MADRE

* dr. Ezio Ciancibello

Nuovo tragico sviluppo della violenta lite che oppone due genitori per il “possesso” del loro figlio di 11 anni.

La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia il decreto dei giudici di secondo grado di Venezia. La Cassazione, secondo le prime informazioni, avrebbe annullato il decreto dei giudici di secondo grado di  Venezia per un vizio di motivazione in quanto non avrebbero esaminato le critiche mosse dalla madre all'accettazione della "PAS", presa invece come elemento centrale nella scelta di affido del bambino al padre.

 

Quindi questo povero bambino viene prima prelevato a forza dalla madre per essere portato dal padre, poi una sentenza della Cassazione decide che il “pacco-bambino” può essere rispedito al mittente, in attesa di ulteriore sentenza legale, presa questa volta dalla Corte di Appello di Brescia, che deciderà se lasciarlo definitivamente depositato presso la madre, o spedirlo nuovamente al padre, con buona pace della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, a cui ha aderito anche l’Italia, che dice espressamente all’Art.3 comma 1:

 

” In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”

Ricordo che non meno di un mese fa la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia perché:                 ” Non assicura i diritti dei padri separati ”, ma non è dei loro diritti che in questo caso vorrei occuparmi ma di quelli del “pacco- bambino”.

Il motivo del contendere sembra essere la famigerata Pas (Sindrome di Alienazione Genitoriale) che, per dirla brevemente, spinge un minore a subire il condizionamento di un genitore alienante, affinché rifiuti di stare con l’altro genitore (alienato).

A tale proposito è stato redatto un documento psico-forsense sull’alienazione genitoriale per informare la pubblica opinione che dice:

“La comunità scientifica è concorde nel qualificare le dinamiche psicologiche che conducono all’alienazione di un genitore come un disturbo della relazione e non come un disturbo individuale: un dis-funzionamento familiare al quale contribuiscono tre soggetti: il genitore “alienante”, quello “alienato” ed il figlio, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo che può variare di caso in caso.”

Pertanto se siamo di-fronte ad un disturbo di relazione ne consegue che vi sono, prima di tutto dei comportamenti ed atteggiamenti osservabili che portano a stabilire, se e fino a che punto un genitore ostacola il libero accesso del minore all’altro genitore, se e fino a che punto un genitore si mostra insensibile e poco attento ai bisogni del minore, se e fino a che punto il minore manifesta un legame affettivo preferenziale con un genitore a differenza dell’altro. Non appena lo psicologo ha osservato questi comportamenti/atteggiamenti deve, a seconda delle proprie capacità, conoscenze scientifiche, e coscienza etica, spiegare perché si verificano e quale conseguenza hanno sulla vita del minore.

Comportamenti/atteggiamenti osservabili che non hanno quindi bisogno di validazione scientifica dal momento che sono già da molti anni patrimonio della comunità scientifica nel campo della psicologia in genere ed in quella della psicologia evolutiva in particolare.

Pertanto il problema non è quello di stabilire se il comportamento del bambino è patologico o meno, ma come, un certo tipo di relazione che si è venuta a creare tra i componenti della famiglia, abbia condotto il minore a rifiutare sistematicamente un genitore.

Ora qual’é è il problema che la Cassazione ha individuato? Un dubbio relativamente ad una patologia a carico del minore (PAS) che la comunità scientifica non riconosce, o una serie di comportamenti osservabili e documentati che il minore mette in atto nei confronti dei genitori e questi fra di loro, che possono essere considerati inadeguati e tali da giustificare e spiegare il suo rifiuto di frequentare il padre o la madre?

Sarebbe drammatico pensare che la Cassazione mette il francobollo sul “pacco-bambino” solo perché la PAS non è stata riconosciuta dalla comunità scientifica, ma è altrettanto drammatico pensare che si possano riportare le lancette del tempo indietro, rispedendo il “pacco-bambino” a casa della madre, senza valutare i danni psicologici che questa ed altre decisioni hanno avuto sulla sua vita.

L’Unione Nazionale Camere Minorili, che si era riunita a Catania, alcuni mesi fa, in occasione del IV° CONGRESSO NAZIONALE, proprio alla luce dell’enorme clamore mediatico suscitato dall’episodio di Cittadella in merito alle particolari modalità di esecuzione di un provvedimento della magistratura minorile, rilevava che: “..In assenza di una specifica disciplina normativa in materia, soccorrono le “Linee guida per i processi di sostegno e di allontanamento del minore” approvate nel 2010 dal tavolo tecnico cui presero parte l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani..”

Allora rivolgo agli organi competenti la seguente domanda, al di là delle ragioni/torti dei genitori, e in nome dell’interesse superiore del fanciullo, si poteva evitare di apporre un francobollo sul “pacco-bambino” per affidarlo invece ad una struttura protetta, regolamentando tramite l’aiuto di psicologi e assistenti sociali qualificati, il suo rapporto con i genitori, in attesa di una sentenza definitiva da parte della Corte di Appello di Brescia?

In attesa di una risposta che non arriverà mai, e che lascia l’opinione pubblica profondamente sconcertata, non resta altro che rivolgere il nostro pensiero al “pacco-bambino” immaginandolo maggiorenne quando finalmente potrà uscire dal pacco e guardando negli occhi i propri genitori gli chiederà: ”.. ne valeva la pena?..”

 

*Psicologo-Psicoterapeuta- CTU Tribunale di Venezia – Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. 0421.7605670421.760567

 

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