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TRA LA GIUSTIZIA MINORILE E I  SERVIZI SOCIALI

Avv. Gerardo Spira

Sono poche le norme a disposizione della Giustizia minorile, in materia civile e quasi inesistenti quelle che regolano i servizi sociali, quando questi vengono impegnati nei percorsi e nei provvedimenti disposti dall' Autorità Giudiziaria. Abbiamo già affrontato il problema a proposito degli incontri protetti e abbiamo rilevato che il mancato coordinamento  tra gli Organi di Giustizia e quelli dei Servizi Sociali  mette in evidenza  tutte le contraddizioni del sistema.

Il rapporto funzionale si esaurisce in una pura formalità burocratica, restando in capo al giudice il potere della decisione, anche contro  l'operato degli addetti sociali. In buona sostanza la competenza professionale dei servizi degli Enti territoriali e locali non ha alcuna forza di fronte al convincimento del Giudice. Ciò accade perché gli Enti pubblici, individuati dalla legge per la competenza esclusiva in materia, non hanno saputo disciplinarla con disposizioni, accordi o direttive, aventi forza contrattuale o di legge. Il giudice minorile quindi, nei casi dei percorsi imposti, affida il mandato ai servizi del Comune o dell'ASL  riservandosi la decisione in piena indipendenza ed autonomia.

Alcune Regioni e qualche provincia speciale, per altri aspetti della complessa materia,  hanno già fatto ricorso ai Protocolli, collaborando alla stesura ed alla specifica disciplina in accordo tra le parti interessate.  In tal modo  la materia specificata e  regolamentata viene sottratta ai poteri generici e discrezionali e rimessa sul piano delle distinte competenze ed attribuzioni. I Servizi Sociali e dell'Asl non fanno parte dell'organizzazione della giustizia, tant'è che la spesa per il personale ricade sui bilanci dei Comuni, dell'ASL e della Provincia.

La fase amministrativa, nell'ambito del procedimento giurisdizionale minorile, diviene quindi il fulcro determinante della procedura avviata e posta in essere dal Giudice minorile.  Infatti la carenza del procedimento amministrativo comporta la disattenzione e la violazione della legge 241/90, che costituisce fondamento del diritto di accesso e di partecipazione del cittadino nel percorso che si apre davanti alla P.A.

 

L'obbligo trova fondamento nell'art. 29 della citata legge. Questo momento costituisce cardine anche nella giurisdizione volontaria del processo minorile. La Trascuratezza della  materia nella fase amministrativa incide sul diritto del cittadino ad impugnare gli atti avanti alla Giustizia amministrativa. Il ripristino della compensazione dei poteri funzionali ha lo scopo di mettere in equilibrio una materia che coinvolge nelle decisioni sia la Giustizia civile che lo Stato con gli Enti delegati. Le due fasi, infatti devono seguire procedimenti diversi, dei quali uno, quello amministrativo, risulterà determinante e vincolante per la decisione giudiziale. L'Ente locale o territoriale è infatti punto di riferimento in una problematica che si esaurisce in una questione  di contenuto sociale.

L'esempio classico è quello del percorso protetto tra genitore e figlio o quello tra genitori per la verifica  dei pregiudizi o della cosiddetta potestà genitoriale. I Servizi, incaricati, tracciano il percorso secondo direttiva o protocollo, ove esistenti, approvati e sottoscritti e concludono il percorso con una relazione, che salve le eccezioni di legge, diviene determinante e condizionante per la decisione finale. Allo stato attuale, i Servizi Sociali vengono delegati senza alcun riferimento normativo. Le attività di questi si fondano su indicatori di prassi o criteri discrezionali, minando la volontaria giurisdizione, il principio dell'imparzialità e  aprendo la strada al perenne contenzioso. Prassi e discrezionalità regolano il processo e la giurisdizione si contende la materia che come una palla di ping-pong  rimbalza tra Tribunale, la Corte di Appello e Suprema Corte di Cassazione.

Diviene fondante il ruolo del Comune o della provincia e assume  grande rilievo la figura dell'assistente sociale, la sua preparazione tecnica e la sua esperienza, la sua capacità di interagire e soprattutto la sua autonomia ed imparzialità nell'esclusiva attività della P.A.

In questa fase vengono salvaguardati i diritti dei genitori e il superiore interesse del minore. In questa fase procedimentale risulta di fondamentale importanza il modulo scientifico applicato e la partecipazione delle parti, nel rispetto dei ruoli,  delle condizioni ambientali e di relazioni del principale attore: il minore. Non vanno dimenticate le direttive delle convenzioni internazionali che richiamano all'applicazione di una Giustizia “a misura di minore”.

Trattandosi di rapporti  psico-sentimentali, è molto importante che la figura professionale incaricata non lasci nulla al caso,  che segua con particolare attenzione lo sviluppo della fase, disponendone la interruzione, qualora intervengano fattori diversi e contrari al raggiungimento dell'obiettivo fissato. Un'alterazione forzata del percorso, si ripercuote negativamente sulla relazione tra genitore e figlio,  pregiudicando irrimediabilmente  la normale evoluzione dello sviluppo psico-fisico del minore.

Entrano in gioco, in questa fase, le norme, le regole, le direttive, i protocolli,  i progetti  e la chiarezza dei provvedimenti bene strutturati, organizzati e finalizzati.

I provvedimenti vaghi e generici, affidati ai Servizi, privi di STRUMENTI regolamentari portano il caso in un cerchio incerto e confuso, che finisce per  alimentare i conflitti e sortire effetti negativi sul minore.

L'equilibrio delle competenze tra gli Enti delegati e la Giurisdizione è la chiave di volta per una giustizia a misura di minore.

 

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