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Nelle separazioni e nei divorzi

da vent’anni a tutela dei Minori


L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, associazione di promozione sociale, è stata istituita, con sede nazionale in Umbria, per ribadire che i genitori restano tali anche dopo la separazione, contrastando la tendenza che li considerava contrapposti ed escludenti nelle separazioni. Tale convinzione era incarnata anche da specifiche associazioni che si combattevano a vicenda, padri separati contro madri separate, che alimentavano una conflittualità estremamente dannosa per i minori. L’associazione (padri, madri, nonni, figli dei separati e persone che ne condividono le finalità) opera in tutto il territorio nazionale e mette gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini coinvolti in queste difficili situazioni la propria esperienza e la propria professionalità in campo legale, psicologico e sociale. Per venire incontro alle difficoltà economiche di tantissimi genitori e per calmierare parcelle eccessivamente esose, l’associazione ha sottoscritto convenzioni con professionisti quali legali (per quei genitori che non possono accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato), psicologi, pedagogisti ed assistenti sociali e mediatori culturali, le cui prestazioni sono regolamentate sia nelle modalità attuative che nei costi, di gran lunga inferiori a quelli di mercato.

I minori per i tribunali, di fatto, sono oggetti del contendere dei genitori e non soggetti con diritti e sentimenti. La loro tutela non può essere sacrificata agli interessi, talvolta solo egoistici, dei genitori. L’associazione è nata anche per tutelare, nelle separazioni, i minori sovente sacrificati alle ragioni degli adulti. In molte sentenze si parla dei diritti dell’adulto, delle sue libertà ma pochissime sono quelle che si soffermano sulle esigenze inderogabili dei minori. Lasciano perplesse alcune sentenze della Cassazione, talvolta contraddittorie tra loro, che sostengono che il genitore affidatario possa trasferirsi con il figlio anche distante migliaia di km dall’altro genitore, costringendo il minore a vederlo solo raramente e ad abbandonare il contesto sociale ed amicale in cui è sempre vissuto. Disarmante la motivazione addotta: non si può limitare le libertà del genitore (adulto) affidatario e il minore non risentirà del radicale cambiamento perché la giovane età gli permetterà di adattarsi alle nuove situazioni esistenziali ed ambientali.

La conflittualità tra i genitori - “abusata” dai servizi sociali per giustificare la mancata presenza significativa (nei fatti e non nelle parole) del genitore non collocatario - è alimentata troppo spesso dai provvedimenti generici, ambigui e talvolta iniqui dei tribunali, dalla discutibile professionalità dei servizi sociali e dei psicologi incaricati dal tribunale ad analizzare la situazione dei minori e dalla emarginazione del genitore non collocatario o non affidatario. Non esiste, in Italia, una prassi giudiziaria chiara applicata in modo costante nelle separazioni e questo contribuisce alle discriminazioni tra genitore e genitore, tra zona e zona ed alimenta la sfiducia nelle istituzioni pubbliche.

In questi giorni è iniziato il ventesimo anno di attività dell’associazione e sarà dedicato prevalentemente alla sottoscrizione di tanti protocolli d’intesa che coinvolgano tribunali, genitori separati e le loro associazioni di riferimento, servizi sociali, enti locali, gli ordini professionali per regolamentare la loro attività e le loro competenze, e, in particolare, l’attività dei servizi sociali incaricati dai tribunali a riferire sulla situazione psico-sociale e familiare dei minori sui quali si deve provvedere al loro affidamento e si deve stabilire l’assegno di mantenimento.

La sensibilizzazione delle istituzioni locali su queste problematiche dovrà portare alla stesura di un protocollo d’intesa nazionale che ponga fine all’attuale discrezionalità e disparità di trattamento dei minori e dei loro genitori da città a città, da tribunale a tribunale.

 

Riteniamo che il protocollo sia lo strumento legittimo per risolvere a monte tante inutili questioni contro gli interessi del minore. L’aggancio è nel DPR 616/77(art. 23 l.c.) con cui il legislatore ha trasferito le funzioni amministrative esclusivamente agli Enti territoriali. Con la riforma costituzionale del 2001 sono state trasferite anche le funzioni legislative. In sostanza Regioni e Comuni hanno gli strumenti per disciplinare la materia in via preventiva, riservando ai tribunali soltanto le questioni di diritto sostanziale.

La trasparenza di queste operazioni e gli interventi il più possibile equi e non di genere sono indispensabili per eliminare la conflittualità genitoriale che, poi, porta all’emarginazione del genitore non collocatario o affidatario.

La sindrome dell’alienazione parentale (pas) - di cui si incomincia a parlare finalmente anche in Italia – trae origine proprio da provvedimenti giudiziari e da interventi inopportuni dei servizi sociali che finiscono per estromettere dalla vita dei propri figli uno dei due genitori. L’applicazione seria e controllata di un protocollo operativo nelle separazioni e nei divorzi garantisce un drastico contenimento degli “abusi istituzionali” a cui sono sottoposti i minori proprio da coloro che dovrebbero garantire loro una compresenza dei genitori anche nelle separazioni. La professionalità degli operatori coinvolti per agevolare l’attività dei tribunali non può essere attestata solo da titoli di studio o corsi “brevi” ma deve essere monitorata continuamente da personale esperto ed esterno alle strutture su cui si devono effettuare i riscontri professionali.

Parlare della bigenitorialità come conquista dei separati, in realtà conferma il fallimento della genitorialità che non esiste senza le indispensabili due figure di riferimento: padre e madre.

Dal 2006 l’associazione diffonde la cultura dell’affido condiviso alternato: i figli possono contare sulla presenza fattiva dei due genitori, si muovono con spontaneità nelle due abitazioni a cui fanno riferimento, i minori mantengono i loro rapporti affettivi e sociali con l’ambiente in cui sono nati e fino ad allora cresciuti, i genitori necessariamente sono chiamati o “costretti” a collaborare nel superiore interesse dei propri figli allontanando la tentazione delle carte bollate che non sempre risolvono i problemi. La presenza dei figli alternata con i singoli genitore non deve essere continua (una settimana o un mese da una parte e dall’altra) ma armonizzata nell’arco di due settimane garantendo a tutti il fine settimana alternato.

L’affido condiviso alternato nelle separazioni consensuali e i divorzi o in quelle predisposte dal tribunale ha garantito la fine della conflittualità tra i genitori, ha permesso la genitorialità continua sempre, anche dopo la fine di un amore.

Il Giudice Giuseppe Buffone del Tribunale di Milano è accanito sostenitore di questa teoria.

Per informazioni e consigli contattateci al 347.6504095 o su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

 

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