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­­­­Il Tribunale di Brindisi


Ristabilisce la dignità giuridica della legge 54/2006

cancellando il collocamento prevalente


Avv. Gerardo Spira*

Sul nostro sito è stato apposto un articolo a firma dell'avv. Francesco Valentini col quale l'esimio professionista dà la notizia sulla decisione del Tribunale di Brindisi di tracciare per la prima volta e finalmente le linee guida sull'affidamento dei figli, nei casi di separazioni.

Dal profondo Sud si è spinta la novella contro la concezione convenientemente condivisa dalla cultura istituzionale di mantenere lo status quo che, tanto voluto e sostenuto, ha arricchito professioni, impoverito genitori e famiglie e determinato una generazione svantaggiata (quella dei figli).

La notizia del Tribunale di Brindisi, per iniziativa della Presidente dott.ssa Palazzo ha allarmato soprattutto qualche nota associazione che si è vista esclusa dagli incontri nell’iniziativa da cui sono scaturite le  linee  guida di comportamento.

In queste, tra l'altro (clamoroso!), risulta cancellato di fatto “il cosiddetto collocamento prevalente”.

La direttiva accolta con grande favore dagli interessati, specialmente da quelli che sono rimasti vittima in oltre dieci anni di vita della legge 54/2006, è stata invece recepita da una parte della casta forense come una pistolettata a tradimento.

Apriti cielo! E' stata

violata la serenità di qualcuno che vive ed opera in questo mondo..

Ma leggiamo quali sono gli argomenti discussi e fondanti le linee tracciate dal Tribunale di Brindisi!

-La residenza abituale del minore: questa è ritenuta - e correttamente come prescrive la legge - soltanto ai fini anagrafici. Il minore può essere domiciliato anche presso entrambi i genitori. La legge infatti detta normativa sul domicilio e sulla dimora abituale (residenza). La scelta della residenza sarà di riferimento solo al fine di stabilire la competenza del giudice.

La direttiva affronta in modo giusto il problema della partecipazione quotidiana e della frequentazione, per adeguarlo al principio del rapporto equilibrato.

-La casa familiare: Il diritto di proprietà franco e libero è salvaguardato. La casa appartiene al legittimo proprietario. In caso di proprietà comune, nella separazione si ricorre all'istituto della locazione, come termine di valore da scontare sul mantenimento in favore del genitore cedente secondo la percentuale spettante.

-Mantenimento e spese straordinarie. Viene affermato il principio del mantenimento diretto, in ragione della frequenza e della partecipazione. Ne deriva di conseguenza, per la cura e la frequenza, l'onere del versamento di eventuale somma residuale. Viene affermato il principio perequativo nel caso di genitore più abbiente rispetto all'altro.

Per le spese straordinarie viene adottato il principio di spese prevedibili e imprevedibili. Le spese prevedibili si attribuiscono ad entrambi i genitori in ragione del reddito e così anche quelle imprevedibili.

-Ascolto del minore e mediazione familiare. Il Tribunale di Brindisi decide di dare forza all'art. 315 bis c.c. Il minore ha diritto ad essere ascoltato. Alla mediazione si ricorre solo nel caso di contrasto.

Una pioggia di critiche e di censure sono cadute sulla decisione del Tribunale di Brindisi. Ciò si comprende per i forti interessi che si intrecciano nella materia, resa sempre più appetibile, non per ragioni morali, dalla contrastante giurisprudenza vagante nei Tribunali italiani. Eppure la logica del diritto deve essere la stessa sui principi della legge !

L'Aiaf, associazione di avvocati molto nota, ha sollevato questione in ordine alla legittimità delle linee sostenendo, tra l'altro, che il Giudice non può imporre un modello unico di famiglia separata. Le linee guida del Tribunale di Brindisi configurano, secondo l''AIAF, chiare violazioni di legge per alcuni aspetti e soprattutto:

a) risulta abrogato il diritto del minore a mantenere il domicilio domestico

b) il minore risulta diviso in due parti.

Riteniamo, con il dovuto rispetto per le professionalità, di non poter condividere le posizioni contrarie alla decisione del Tribunale di Brindisi per una serie di motivi di cui alcuni che più macroscopicamente rileviamo qui di seguito.

Le linee guida, per definizione giuridica, non sostituiscono certamente la legge, ma costituiscono un modello di comportamento esteso a tutti i legali operanti in quel tribunale.

La Presidente del tribunale di Brindisi poteva, come possono tutti i Presidenti dei tribunali d'Italia, adottare una direttiva senza obbligo di interpello o preferenza  di numero e qualità di associazione. Non esiste una legge specifica in materia e qualsiasi considerazione giuridica o richiamo interpretativo alla Costituzione appare impropriamente espresso, dal momento che le decisioni seguono la procedura di rito e sono soggette alle impugnative di legge.

La presidente del Tribunale di Brindisi ha avuto il coraggio, più che le tante istituzioni di difesa e di garanzia, di ribellarsi ad una situazione che da oltre dieci anni ha disattesa l'applicazione della legge 54/2006.

Un Giudice di un Tribunale di provincia ha fatto ciò che per anni non hanno fatto ordini forensi e istituzioni parificate per sollecitare l'applicazione della legge sul condiviso, in barba al principio del valore della famiglia e dei diritti dei minori. Eppure bastava bloccare i Tribunali con una protesta generale in tutto il Paese e se del caso a tempo indeterminato. Questa sì che avrebbe riscosso la fiducia della grande massa di cittadini interessati e dell'intera nazione. Invece il silenzio di comodo e di convenienza ha permesso che gli unici a pagare fossero la famiglia e la società, per dire tutti i cittadini italiani.

Ma torniamo all'argomento che pur ci interessa per l'aspetto giuridico. E' stato sostenuto che il domicilio del minore deve restare per legge quello del genitore prevalente. Niente più errato! Il principio è stato derivato dalla giurisprudenza e non dalla legge.

L'assunto, tra l'altro, non regge più nell'epoca in cui i popoli migrano e si spostano con facilità e libertà. La giustizia non può rincorrere il cittadino nei suoi repentini spostamenti, soprattutto per rispettare il famoso principio di economia processuale.

Forse si cerca questa confusione per aprire il ventaglio del contenzioso?

La presidente del tribunale di Brindisi ha avuto l'intuito di cogliere il particolare valore giuridico, dalla legge anagrafica che distingue il domicilio  dalla dimora abituale.

 

Infatti secondo il codice civile il domicilio e la dimora abituale o residenza possono essere diversi. Nel domicilio non è necessaria la presenza della persona, mentre questa è richiesta per stabilire la propria residenza (dimora abituale) in luogo diverso, ripetiamo soltanto ai fini della competenza territoriale.

Il Presidente dell'ANFI, di parere opposto all'AIAF, ha correttamente rilevato che oggi un minore  può avere diversi domicili, quello anagrafico dei genitori, quello dei nonni materni e quello dei genitori paterni per il tempo dell'impegno.

A questi si aggiungono gli habitat (domicili) di altri familiari e ancora quello all'estero, quando occorre.

L'habitat domestico è figura giurisprudenziale derivata, superata e vaga, non certamente più adeguata nell'evoluzione della società globale.

Il Tribunale di Brindisi ha inoltre richiamato l'istituto della mediazione, nel caso di contrasto sull'ascolto del minore. Già in altri scritti abbiamo evidenziato gli aspetti fallaci del predetto istituto, non affrontato e deciso in modo unico ed omogeneo in tutto il Paese. Infatti presso ogni Tribunale la mediazione può seguire un modello diverso.

Sarebbe auspicabile che invece si promuovesse un protocollo unico che rispettasse nelle linee in premessa i diritti della persona del minore già sanciti in tutte le carte internazionali, lasciando alle parti soltanto la disciplina dell'accordo negli aspetti particolari.

Riteniamo che il Tribunale di Brindisi poteva cogliere l'occasione per coinvolgere nella direttiva anche gli Enti territoriali, impegnandoli ad esercitare le competenze previste nel DPR 616/77, il quale all'art 23 lett, c, ha stabilito la esclusività alle istituzioni pubbliche delle funzioni in materia di assistenza.

Anche in questo caso si parla di protocollo, ma se ne parla non nell'interesse del cittadino, bensì dei soggetti che vi operano. Il protocollo, molto richiamato da qualche tempo, viene usato per mettere d'accorto ordini professionali e pubbliche istituzioni sulle modalità di intervento per disciplinare limiti ed interessi di categoria, in assenza delle parti interessate, le quali in sostanza pagano le conseguenze in termini morali e patrimoniali.

Corruzione e collusione hanno raggiunto livelli di guardia non più sostenibili, i reati dei minori e contro di loro si sono diffusi a macchia d'olio (i fatti di Roma hanno scosso la coscienza anche dei più resistenti).

Mentre tutto ciò è evidente, nel cosiddetto Stato di diritto si innalzano palizzate per la difesa di interessi di casta e non per arginare un fenomeno che ha determinato il fallimento della famiglia, quella che tutti vantiamo nei convegni, come “Il Valore” da salvare. Questo Valore è presente e appartiene a tutti i cittadini, comunque intesi ed operanti.

La Presidente del tribunale di Brindisi, forse ha dimenticato qualche aspetto della grande problematica, ma ha avuto il merito di riaprire la strada al Diritto, quello rivolto a ristabilire gli equilibri delle ragioni delle parti in causa senza privilegi, nel rispetto delle funzioni e della legge, per salvaguardare il superiore interesse dei minori, uniche vittime fragili di conflitti talvolta inutili ed esasperati da motivi di puro contrasto personale.

La legge, quella scritta con un complesso di norme va letta e interpretata in modo coordinato e non per applicazione di una sola norma.

Nel codice civile le norme sui doveri dei genitori vanno coordinate con quelle sui diritti e non separatamente a seconda del momento e del favore di genere. Un genitore ha il dovere di mantenere, ma anche quello di curare ed educare e i tempi ed i modi non possono essere diversi e se diversi vanno compensati.

Il diritto al superiore interesse non può avere un valore “prevalente” soltanto per uno dei genitori e lo stesso non si può dividere come una mela.

Il valore del diritto nasce e cresce nella concezione della creatività, come risultato di amore e di fede, per chi ce l'ha. Questo dice la costituzione, la legge e la fede religiosa.

La disapplicazione della legge 54 dal 2006 ha provocato un disastro giurisprudenziale le cui conseguenze si sono radicate in tutta la società.

La direttiva del Tribunale di Brindisi non ha fatto altro che ribadire la verità della legge.

Ora assistiamo alle ribellioni di casta, mentre il cittadino rispettoso plaude all'iniziativa di un Giudice che ha avuto l'ardire di invadere il campo in cui è cresciuta a dismisura una rendita di posizione sulla pelle di tanti finiti sul lastrico o vittime di gesti estremi. Per questi cittadini mai nessuno si è ribellato!

Brava Presidente Palazzo hai recuperato alla Giustizia un Valore cancellato dal 2006.

 

* gerardospira@yahoo.it – Studio in Agropoli (SA)

 

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