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Non c’è illecito penale per il mancato pagamento delle spese straordinarie


Pretendere che le spese straordinarie

siano imprevedibili e sempre autorizzate

 

 

avv. Francesco Valentini *

Nelle separazioni e nei divorzi giudiziali, la fantasia di alcuni tribunali non ha limiti nel ritenere come spese straordinarie anche quelle che nulla hanno a vedere con l’imprevidibilità e straordinarietà delle stesse. Frequentemente non hanno nemmeno il buon gusto di vincolare tali spese al consenso preventivo ed obbligatorio dell’altro genitore, quello che, invece, deve pagare anche se tenuto all’oscuro di tutto dal collocatario e, spesso, anche dagli stessi figli.

La genericità di alcuni provvedimenti provvisori ed urgenti e delle sentenze di separazione e divorzio che non prevedono il carattere della imprevedibilità ed eccezionalità delle spese straordinarie e non vincolano la scelta al consenso obbligatorio dell’altro genitore - anche scritto in presenza di conflittualità tra i genitori - alimentano confusioni e conflittualità che potrebbero essere, invece, facilmente eliminate. Non si può supporre, come i fatti poi hanno sempre confermato, che talvolta le spese straordinarie (la cui natura non sempre è fiscalmente chiara) vengono fatte per mettere in ulteriore difficoltà il genitore obbligato a pagarle al 50%.

Compito del Tribunale è quello di emettere provvedimenti chiari ed equi a tutela di ambedue i genitori proprio per evitare e/o contenere la naturale conflittualità tra i due genitori. Tutto ciò porterebbe ad una drastica riduzioni ai troppi reclami e ricorsi per le modifiche dei provvedimenti necessari proprio perché contengono palesi contraddizioni e ingiustizie.

Il consenso - eccetto in presenza di pericolo di vita se l’altro genitore non è raggiungibile nemmeno telefonicamente - in regime di affido condiviso, non può essere ignorato è resta condizione imprescindibile per pretendere la restituzione della quota da parte dell’obbligato, cioè del genitore non collocatario.

Tramite il proprio difensore occorre pretendere chiarezza sulla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Ogni tribunale ha la sua prassi ed alcuni hanno stilato dei protocolli in accordo con gli ordini degli avvocati ma senza minimamente coinvolgere i genitori e le associazioni di categoria, cioè i diretti interessati.

Le spese straordinarie - ci ricorda la cassazione -  sono “quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia” (Cassazione civile, sez. I, 01/10/2012, n. 16664)

Così vediamo che alcuni tribunali, nell’ambito delle spese scolastiche, considerano spese straordinarie la mensa, il materiale scolastico, i libri e i trasporti. L’assegno di mantenimento per i figli comprende le spese ordinarie e gli alimenti e le spese sopra menzionate sono coperte da tale assegno.  I libri e le tasse scolastiche sono spese prevedibili e quindi sono da considerarsi ordinarie come le spese sanitarie consuetudinarie (visite di controllo routinarie, ticket e medicine da banco, ecc.).

 

Alcuni tribunali arrivano a considerare spese eccezionali la baby-sitter ma non le spese che il genitore non collocatario deve sostenere per pagarsi una nuova abitazione dove vivere e accogliere i figli quando sono con lui. Il genitore collocatario, nel momento in cui chiede la collocazione dei figli presso di sé, sa benissimo che dovrà armonizzare il proprio orario di lavoro con le loro esigenze e non potrà farne carico al non collocatario che già contribuisce al loro mantenimento e che sovente si trova anche fuori dalla casa di sua proprietà o in comproprietà con l’altro genitore.

 

Non parliamo poi dell’assurdità di ritenere le spese ludiche e del tempo libero come spese straordinarie. Le stesse spese sportive rientrano nella gestione della quotidianità dei figli e nemmeno si può esigere che il non collocatario, soprattutto se già in difficoltà economiche per la fine della convivenza, se ne debba fare carico per la metà.

La non chiarezza sulle spese straordinarie mette in difficoltà il genitore obbligato il quale spesso non può permettersi nemmeno un ricorso per la modifica delle condizioni di affido. Questa impossibilità a tutelare la propria prole e la propria genitorialità viene percepita come ingiustizia ed alimenta una conflittualità che condizionerà inevitabilmente i rapporti genitore-figli e aumenterà il lavoro dei tribunali.

Nei provvedimenti di affido dei figli è opportuno pretendere, anche attraverso l’intervento chiaro del proprio difensore, che sia specificato quanto segue: “le spese straordinarie scolastiche (tasse di iscrizione ed esami di scuola, spese universitarie e canone di locazione nella sede universitaria, stage e quant’altro indispensabile per completare il curriculum scolastico e formativo), mediche (escluse medicine da banco, i ticket, le visite abituali e le prestazioni fornite dal S.S.N) e tutte le spese che di volta in volta ambedue i genitori congiuntamente autorizzano a considerarle straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed autorizzate da entrambi per iscritto, eccetto quelle sanitarie in caso di pericolo di vita se il genitore non collocatario non risulterà raggiungibile neanche telefonicamente, verranno ripartite a metà tra gli stessi, previa documentazione fiscale delle spese concordate intestato al figlio. Alla presentazione dei riscontri fiscali di dette spese autorizzate il genitore non affidatario/collocatario le rimborserà entro gg. 30. Lo stesso principio vale anche per le spese straordinarie sostenute dall’altro genitore, purché concordate ed autorizzate anticipatamente. Le spese straordinarie, quando un genitore percepisce gli assegni familiari per i figli, possono essere coperte con tali somme e solo la eventuale parte eccedente suddivisa al 50%”.

E’ diritto del cittadino pretendere provvedimenti e sentenze chiare ed eque e quando tali non sono è suo diritto pretendere giustizia. Se vengono ritenute straordinarie spese che rientrano nella sfera della ordinarietà, l’assegno di mantenimento dovrà essere decurtato.

Con sentenza n. 24050/17 del 15.05.201, la Suprema Corte ha sentenziato che non pagare le spese straordinarie non costituisce “violazione degli obblighi di assistenza familiare” poiché solo il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli che copre tutte le spese ordinarie, di fatto fa mancare loro le risorse per sopravvivere. Dunque, non c’è illecito penale, come abitualmente invece avviene, sia per il mancato pagamento di importi esigui relativi alle spese straordinarie sia quando il genitore paga con ritardo, salvo i casi in cui queste somme siano necessarie per la sopravvivenza dei beneficiari. Situazione quest’ultima che si verifica solo raramente

Il mantenimento dei figli, ricorda la Cassazione, spetta ad ambedue i genitori e quindi anche quello collocatario deve provvedere, per il 50%, alle esigenze dei figli.

Con l’affido condiviso alternato, come ci ricorda il Tribunale di Brindisi, tutte queste problematiche sulle spese straordinarie e sul mantenimento dei figli non ci sarebbero.

La pronuncia della Cassazione costituisce un freno alle continue diatribe – troppo spesso solo economiche - tra i genitori e alla facilità con cui le madri collocatarie frequentano gli uffici della pubblica sicurezza e dei legali, soprattutto se beneficiarie del patrocinio a carico dello Stato, cioè di tutti i cittadini.

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