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Gli abusi dei Tribunali italiani


Quando si nega ai minori la presenza dei nonni


Avv. Francesco Valentini

I diritti dei nipoti a frequentare i nonni continuano ad essere sottovalutati o, spesso, omessi dai tribunali minorili e da quelli ordinari nelle cause di affido dei minori, nonostante la legge italiana sia molto chiara in merito e nonostante la stessa Italia sia stata pesantemente condannata dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (Cedu) per la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea da parte dei tribunali in materia minorile (sentenza del 20 gennaio 2015 - caso Manuello e Nevi).

La Corte Edu, accogliendo il ricorso di due nonni italiani condanna lo Stato italiano per non aver protetto il cittadino da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche e per non aver adottato “misure concrete ed adeguate”, come suo dovere, per rendere effettivo il suo diritto alla vita privata o familiare. Dette misure – sottolinea la Corte europea – devono essere prese rapidamente perché, come in questo caso, le lungaggini burocratiche o le omissioni possono avere conseguenze irrimediabili per le relazioni nipoti-nonni.

La Corte europea afferma, in definitiva, che spetta allo Stato mettere a disposizione dei cittadini, soprattutto quando minorenni, tutti i mezzi giudiziari che consentono il rispetto dei loro diritti ed il rispetto dei provvedimenti giudiziari a tutela di tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendono opportune nei singoli casi concreti. Quando lo Stato italiano si sottrae a far rispettare i diritti di nonni e nipoti, come pure quelli di genitore e figli, si rende responsabile di omissione di controllo e la Corte europea – purtroppo ripetutamente – lo condanna, anche economicamente.

L’art. 8 della convenzione europea e le condanne inflitte all’Italia dalla Cedu sono ignorati da alcuni giudici del Tribunale per i Minorenni di Venezia che il 14.10.2016 rigettavano, con condanna al pagamento delle spese, la richiesta dei nonni ad avere una frequentazione autonoma della nipote in quanto, come sosteneva il padre, potevano vederla quando era con la madre.

 

Il collegio giudicante minorile veneto è sprezzante verso la richiesta dei nonni poiché, a loro dire, “l’art. 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l'adozione di adempimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti, e non attiene inoltre ad una mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti minori (come richiesto in conclusione dai ricorrenti), quale invece sussiste ed à disciplinata quanta ai genitori 337 ter c.c. ma alla specifica ipotesi in cui sia “impedito l'esercizio di tale diritto», quindi a fronte di un ingiustificato e pregiudizievole comportamento parentale, con pregiudizio del minore, cosa che non appare sussistente nel caso in specie per quanto sopra meglio specificato”. In definitiva, il tribunale minorile veneziano ritiene che la “mancata significativa relazione” con i nonni da parte del minore non sia per lui “realmente pregiudizievole”. Il dubbio che alla base di tale decisione ci sia un innato pregiudizio verso gli ascendenti dei minori è quanto mai giustificato soprattutto alla luce delle argomentazioni a base del rifiuto riconducibili, di fatto, alla negazione della L. 54/2006 e del D. lgs, n. 154/2013 che modificava l’art. 317 bis c.c. entrata in vigore il 7.2.2014.

 

Questa sentenza appare anacronistica anche perché già la Corte d’Appello di Venezia, il 24.12.2015 aveva annullato una analoga sentenza sempre del Tribunale per i minorenni veneti.

La discrezionalità dei giudici nel concedere spazi e tempi per relazioni significative e autonome tra ascendenti (quasi sempre i nonni) e minori porta sovente a negare tali rapporti, asserendo che detti incontri possano avvenire quando i minori sono con i rispettivi genitori. Inoltre, come nella sentenza di Venezia, si sostiene che i nonni (ascendenti) non possono avanzare autonoma richiesta del rispetto di quanto previsto dall’art. 317 bis c.c. e dalla L. 54/2006.

Tale comportamento è assurdo perché i diritti dei minori e quelli dei nonni, fatta eccezione di casi specifici di inidoneità di quest’ultimi, poiché gli ascendenti hanno un ruolo importante nella crescita e formazione della personalità dei minori e renderli sporadici – cioè riservarli solo alla discrezionalità del genitore presso cui si trova momentaneamente il minore – vuol dire ridurre lo spazio di visita del genitore.

E’ diritto dei nonni chiedere visite programmate ai propri nipoti in spazi autonomi quando tali incontri non sono previsti nei decreti di separazione, di divorzio e di affido dei minori dietro semplice richiesta di uno dei due genitori. Nemmeno tali visite possono essere ignorate per il solo divieto del genitore, magari in conflitto con i nonni.

Spesso sono i legali – e i servizi sociali – a sconsigliare le richieste del diritto di visita dei nonni ai nipoti e, in tali circostanze, saranno i nonni, rivolgendosi ad altro legale, a presentare istanza al tribunale per il rispetto di un diritto degli ascendenti previsto dal codice civile.

 

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