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La metamorfosi della politica valdostana


Il pericoloso diktat di Fosson e Baccega


Secondo il presidente e l’assessore alle politiche sociali della Valle d’Aosta l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori non deve “intromettersi” negli atti della Regione che gode di funzioni indipendenti ed autonome, quindi private e non soggette a controlli esterni.

Avv. Gerardo Spira*

Tra il 12 e 13 marzo u.s. la nostra associazione, che da dodici anni opera ad Aosta con una propria sede regionale, proseguendo nelle iniziative intese a dare un contributo costruttivo per la risoluzione di alcuni aspetti burocratico-gestionali nelle questioni istituzionali delle separazioni, ha  promosso un programma di incontri col  pubblico, interviste con Rai 3, Radio Proposta in Blu e settimanali, ed ha partecipato all’audizione assunta dalla V commissione regionale sulla deliberazione proposta dalla giunta con argomento: “Approvazione delle procedure da applicare nelle fasi in carico di nuclei familiari con minori interessati da provvedimenti da parte degli organi giudiziari”.

La notizia riportata dalla stampa locale e regionale ha sollevato l’ira di Fosson e Baccega, i quali hanno giudicato il comportamento dell’associazione un atto “di intromissione” negli affari interni della Regione.

O Dio! Abbiamo sbagliato territorio? No. Incontri e dibattiti sono avvenuti nella Valle d’Aosta, Regione che non ricade in altro Stato, ma in Italia, nello Stato a regime repubblicano, insorto dopo il referendum del 1946 e suggellato dalla Carta costituzionale del 1948. Dunque ragioniamo in forza dei principi della Costituzione e delle leggi italiane.

Gli Associati della Valle d’Aosta, cittadini italiani, da tempo lamentano difficoltà di rapporti con le Istituzioni regionali: impossibilità ad accedere agli atti amministrativi, carenza dei principi di trasparenza e dei procedimenti amministrativi nelle questioni che riguardano le separazioni e i relativi rapporti.

L’associazione, prima di qualsiasi iniziativa pubblica, ha sempre preso contatti con Consiglieri, assessori e con gli stessi uffici, informandoli sulla problematica segnalata dai cittadini, sollecitando opportuni controlli e proponendo necessariamente la regolamentazione delle attività dei servizi sociali, come previsto dalla legge 241/90.  A tale scopo ha depositato un Regolamento di disciplina, specificamente per i servizi sociali sull’accesso agli atti, sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo al fine di garantire tutti i soggetti coinvolti, soprattutto per i figli separati dai genitori e ingiustamente allontanati dal diritto fondamentale di proseguire una vita senza ostacoli e pregiudizi tra il padre e la madre. Gli eventi, soprattutto nella Valle d’Aosta, hanno dato risultati negativi e molto allarmanti, non certamente da sottovalutare da una società orientata al benessere della famiglia, come intesa dalla cultura del Nostro Paese, che si manifesta aperta e rispettosa dei diritti di tutti, nel solco dei principi costituzionali.

In tal modo l’Associazione si è espressa e così ha parlato durante l’ascolto del 13 marzo scorso davanti all’apposita commissione regionale, curando anche di depositare una nota a riguardo.

 

In quella occasione la delegazione dell’Associazione ha fatto rilevare e precisato che l’argomento proposto dall’assessore, riguardava tutt’altra materia e legge, e non la questione sollevata dall’Associazione. Sulla stessa linea si sono espressi altri soggetti convocati nel predetto incontro. La nostra posizione riguardava e riguarda invece la disciplina dei rapporti dei genitori separati con figli, in regime di condiviso. Veniva denunciato il comportamento dei servizi sociali, giudicato molto renitente e pregiudizievole allo stato di fatto. La rappresentanza dell’associazione ha richiamato la decisione del Consiglio regionale dell’8 novembre 2017, la quale accogliendo la mozione Cognetta, approvava il contenuto quasi all’unanimità (una sola astensione). L’associazione ribadiva nell’incontro la necessità e l’obbligo di regolamentare il settore sei servizi sociali, come è avvenuto per gli altri della regione, secondo la legge regionale n. 19/2007 perché dai fatti sono scaturite situazioni di gravissimo allarme sociale. Tutto qui! Mentre si era in attesa di una decisione sulla vessata questione, è comparsa la deliberazione della Giunta n.371/19 di riordino del quadro dirigenziale e di miglioramento delle posizioni individuali.

L’associazione, per le considerazioni depositate, si è limitata ad invitare il Presidente della Giunta, individuato dalla legge come responsabile, a sottoporre l’atto in via preventiva, al parere della Sezione speciale della Corte dei Conti, già peraltro interpellata, per altri casi.

Riteniamo che con l’art.5 del D.LGS n.33/2013, qualsiasi cittadino abbia il diritto di sapere perché la P.A assume determinate decisioni, specialmente quando questa impegna costi e spese di certa rilevanza.

Secondo l’associazione i posti di coordinamento, dichiarati disponibili, con la riorganizzazione cadono nel regime indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.37/2015. Abbiamo bene evidenti le ragioni espresse dal Giudice costituzionale, per gli effetti sugli atti e sui procedimenti adottati. Equitalia ed Agenzia dell’entrate sono finite nelle maglie della decisione con gli effetti che ne sono derivati.  Nella delibera della Giunta della VDA  n. 371 si fa vago accenno alla spesa per i miglioramenti di posizione. Manca infatti l’indicazione della spesa complessiva ed il parere di regolarità contabile sull’intera spesa. Al punto 9 del deliberato la Giunta rimanda alla struttura gestione del personale e concorsi di provvedere alla predisposizione dei provvedimenti dirigenziali inerenti gli impegni di cui al punto 8.

In ordine al parere di legittimità sulla proposta di deliberazione la Giunta richiama il parere espresso ai sensi dell’art.3 comma 4 legge regionale n.22 rilasciato dalla dirigente della struttura comunicazione istituzionale e cerimoniale (Anna Fosson) in sostituzione del coordinatore del dipartimento personale e organizzazione.

Il presidente Fosson, proponente e l’assessore Baccega, durante l’intervista hanno dichiarato la legittimità dell’atto, in forza del parere favorevole reso dalla sig. Anna Fosson, sorella del presidente Fosson. L’art.3 c. 4 della legge 22/2010 detta “Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi di direzione politico-amministrativa sono soggetti al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura competente e alle verifiche di regolarità contabile, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti”. Qui è lo snodo che andava opportunamente salvaguardato con la richiesta di parere della sezione speciale della corte dei Conti.

Orbene, è il caso di approfondire l’argomento, per chiarire alcuni aspetti importanti e fondamentali.

La Regione Valle d’Aosta, come le altre regioni a Statuto speciale e ordinario, sono incorniciate nel quadro dei principi della Carta Costituzionale. Pur indipendenti ed autonome le stesse sviluppano e attivano le iniziative secondo le leggi proprie, conformi con quelle dello Stato italiano. Principi che si ritrovano nello Statuto della Regione e nella stessa legge n. 22 richiamata nella delibera n.371/2019

Secondo i politici regionali l’Associazione avrebbe interferito in un atto emesso dalla Regione che invece gode di funzioni indipendenti ed autonome, quindi private e non soggette a controlli esterni. Pur nel rispetto delle prerogative riconosciute alla Regioni a Statuto speciale, riteniamo l’assunto pericolosamente errato. Infatti Tutti gli Enti pubblici territoriali italiani, Regioni, province e Comuni si muovono con piani e programmi nel rispetto di un saldo principio, ora divenuto costituzionale, della stabilità dei conti e degli equilibri di bilancio. Che vuol dire che la spesa pubblica, oltre a rispettare i corollari di conformità amministrativa (cosiddetta di legittimità), deve essere coerente con quelli contabili. Nel debito pubblico dello Stato italiano risultano i debiti di tutti gli Enti pubblici, compresi quelli degli enti privati, soggetti alla vigilanza e al controllo pubblico. La presenza della Corte dei Conti in questa Regione conferma l’assunto.

Nel nostro caso il politico valdostano ha confuso il diritto alla conoscenza (sancito nel diritto italiano) per “intromissione”.

E invece!

All’art.1 dello Statuto VDA è scritto “La Valle d’Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto”. In ordine ai controlli è detto “Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con principi delle leggi dello Stato”.

Sulla scia di questi principi, la Regione Valle d’Aosta ha approvato la legge n.22/2010, di disciplina alla sua organizzazione politico-amministrativa e a quella degli enti locali di appartenenza territoriale.

La predetta legge n.22 è richiamata come il caposaldo di sostegno al deliberato 371/2019.

Merita l’atto l’attenzione del nostro pensiero.

Non discutiamo la volontà politica. Ma ci pregiamo, alla luce delle disposizioni di leggi in vigore, di analizzare l’atto (pubblico e non privato) dal punto di vista formale e di contenuto, non di poco conto che, a nostro avviso, incidono sulla validità dello stesso. La deliberazione, come atto di volontà politica, secondo legge deve rispettare criteri di formazione e di istruzione di contenuto logico giuridico.

Pareri ed istruttoria seguono la competenza funzionale delle qualifiche, nonché l’osservanza del codice di comportamento in ordine alle incompatibilità ed incofereribilità, di cui si dà atto nell’atto, ai sensi del D.LGS n.39/2010.

Il Presidente Fosson, proponente, dopo avere acquisito il parere favorevole della sig.ra Anna Fosson, sorella, sottopone la deliberazione, così istruita, all’approvazione della Giunta. Il parere è stato reso in sostituzione del Coordinatore del dipartimento del personale e organizzazione (figura prevista nella legge), il quale “ha ritenuto opportuno astenersi dal sottoscrivere il presente atto”. Poteva la sig.ra Fosson esprimere un parere di legittimità su di una deliberazione proposta dal fratello e riguardante l’organizzazione di una struttura in cui la sua funzione è indicata per attività cerimoniali?

“La dott.ssa Roberta Quattrocchi che sostituisce il coordinatore del personale ha manifestato la volontà di astenersi tenuto conto della sua disponibilità per il medesimo posto di coordinatore”.

A mente della normativa di cui al D.Lgs n.39/2013 è scattato il principio di conflitto, che avrebbe consigliato di evitare una condizione giuridica di palese incompatibilità tra il proponente e la figura che ha legittimato l’atto (fratello e sorella).

Manca infatti la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste tra le disposizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19 aprile 2013) - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081).

All’art. 1 il Decreto stabilisce. “Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa”.

Molte amministrazioni hanno già provveduto ad aggiornare i Codici di comportamento.

Sulla dichiarata legittimità riteniamo di dover approfondire l’argomento, per la particolare importanza della vita degli atti pubblici.

Il parere di legittimità, ora di conformità amministrativa, vale ad «illuminare l'organo decidente, ovvero a garantire la regolarità tecnico giuridica dell'atto sottoposto al deliberato. Va espresso preventivamente all'adozione della delibera e cioè prima non solo della sua votazione, ma anche prima della formazione dell'ordine del giorno e del deposito agli atti “. Ciò allo scopo di porre l’atto nella condizione di perfetta correttezza amministrativa, al fine degli effetti.

I principi ispiratori del parere nascono dal combinato disposto degli att. 28 e 97 della Costituzione.

Art. 28 detta “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti”

Art. 97 comma 2 detta “nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”

Nella delibera non è dichiarato se la sig.ra Fosson fosse competente ad esprimere il parere di legittimità. Risulta invece che le due figure previste sono il Coordinatore e la sostituta, (entrambi risultano astenuti).

Non entriamo nel merito del piano della performance 2017-2019 che richiama quello 2014-2016. Questo riporta aspetti di valutazione e di merito molto discutibili, per le percentuali di risultato (la percentuale tra 70 e 100% non può essere valutata uguale a 100 ai fini del risultato di merito).

Ma c’è di più ed è ciò che ci riguarda.

Tra le pieghe del piano 2017-2019, nella parte che riguarda le politiche sociali, non troviamo alcuna previsione che tocca il problema delle famiglie separate, figli e genitori, il problema del disagio dei padri. La questione della regolamentazione dei servizi. Perché?

Da ciò abbiamo tratto la considerazione che in questa Regione o non esistono problemi conseguenti alle separazioni, oppure l’amministrazione ha delegato ogni decisione alla struttura che istruisce e provvede secondo criteri che sfuggono alla regolamentazione (come?). Gli eventi nefasti, secondo l’opinione ricorrente della politica e della burocrazia valdostana è ritenuto probabilmente un falso problema. È un falso problema tutto il dramma dei figli di fatto affidati presso un solo genitore (di prassi presso la madre), la mancata osservanza delle norme sul procedimento amministrativo, il regolamento dei rapporti, il diritto di partecipazione del genitore al provvedimento che lo riguarda, il diniego di accesso agli atti e del diritto alla trasparenza (nel caso di interesse del genitore, la normativa sulla privacy non lo riguarda).

L’associazione ha posto una questione giuridicamente rilevante e il Consiglio regionale con la decisione dell’8 novembre 2017, di approvazione della mozione Cognetta delle linee guida, l’ha riconosciuta e confermata con propria deliberazione.

Orbene se il diritto è considerato uno strumento di evoluzione positiva della società, le Istituzioni devono avvertire la sensibilità di organizzare strumenti e personale nella direzione utile a dirimere questioni e conflitti perché il risultato sia il benessere della comunità.

La nostra non è intromissione, bensì l’interesse, forse fastidioso, perché la Vita pubblica impegni risorse e organizzazione per finalità tese a risolvere problemi e conflitti e non a gestirli. Chissà che il ragionevole dubbio non infastidisca qualche altro amministratore.

La certezza amministrativa è cosa diversa da quella politica.

* esperto di diritto amministrativo e di diritto minorile - Contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – tel. +39.348.4088690


 

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