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Covid-19 e divieti spostamenti


Chiarimenti sul diritto di visita

e assegno mantenimento ai figli


I decreti governativi sul Covid-19 non sono affatto chiari e spesso il diritto di visita dei figli al proprio genitore non collocatario e del genitore ai propri figli, nonostante rivesta un carattere di necessità ed urgenza, non viene rispettato sia per l’opposizione del collocatario (timoroso per l’incolumità dei propri figli o, molto spesso, vendicativo verso l’altro genitore) sia per l’azione delle forze dell’ordine che erroneamente considerano i provvedimenti delle autorità nazionali o regionali una deroga di quelli dei giudici e disconoscono le Fac formulate dal governo a chiarificazione dei decreti stessi.

Gli spostamenti per assolvere il diritto-dovere di visita dei genitori non conviventi, come chiarito dal Governo (Fac del 10.3.2020) e come stabilito dal Tribunale di Milano (Decreto del 11.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini), non rientrano nei casi previsti dal Dpcm del 8/9.3.2020 e pertanto sono ammessi perché hanno un carattere di necessità ed urgenza, esistendo, ovviamente, le condizioni di sicurezza per evitare il contagio.

Nei successivi decreti perdura ancora scarsa chiarezza sui casi in cui i figli vivano con un solo genitore e il diritto di visita non sia regolato dai provvedimenti di affido considerato che la loro gestione avviene consensualmente tra i due genitori. Il decreto non dice nulla nemmeno sui figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti e privi di autonomia di mobilità, ma che continuano a frequentare, come sempre, ambedue i genitori. Il Governo parla di figli minori e non maggiorenni. I figli con i provvedimenti in atto non possono frequentare il genitore con cui non vivono.

La prima difficoltà (non essendoci un provvedimento del Tribunale con l’affido dei figli) è stata superata con la Fac governativa del 1.4.2020 che così recita:” Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Il chiarimento riguarda sia i tanti genitori che, non convivendo assieme non sono ricorsi al tribunale per l’affido dei figli essendoci tra loro pieno accordo sui rispettivi ruoli genitoriali e sul mantenimento degli stessi sia per coloro che sono in attesa di predisporre la separazione ma, di fatto, vivono in case separate e talvolta anche con residenza in comuni/regioni diverse.

In questi casi è sufficiente una dichiarazione sottoscritta da ambedue i genitori e, in caso di disaccordo, non resta che ricorrere immediatamente al Tribunale, facendo presente l’urgenza del provvedimento del giudice per garantire il diritto di visita ai figli negato da quello presso cui attualmente risiedono.

Per analogia, nonostante la mancanza di indicazioni del governo, si può dire che anche i figli maggiorenni (magari da pochi mesi e senza autovettura a disposizione) che risiedono con il genitore precedentemente collocatario conservano il diritto di frequentare l’altro genitore e ai genitori spetterà accompagnarli nelle rispettive abitazioni. E’ opportuno che ci sia una richiesta scritta dei figli maggiorenni e la disposizione dei genitori ad accompagnarli presso l’abitazione dell’altro.

Più complessa è la questione del versamento dell’assegno di mantenimento ai figli essendo le attività chiuse e non essendo disponibili le risorse economiche per il genitore obbligato. E’ bene precisare che l’assegno di mantenimento, alla luce delle nuove realtà economiche del genitore obbligato, può essere rivisto con immediatezza su richiesta dell’interessato all’altro genitore attraverso gli strumenti esistenti: la negoziazione assistita per genitori collaborativi oppure con ricorso urgente al Tribunale, ex art. 700 c.p.c., che, inaudita altera parte, può drasticamente ridurre o togliere momentaneamente l’assegno di mantenimento sia perché l’affidatario usufruisce di un lavoro non dichiarato o perché per i provvedimenti economici degli enti locali o di organizzazioni private percepisce contributi sufficienti per la sopravvivenza sia perché il giudice può predisporre l’affido condiviso paritario al 50%, considerato che ambedue i genitori sono a casa, e ciascun di loro provvederà al mantenimento diretto dei propri figli.

Se il genitore collocatario si ostina a non prendere atto della nuova situazione venutasi a creare a seguito del Covid-19 e nega il diritto di visita dei figli (presso di lui collocati) e dell’altro genitore, scattano i previsti provvedimenti di legge.

 

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